Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18780 del 10/09/2020
Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18780
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20555/2019 proposto da:
K.T., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. cron. 5141/2019 del TRIBUNALE di MILANO,
depositato il 07/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
K.T. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione internazionale od umanitaria poichè non concorrevano i requisiti previsti dalla legge in ordine a tutti gli istituti invocati,
Il Tribunale di Milano adito in sede di opposizione – afferente principalmente la protezione sussidiaria ed umanitaria – l’ha rigettata poichè effettivamente non ricorrevano i presupposti di legge per i riconoscimento degli istituti richiesti, stante la non credibilità del racconto reso dal K., circa le ragioni che l’indussero ad abbandonare il suo Paese, e nemmeno le condizioni richieste per la protezione umanitaria in assenza di situazioni di vulnerabilità.
Il K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Collegio milanese fondato su unico motivo.
Il Ministero degli Interni ritualmente evocato non resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da K.T. s’appalesa siccome inammissibile.
Con l’unico articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 9, poichè il Tribunale milanese ha violato i criteri di esame della domanda di protezione sussidiaria poichè utilizzate informazioni generiche ed incomplete circa la situazione socio-politica del Pakistan e non adeguatamente valutate le prove in atti,senza nemmeno azionare la facoltà officiosa di assunzione di ulteriori informazioni.
Osserva il ricorrente come il Collegio di prime cure non abbia indicate le fonti dalle quali ha attinto le informazioni utilizzate per valutare la situazione interna del Pakistan e rilevato che comunque quelle utilizzate non apparivano aggiornate sicchè concorreva il dovere della collaborazione istruttoria per acquisire migliori informazioni al riguardo.
La censura proposta appare generica poichè i ricorrente si limita a svolgere apodittica critica alla motivazione esposta riguardo alla situazione interna sociopolitica della zona del Pakistan di provenienza dei richiedente asilo senza anche indicare le fonti informative internazionali, il cui esame è stato pretermesso, nè le fonti – da lui – menzionate siccome più complete ed aggiornate.
Difatti il Collegio ambrosiano, esaminando specificatamente la questione afferente la richiesta del K. di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ha puntualmente messo in rilievo come le ragioni, poste dallo stesso alla base della sua decisione di allontanarsi dal Punjab dove viveva – minacce da parte dei Talebani – non erano credibili e tale accertamento non viene, in questa sede, contestato.
Inoltre il Tribunale ha puntualizzato come la situazione socio-politica, attualmente esistente nel Punjab, non sia caratterizzata da violenza diffusa ed indiscriminata, specie per la rigorosa politica di contrasto messa in essere dal Governo di quel Paese.
La conclusione, cui è giunto il Tribunale, risuita fondata sulla specifica indicazione delle fonti informative, anche di natura internazionale, dalle quali sono stati attinti di dati di fatti utilizzati dal Collegio milanese per la sua statuizione sul punto e, di certo, l’apodittica contestazione difensiva, stante la sua genericità, non configura il dedotto vizio di violazione.
Quanto poi all’esercizio della facoltà officiosa di assunzione informazioni questa può riguardare il racconto del richiedente asilo – nella specie ritenuto non credibile e quindi non azionabile alcunchè – e non tanto la situazione sociopolitica del Paese, desumibile come detto da fonti documentali elaborate da organismi nazionali ed internazionali, come detto citate puntualmente nel provvedimento impugnato.
Nulla s’ha da provvedere sulla spese in assenza di resistenza da parte dell’Amministrazione.
La liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato – quando non applicabile il disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130 bis – spetta al Giudice emittente il provvedimento impugnato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020