Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18780 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. I, 02/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 02/07/2021), n.18780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3560/2016 proposto da:

Città Metropolitana di Bari, subentrata alla Provincia di Bari, in

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Via dei Prefetti n. 17, presso lo studio dell’avvocato Pandiscia

Carlo, rappresentata e difesa dall’avvocato Dipierro Rosa, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A., quale erede di D.P., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Savonarola n. 39, presso lo studio

dell’avvocato Montini Aldo, rappresentata e difesa dall’avvocato

Bonasia Nicola, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 3354/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto:

accoglimento, per quanto di ragione, del proposto ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.7.2014, D.A. premesso che il padre P. era proprietario di un’area occupata d’urgenza con Decreto 28 novembre 2006, n. 61, dalla Provincia di Bari per effettuare lavori di costruzione di nuove rampe per la realizzazione dello svincolo sulla SP (OMISSIS) in prossimità dell’abitato “(OMISSIS)”, conveniva in giudizio la città metropolitana di Bari subentrata alla Provincia di Bari davanti alla Corte d’appello di Bari chiedendo la determinazione dell’indennità di occupazione e di esproprio relativamente ai terreni del dante causa assoggettati a procedura espropriativa da parte dell’amministrazione convenuta. Si costituiva in giudizio la città metropolitana di Bari contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto avendo già versato a seguito di accordo sull’indennità di espropriazione una somma al dante causa, cui tuttavia non era seguita l’emissione di alcun decreto di esproprio. Con ordinanza depositata il 28.12.2015, la Corte d’Appello di Bari determinava l’indennità di esproprio in Euro 213.725,87 di cui 177.065,04 già versate. Avverso la suddetta pronuncia ricorreva per cassazione la città metropolitana di Bari con unico motivo e memoria. D.A. resiste con controricorso e memoria. Il P.G. presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente città metropolitana di Bari denuncia la violazione e falsa applicazione del Testo Unico delle espropriazioni D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42 bis, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Bari ha riconosciuto a D.A. l’indennità determinata nel corso del procedimento di esproprio avviato nel 2010 anzichè nel 2014 sulla base dell’art. 42 bis. Occorre premettere che i suoli per cui è lite, di proprietà del sig. D.P., dante causa della sig.ra D.A., sono stati interessati dai lavori di costruzione di nuove rampe per la realizzazione dello svincolo sulla SP (OMISSIS) in prossimità dell’abitato “(OMISSIS)”.

L’occupazione dei ridetti suoli veniva disposta, tra gli altri, con Decreto 28 novembre 2006, n. 61, emanato ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis, comma 4, con il quale veniva altresì quantificata, per ciascuna delle aree ablate, la relativa indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’art. 37 D.P.R. cit.. Tale iniziale quantificazione veniva rideterminata, con successivo decreto dell’08.03.2010, sia perchè, nelle more della conclusione della procedura espropriativa, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 348/2007 aveva dichiarato illegittimo costituzionalmente del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, sia perchè, con L. n. 244 del 2007, venivano modificati i criteri di determinazione delle indennità di espropriazione delle aree edificabili.

Per tutte le aree di proprietà del sig. D. ivi compresi i relitti, l’indennità spettante alla data del 24 febbraio 2011, nell’ambito del procedimento espropriativo, veniva dunque definitivamente quantificata in Euro 205.162,29. Ricevuta la notifica del ridetto decreto il sig. D.P., con nota del 22.03.2010 dichiarava di “accettare L’indennità di espropriazione e di occupazione offerta, nella misura della quota del 100% di mia spettanza”. In ragione della espressa ed irrevocabile accettazione da parte del sig. D. della indennità di espropriazione come determinata con il Decreto 112010, con ordinanza n. 7 del 22.12.2010 veniva pertanto ordinato in favore dello stesso il pagamento dei relativi acconti sicchè venivano complessivamente liquidate a tale titolo al D. Euro 177.065,04.

Successivamente in data 08.05.2012 spirava inutilmente il termine ultimo per concludere il procedimento espropriativo e pertanto, in assenza della adozione di un decreto di esproprio, l’occupazione delle aree in argomento diveniva sine titulo.

Pertanto in data 7.10.2013 la sig.ra D.A., erede testamentaria del sig. D.P., chiedeva la liquidazione in suo favore del saldo della indennità di espropriazione come determinata con decreto n. 7/2010.

La Provincia di Bari comunicava alla sig.ra D., nella qualità di erede testamentaria, l’avvio del procedimento preordinato all’acquisizione sanante “per scopi di interesse pubblico” delle aree, dando contestualmente atto della circostanza che le stesse sono state modificate in modo irreversibile in assenza di un formale, valido efficace provvedimento di esproprio”. Con la medesima comunicazione l’odierna ricorrente rideterminava altresì in Euro 170.330,14 l’indennità complessiva dovuta determinata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 42 bis, in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 42 bis, ivi compresa indennità di occupazione legittima.

Ciò premesso il ricorso appare fondato e deve essere accolto.

La corte ha errato laddove ha fatto riferimento alla situazione urbanistica vigente “al momento della consumazione dell’illecito”, tra l’altro in data imprecisata, omettendo di considerare che la vicenda ablatoria è riferibile direttamente al provvedimento acquisitivo adottato in data 2014, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis. Dunque, è a questa data in cui si è realizzata la fattispecie traslativa che la corte avrebbe dovuto riferire l’indagine sulla situazione urbanistica dell’area, non rilevando quale detta situazione fosse all’epoca dell’accordo di programma nel 2010 o della stipula dell’accordo.

Infatti il momento rilevante ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, è quello della adozione del decreto di acquisizione: “In tema di acquisizione sanante, nell’ipotesi in cui la vicenda ablatoria sia riferibile direttamente al provvedimento acquisitivo adottato ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, è a tale data, in cui si è realizzata la fattispecie traslativa, che deve essere condotta l’indagine sulla situazione urbanistica dell’area, non assumendo alcuna rilevanza quale detta situazione fosse all’epoca dell’accordo di programma o dell’irreversibile trasformazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello aveva affermato la necessità di fare riferimento alle possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell’illecito anzichè al momento del decreto acquisitivo emesso dal commissario “ad acta” in sede di ottemperanza). Sez. 6 -1, Ordinanza n. 29184 del 21/12/2020.

L’art. 42 bis Testo Unico Espropri, nella parte relativa al criterio di determinazione della indennità di esproprio ed alla irretroattività dell’acquisizione sanante, prevede che nel caso di acquisizione del bene illegittimamente occupato D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, il ristoro ivi previsto debba essere liquidato in favore del privato ricorrente un importo pari al valore venale del bene “all’attualità”. Infatti l’art. 42 bis Testo unico espropriazioni, laddove esclude la retroattività della acquisizione sanante, evidentemente impone che il valore venale del bene al quale debba aversi riguardo nella determinazione della indennità dovuta al proprietario ablato debba essere necessariamente quello riferito al momento dell’acquisizione del bene stesso.

Nella fattispecie la Corte di Appello di Bari ha ritenuto di liquidare il valore dell’area tenendo conto di quanto determinato e concordato con il proprietario per l’indennità dovuta per esproprio ed occupazione secondo il valore di mercato anteriore all’acquisizione sanante e cioè al momento dell’inizio del procedimento di esproprio mai concluso mentre, al contrario doveva fare riferimento al valore venale del bene al momento dell’acquisizione del bene stesso.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviato anche per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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