Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1878 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. III, 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ T.F.B. S.R.L, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore B.M., F.R., FI.MA.,

B.M., ACCADEMIA BOZZARELLI CARLO & C. S.A.S. in

persona

del suo legale rappresentante pro tempore B.C.,

F.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio

dell’avvocato CANEPA FRANCESCO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CERRUTI ALESSANDRO, RAVERA LUCIO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

TORO ASSICURAZIONI S.P.A. (già LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.P.A.)

(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore

amministratore delegato Dott. D.P.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell’avvocato

ROMEO RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TURCI PAOLO, giusta procura speciale del Dott. Notaio GIOVANNA IOLI

in TORINO, del 30/01/2007, REP. N. 54862;

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PINI CLAUDIO, giusta

delega a margine del controricorso;

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI S. COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato MANCINI

LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALIFANO

AGOSTINO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 893/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Terza Civile, emessa il 12/07/2006, depositata il 29/08/2006,

r.g.n. 1866/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato FRANCESCO CANEPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. F.M., Fi.Ma., F. R., la T.F.B. s.r.l., B.M. e la s.a.s. Accademia di Bolzaretti Carlo & C. hanno proposto ricorso per cassazione contro P.F., C.G. e la s.p.a. Lloyd Italico Assicurazioni avverso la sentenza del 29 agosto 2006, con cui la Corte d’Appello di Genova ha rigettato il loro appello avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Genova.

p. 2. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi tutti gli intimati. Per la Loyd Italico ha resistito, quale società incorporante della medesima la Toro Assicurazioni s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Il ricorso dev’essere dichiarato estinto per rinuncia.

Infatti, in data 7 dicembre 2010 è stato depositato “atto di reciproca rinuncia agli atti tra le parti”, sottoscritto da tutte le parti e dai loro difensori, con reciproche accettazioni e richiesta di compensazione delle spese.

La rinuncia è rituale perchè intervenuta prima dell’inizio della relazione del consigliere designato (art. 390 c.p.c., comma 2) e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 3, in quanto la sottoscrizione congiunta delle parti e dei difensori nello stesso atto le soddisfa.

Poichè la fissazione della pubblica udienza ai sensi del secondo inciso dell’art. 377 c.p.c., comma 1, e la comunicazione dell’udienza agli avvocati delle parti ai sensi del secondo comma della norma hanno già determinato l’inizio del procedimento di trattazione del ricorso con la forme correlate alla decisione in pubblica udienza (particolarmente con la nomina del relatore), l’essere la rinuncia pervenuta successivamente a detto inizio, esclude che possa trovare applicazione la norma dell’art. 391 c.p.c., comma 1, la quale, nonostante la sua imprecisione, riguarda il caso nel quale il procedimento di trattazione con una delle forme di trattazione e decisione consuete per la Corte, cioè la trattazione in pubblica udienza e quella in camera di consiglio, non abbia avuto inizio ai sensi dell’art. 377 c.p.c. e più precisamente i casi nei quali della fissazione in pubblica udienza o in adunanza in camera di consiglio non sia stata data comunicazione agli avvocati delle parti. Invero, una volta avviato il procedimento di trattazione con tale comunicazione, in disparte il caso nel quale la trattazione in pubblica udienza non sia necessaria comunque perchè non sono rinunciati altri ricorsi contro lo stesso provvedimento (ipotesi che qui non ricorre), l’ipotesi che provveda il presidente, prevista all’apparenza come unica alternativa di forma decisionale non risulta praticabile perchè supporrebbe la previa adozione di un provvedimento di sostituzione al relatore del presidente e di esclusione della causa dal ruolo dell’udienza o dell’adunanza. Tale provvedimento dovrebbe essere comunicato agli avvocati delle parti, perchè altrimenti essi comparirebbero all’udienza o all’adunanza, almeno nei casi nei quali non ricevessero comunicazione del decreto in tempo utile. Nè può ritenersi che all’udienza o all’adunanza invece del collegio provveda il presidente, perchè la Corte nell’udienza o adunanza è costituita come collegio e deve provvedere in tale composizione.

D’altro canto, non si può pensare, proprio perchè l’art. 391 c.p.c., comma 1, usa l’espressione “altrimenti provvede il presidente con decreto”, che la norma abbia voluto dire che il provvedimento da adottarsi all’esito della pubblica udienza nella quale la Corte constati la rinuncia sia un decreto del collegio sottoscritto dal presidente dello stesso, secondo la forma consueta della sottoscrizione prevista dall’art. 135 c.p.c. per i decreti emessi da giudice collegiale: è sufficiente osservare che vi osta il fatto che il provvedere il presidente con il decreto sottende che il provvedimento non è del collegio ma del presidente, onde il legislatore non può avere voluto alludere all’ipotesi del citato art. 135 c.p.c..

E’ da rilevare che le esposte considerazioni trovano conferma e avallo in Cass. sez. un. (ord.) n. 19051 del 2010, che ha espressamente escluso che possa operare l’art. 391, comma 1, con riferimento alla forma provvedimentale del decreto una volta che sia stato emesso il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sottolineando che il potere decisionale a quel punto è solo del collegio “salvo il caso che l’adunanza o l’udienza non possa essere tenuta o il ricorso trattato” (e, quindi, si necessiti un nuovo provvedimento ai sensi dell’art. 377 c.p.c.).

p. 2. Giusta le considerazioni svolte la forma del presente provvedimento, per quanto attiene alla composizione del giudice, quella collegiale.

Resta da chiarire se il tipo di provvedimento da adottare debba essere una sentenza oppure un’ordinanza.

Ritiene il Collegio che la forma del provvedimento debba essere l’ordinanza.

Ancorchè nel processo di cassazione la forma dei provvedimenti di definizione del giudizio adottati a seguito di pubblica udienza sia la sentenza, assume nella specie rilievo la circostanza che l’ordinamento (art. 375 c.p.c., n. 3) per la dichiarazione di estinzione al di fuori del caso di rinuncia prevede l’ordinanza come forma di decisione collegiale della Corte, sia pure a seguito di procedimento in camera di consiglio.

Poichè la decisione sull’estinzione per rinuncia che intervenga a seguito di trattazione in pubblica udienza e, per quanto si è osservato, è di competenza collegiale, è assimilabile a quella collegiale a seguito di procedimento in camera di consiglio, il Collegio ritiene di dover pronunciare con ordinanza.

Analoghe considerazioni merita il caso in cui sull’estinzione per rinuncia si debba pronunciare in camera di consiglio, giacchè l’ordinanza è la forma decisionale tipica di tale procedimento decisorio.

Ne consegue che va affermato il seguente principio di diritto: “la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera in camera di consiglio dev’essere adottata dalla Corte in composizione collegiale. La forma del provvedimento è l’ordinanza”.

Il processo di cassazione va, pertanto dichiarato estinto per rinuncia.

Avendo le parti instato per la compensazione delle spese va provveduto in conformità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione con compensazione delle relative spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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