Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1878 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 24/01/2019, dep. 28/01/2020), n.1878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antoni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEO Goiseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27797-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE,

143, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE GALIANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO COLACICCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2016 R.G.N. 5877/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata in data 3.6.2016 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronunzia n. 3399/2013 del Tribunale della stessa sede, depositata il 29.4.2013, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra A.P. e la Metis S.p.A. Agenzia per il lavoro, con utilizzazione presso Poste Italiane S.p.a., relativamente al periodo 15.3.2005-30.6.2005 e, per l’effetto, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 15.3.2005 ed ha condannato Poste Italiane S.p.a. alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento, in favore della stessa, dell’indennità omnicomprensiva di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 nella misura di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla data della pronunzia della sentenza di appello;

che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo;

che A.P. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste che sono state depositate memorie nell’interesse della società.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 20, comma 4; del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 3, art. 22 del CCNL del Personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. 2003-2006 e si assume che la decisione della Corte di merito avrebbe erroneamente accolto la censura della A. con riguardo al superamento dei limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato previsti dalla contrattazione collettiva e che tale interpretazione sarebbe del tutto erronea per una evidente violazione e falsa applicazione delle norme di diritto richiamate, ed in particolare, dell’art. 22 del CCNL applicato alla fattispecie, dovendosi ribadire che, in tema di limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione a tempo determinato, è demandata ai contratti collettivi nazionali stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4;

che il motivo non è fondato: invero – premesso che non è stato depositato, nè indicato tra i documenti offerti in comunicazione, nè trascritto il CCNL 2003-2006, di cui si lamenta la violazione, con particolare riferimento all’art. 22; e ciò, in violazione del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c. -, nella fattispecie, con apprezzamento in fatto del tutto condivisibile ed in linea con il quadro normativo di riferimento e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, i giudici di seconda istanza hanno ritenuto che la società non avesse offerto elementi delibatori idonei per poter ritenere che non fosse stato superato il limite del 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno in cui era stata effettuata l’assunzione a termine di cui si tratta (cfr. art. 22 CCNL 2003-2006);

che non può infatti condividersi l’assunto della società, secondo cui i limiti stabiliti dalle clausole collettive non sarebbero applicabili alla fattispecie, nella quale non sarebbero applicabili le dette clausole, in quanto stipulate anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003: ed invero, il richiamo contenuto nell’art. 209, comma 4 citato D.Lgs. n. alla individuazione dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato da parte dei CC.CC.NN. LL. in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10 non può interpretarsi nel senso che sarebbero esenti da limitazioni quantitative tutti i contratti di durata non superiori a sette mesi, poichè il comma 8 fa riferimento a “situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche” e, cioè, ad una ipotesi in cui non rientra la fattispecie; ed inoltre, la disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 3, non ha previsto la inapplicabilità dei limiti quantitativi nel caso dei contratti di lavoro temporaneo, ma ha mantenuto efficacia alle clausole della contrattazione collettiva sino alla data della loro scadenza solo in ordine alla individuazione di esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione del lavoro a termine, in quanto la detta contrattazione disciplina congiuntamente, agli artt. 24 e 25, i limiti quantitativi globali per il lavoro temporaneo a tempo determinato ed il lavoro temporaneo interinale, sostituito poi dal lavoro somministrato;

che, quindi, per ciò che attiene ai profili quantitativi, il ricorso al lavoro temporaneo deve intendersi concordato tra le parti collettive a livello complessivo, senza modificazioni da parte della legislazione sopravvenuta ed efficace sino all’entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva;

che, pertanto, la società datrice non poteva essere esentata dall’onere di provare il rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla contrattazione collettiva; la qual cosa, nella fattispecie, come innanzi riferito, non è avvenuta;

che, per le considerazioni in precedenza svolte il ricorso va respinto; che le spese, liquidate come in dispositivo – e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dei difensori della A., avv.ti Davide Galiani e Danilo Colacicchi, dichiaratisi antistatari -, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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