Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1878 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1878 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 25646-2012 proposto da:
TARVISIO SRL 05377590962, in persona dell’Amministratore Unico
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato NUCCI
FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETA
ALESSANDRO giusta procura in calce all’atto introduttivo;

– ricorrenti contro
PROCOCI ENGINEERING SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI
MATTEO GIULIO giusta procura speciale a margine della memoria
difensiva;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- resistente avverso la sentenza n. 3377/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE,
depositata il 15/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO.

Ric. 2012 n. 25646 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

Fatto e diritto
1) Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., proposto da
Tarvisio srl con ricorso notificato l’ 8 novembre 2012, concerne
un’ azione di accertamento negativo del compenso professionale
atteso da Precoci Engineering srl per attività relativa alla

della ricorrente srl Tarvisio.
La domanda è stata proposta da quest’ultima davanti al tribunale
di Firenze, sebbene le due società abbiano sede in Milano, sul
presupposto (ricorso pag. 15) che la competenza territoriale
apparterrebbe al giudice del luogo in cui si trova il server di
posta elettronica che serve la parte (Tarvisio srl, in persona del
suo amministratore unico Grassi) che ha ricevuto l’accettazione
tramite messaggio elettronico via web (mail).
1.1) Il tribunale di Firenze con sentenza del 15 ottobre 2012, in
accoglimento di eccezione della convenuta, ha declinato la
competenza in favore del tribunale di Milano, in forza di clausola
che contempla il foro esclusivo, inserita nel contratto intercorso
in data 3 agosto 2009.
Il tribunale ha ritenuto che l’accordo contenuto nella mail del 9
giugno 2010 fosse solo integrativo e parzialmente modificativo del
contratto del 3 agosto, rimasto valido per il resto.
Ha inoltre affermato che la clausola derogativa della competenza
non fosse soggetta alla c.d. doppia sottoscrizione, in quanto

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progettazione di un fabbricato in Milano, svolta su incarico

inclusa in un contratto

non

destinato ad una plurima seria di

rapporti, ma stipulato, sulla base di specifiche trattative, per
regolare l’unico rapporto intercorso.
1.2)

Tarvisio srl ha impugnato il provvedimento con istanza

Precoci Engineering srl ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in
camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto
del ricorso.
2) Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il tribunale di
Firenze avrebbe dovuto regolare la competenza sulla base
dell’oggetto della domanda proposta e dei fatti da essa allegati.
Invoca a tal fine parte della massima di Cass. 15367/00 secondo la
quale: <>
Deduce inoltre, citando Cass. 15300/04, che il giudice non può, ai
soli fini dell’indagine sulla competenza, verificare la concreta
esistenza del rapporto cosi’ come affermato dalla parte ovvero
qualificarlo diversamente.
La censura è infondata.

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1)

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4

articolata in cinque motivi, illustrata da memoria.

La stessa sentenza del 2000 ha precisato che in sede di
regolamento la Corte Suprema è giudice del fatto, i cui poteri di
indagine non si limitano alle prospettazioni delle parti, ma
possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito
sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal
dalle difese delle parti,

e

possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non
contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito
oggetto del ricorso per regolamento di competenza (SU 14569/02).
Inoltre la competenza si determina sulla base della domanda
dell’attore e dei fatti posti a fondamento della stessa, senza che
rilevi la qualificazione che l’attore abbia dato alla azione
proposta, che potrebbe essere artificiosamente prospettata allo
scopo di sottrarre la controversia al giudice precostituito per
legge (Cass 4112/04).
2.1)Ciò che più rileva è però l’insieme dei principi relativi al
caso in cui vi sia eccezione dei incompetenza territoriale
proposta dal convenuto.
In tale ipotesi è indispensabile l’esame di essa, che non può
essere precluso dalla prospettazione attorea, ma va decisa sulla
base delle prove costituite e gia’ acquisite agli atti (Cass
22524/06) anche in forza alla produzione del’eccipiente.
Il coordinamento di questi principi ha condotto la Suprema Corte a
precisare

(Cass.

17794/13)

che

l’eccezione di incompetenza

territoriale del convenuto deve essere decisa sulla base delle
risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni
)

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I

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contenuto della sentenza impugnata ne’

documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla
prima udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., salvo il caso
in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore
dell’eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il
rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa

proc. civ., un’eventuale istruzione di natura sommaria.
Bene ha fatto quindi il tribunale di Firenze a valutare il
contratto del 2009 e la clausola derogativa della competenza in
esso contenuta, pervenendo a ineccepibile decisione, come dovrà
dirsi anche dopo l’esame dei restanti motivi.
3) Secondo e terzo motivo lamentano infatti l’erronea applicazione
dell’art. 38 c.p.c. perché la sentenza non avrebbe esaminato tutti
i fori concorrenti e perché parte convenuta aveva indicato più
giudici competenti e non uno solo .
La prima censura è vanificata dal principio, applicabile nella
specie, in forza del quale: <>
(Cass n.8030/ 2004;10499-01).

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non esiga, secondo quanto prevede l’art. 38, ultimo comma, cod.

La seconda censura è infondata perché l’eccezione proposta in via
principale non esclude il potere della parte di prospettare in via
subordinata la concorrenza di altri fori.
4) Quarto e quinto motivo lamentano rispettivamente: a) che il
tribunale abbia dato peso al contratto dell’agosto 2009, sebbene

(30.11.2009) entro cui doveva maturare la condizione risolutiva
del rilascio della concessione edilizia dipendente dal progetto
commissionato.
b) che, violando i criteri di ermeneutica contrattuale, il
tribunale aveva ritenuto che il contratto del 2010 non avesse
novato quello precedente.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
La prima è palesemente contraddetta dalla seconda, essendo
evidente che il giudice di merito con la motivazione criticata nel
quinto motivo ha escluso ogni valore alla clausola risolutiva del
primo contratto. Ha invero argomentato ritenendola implicitamente
ma inequivocabilmente sostituita dalla seconda pattuizione che,
come evidenziato dal giudicante, costituiva espressamente
un'”estensione del contratto” del 2009.
4.1)La seconda è da respingere, perché le deduzioni svolte per
affermare la estraneità del secondo contratto, lungi
dall’evidenziare ciò, palesano invece concretamente la piena
continuità delle due contrattazioni.
Viene infatti rilevato che l’oggetto dell’incarico sarebbe mutato:
perché l’albergo progettando avrebbe dovuto avere 330 stanze e non
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esso fosse stato automaticamente risolto per scadenza del termine

330; perché il termine per la condizione risolutiva veniva
spostato dalla data fissa a quella mobile di 60 giorni
dall’approvazione del PGT; perché veniva previsto l’esclusione del
compenso in caso di vendita del complesso a terzi e riconfigurata

dell’opera.
Trattasi

con

evidenza

di

clausole

e

pattuiziomi

così

intrinsecamente legate alla prima da emergere con tutta evidenza
la correttezza e insindacabilità della decisione resa.
Essa può essere censurata solo qualora emerga la violazione di un
criterio ermeneutico normativo, il che non può dirsi.
Il ricorso sollecita un ripensamento della motivazione sul punto
relativo alla comune intenzione delle parti, profilo che non è
certo vulnerato dal ritenere che integrazioni e modifiche
contrattuali relative alla medesima prestazione iniziale,
espressa estensione della stessa,

in

possano cancellare il contratto

base cui le modifiche accedono.
Il ricorso è rigettato con la condanna alla refusione delle spese
di lite, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite
liquidate in euro 3.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre
accessori di legge.

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la misura del corrispettivo in caso di riconfigurazione

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della
sesta 2^ sezione civile il 23 ottobre 2013

Il Pres

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