Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1878 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27569/2004 proposto da:

S.M.V. (c.f. (OMISSIS)), S.

G.M. (c.f. (OMISSIS)), S.F.

T. (c.f. (OMISSIS)), S.F.L. (c.f.

(OMISSIS)), S.M.M. (c.f.

(OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BORROMETI Roberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA;

– intimata –

sul ricorso 1074/2005 proposto da:

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

58, presso l’avvocato MEDUGNO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TAMBURELLO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.M.V., S.G.M., S.

F.T., S.F.L., S.M.

M., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BORROMETI ROBERTO, giusta procura in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso –

avverso la sentenza n. 581/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LUCA SIMONETTI, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di

quello incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

LETIZIA MAZZARELLI, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e per l’inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.V., G.M., F.T., F. L. e S.M.M., con atti di citazione del 1984 e del 1990, introducevano dinanzi al Tribunale di Modica e nei confronti Provincia Regionale di Ragusa, due controversie giudiziarie d’indole risarcitoria, in relazione al danno subito per effetto dell’irreversibile trasformazione del loro terreno edificabile (in catasto alla partita (OMISSIS), f. (OMISSIS), p.lle (OMISSIS)), sito in territorio di Scicli, esteso complessivamente mq 7.429, assoggettato a procedimento di espropriazione volto alla costruzione di un edificio scolastico di cui al progetto redatto il (OMISSIS) e conclusosi con l’adozione tardiva rispetto al termine dell’8.06.1983, fissato ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 13, per il compimento dell’espropriazione, di due decreti ablativi (n. 2054 del 7.11.1983 e n. 221 del 3.02.1984, poi annullati dal giudice amministrativo) nonchè a procedimento di occupazione d’urgenza con decreto n. 427 del 20.02.1979 dell’Assessore ai BB.CC e AA. e alla P.I. della Regione Siciliana, per l’esecuzione dei lavori autorizzati con Decreto 9 giugno 1978, n. 1568, emanato dalla medesima autorità, decreti entrambi impugnati dinanzi al giudice amministrativo).

Con sentenza n. 359 del 2000, il Tribunale adito, riunite le due cause ed espletata una CTU, condannava la Provincia Regionale di Ragusa al risarcimento dei danni subiti dalle parti attrici, liquidati ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, in L. 285.904.760, con interessi e rivalutazione a decorrere dal 22.3.1979 (data dell’immissione in possesso).

Con sentenza del 18.02-29-06-2004, la Corte di appello di Catania respingeva il primo motivo dell’appello principale della Provincia Regionale di Ragusa nonchè l’appello incidentale delle S., inerenti al valore venale unitario (recepito dalla CTU che lo aveva stabilito mediando il costo di trasformazione con quello del contiguo terreno delle attrici anch’esso oggetto di esproprio e di controversia giudiziaria) assunto dal Tribunale per la liquidazione del danno ed accoglieva, invece, il secondo motivo dell’appello principale della Provincia che aveva instato per la posticipazione al 1.01.1980 della data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi. Al riguardo osservava che il trasferimento della proprietà del suolo per occupazione acquisitiva (o appropriativa o accessione invertita) era avvenuto alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima, posteriore a quella del 1.01.1980 (e a maggior ragione del 22.3.1979) invocata nel gravame dalla Regione.

Avverso questa sentenza le S. hanno proposto ricorso per Cassazione notificato il 26.11.2004, fondato su un unico motivo ed illustrato da memoria. La Provincia Regionale di Ragusa ha resistito con controricorso notificato il 29.12.2004 e proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui le S. hanno resistito con controricorso notificato il 25.01.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale proposti avverso la medesima sentenza.

A sostegno del ricorso principale le S. denunziano “Violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, u.c.”.

Pur premettendo che la doglianza concerne la disposta posticipazione dal 22.3.1979 al 1.01.1980 della data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi, sostengono anche che si verte in ipotesi di occupazione usurpativa per mancato rispetto dei termini prescritti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 e per carenza di potere espropriativo. Conclusivamente deducono che il risarcimento avrebbe dovuto essere liquidato in base al valore venale del bene riferito alla data d’inizio dell’occupazione e che sulla somma rivalutata e maggiorata degli interessi avrebbero avuto anche diritto agli ulteriori interessi per lucro cessante, con decorrenza dalla data della definitiva trasformazione.

Il motivo non ha pregio.

Premesso che dai giudici di merito la vicenda controversa è stata ritenuta integrare il fenomeno della c.d. occupazione espropriativa, non può prospettarsi per la prima volta in cassazione, ai fini di ottenere un risarcimento integrale del danno, comprensivo di accessori, la questione di invalidità o inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per avvenuta scadenza dei termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e della procedura, rispetto ad un originario accertamento del giudice di merito del verificarsi dell’occupazione espropriati va, che invece presuppone una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità ed in relazione alla quale sia stato liquidato il danno secondo il criterio riduttivo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis, conv., con mod., nella L. 8 agosto 1992, n. 359 (cfr. Cass. 200810560).

D’altra parte la censura appare inammissibile per il profilo inerente al risarcimento da lucro cessante se correlato all’intervenuta occupazione acquisitiva, dal momento che tale pretesa non risulta dibattuta anche nei pregressi gradi.

A sostegno del ricorso incidentale la Provincia Regionale di Ragusa deduce “Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”, in riferimento al rigetto del primo motivo del suo appello principale, con cui aveva chiesto che fosse ridotto il valore di mercato del terreno acquisito e conseguentemente l’entità de ristoro. Sostiene che la stima di tale valore espressa in primo grado dal CTU era stata frutto della media tra 2 dei 4 dati individuati dall’esperto e che la Corte distrettuale non ha dato risposta al suo rilievo critico, segnatamente con riferimento ad uno dei due tralasciati dati ossia al prezzo “presunto” di immobili in zona.

La censura è inammissibile dal momento che, anche in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risultano trascritti i passi della relazione di CTU che si assumono trascurati dalla Corte distrettuale, la quale d’altra parte, nel confermare il valore venale recepito dal primo giudice ha disatteso i rilievi critici della Provincia con congrua argomentazione, rispetto alla quale il valore correlato a prezzi meramente presunti non appare connotato di alcuna decisività contraria.

Peraltro, poichè con il gravame le ricorrenti hanno posto in discussione l’entità del risarcimento, la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata con rinvio alla Corte di merito, a seguito del nuovo quadro normativo determinatosi per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 5 bis, comma 7 bis, introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, disciplinante il risarcimento dovuto in caso di occupazioni illegittime di suoli per cause di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996. In tema di occupazione appropriativa, il vuoto normativo venutosi a creare in conseguenza di detta sentenza n. 349 del 2007, è stato dal legislatore colmato con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e), il quale ha sostituito la norma transitoria di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, comma 1, disponendo che “Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene” e tale disposizione è applicabile ai giudizi in corso in cui, come nel caso di specie, sia ancora in discussione il “quantum” del risarcimento (Cass. 200808384;

200807258; 200726275).

Conclusivamente si deve cassare in parte qua la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che adotterà nuove determinazioni attenendosi al principio di diritto esposto ed a cui si rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e pronunciando sul ricorso principale cassa nei limiti di cui in motivazione la sentenza impugnata e rigettato il ricorso incidentale rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA