Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1878 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1878 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 26462-2013 proposto da:
BRACCIOLI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO FERRI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI MORENI;
– ricorrente contro

DUCATI ALESSANDRO, DI PACE CARLA;
– intimati –

2017
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avverso la sentenza n. 3321/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, il 04/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2017 dal Consigliere LORENZO
ORILIA.

Data pubblicazione: 25/01/2018

v

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Milano con sentenza 4.6.2013 ha respinto il
gravame proposto da Claudio Braccioli nei confronti di Alessandro Ducati e
Carla Di Pace contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della
domanda dei predetti attori aveva ordinato al primo di consentire l’accesso al
terrazzo di sua proprietà esclusiva per l’esecuzione dei lavori di adeguamento

degli istanti.
Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito ha osservato:
– che le istanze istruttorie a sostegno dell’eccezione di estinzione della
servitù di uso del comignolo erano state avanzate solo in sede di precisazione
delle conclusioni davanti al primo giudice e quindi quando già erano decorsi i
termini di decadenza previsti dall’art. 183 comma 6 n. 2 cpc;
– che le modificazioni della canna fumaria e del comignolo non avevano
comportato un aggravamento della servitù ai sensi dell’art. 1067 cc;
– che la dedotta violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni
costituiva una domanda nuova e quUdi improponibile in appello ai sensi
dell’art. 345 cpc, come emergeva dal raffronto tra le conclusioni rassegnate nei
due gradi di giudizio,
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Braccioli sulla
base di tre censure illustrate da memoria.
L’altra parte non ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Col primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 345 terzo comma cpc e 183 sesto comma cpc,
rimproverandosi alla Corte di Appello il giudizio di tardività dell’articolazione
della prova testimoniale a sostegno dell’eccezione di estinzione per non uso
della servitù relativa alla collocazione del camino sul terrazzo. Rileva di avere
avanzato tempestiva richiesta di concessione dei termini di cui all’art. 183
sesto comma cpc e di essere stato costretto ad articolare le richieste istruttorie
solo in sede di conclusioni in quanto il giudice istruttore aveva ritenuto la causa

2

di una canna fumaria e sostituzione di un comignolo a servizio della proprietà

v

matura per la decisione senza concedere i termini di cui all’art. 183 sesto
comma: ritiene quindi di non essere incorso in nessuna decadenza.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 n.
6 cpc (specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso di fonda)
perché non riporta specificamente l’articolazione dei mezzi istruttori a sostegno
dell’eccezione di estinzione della servitù per prescrizione.

1067 cc (divieto di aggravamento della servitù non coattiva). Sostiene il
ricorrente che il nuovo comignolo imponeva un aggravamento della servitù
anche per le negative ripercussioni in tema di vedute. Rimprovera alla Corte di
avere applicato, per escludere l’aggravamento, criteri non previsti dalla norma
in esame.
Il motivo è infondato.
Come costantemente affermato da questa Corte, spetta al giudice di
merito stabilire se una determinata opera posta in essere dal titolare del fondo
servente sia o meno atta a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più
scomodo, a sensi dell’art. 1067, comma 2, c.c., sicché il relativo
apprezzamento, se congruamente e logicamente motivato, è insindacabile in
sede di legittimità (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 4532 del 27/03/2003
Rv. 561492 soprattutto in motivazione; Sez. 2, Sentenza n. 2691 del
11/05/1979 Rv. 399007; Sez. 2, Sentenza n. 4004 del 05/12/1974 Rv.
372594; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 22831 del 11/11/2005 Rv. 584687.
Nel caso in esame il giudice di merito ha esaminato la questione
dell’aggravamento della servitù risolvendola in senso in senso sfavorevole al
convenuto appellante (v. pagg. 8 e 9 sentenza impugnata) con un percorso
motivazionale che oggi non è più neppure censurabile sotto il profilo della
logicità e congruità (v. art. 360 n. 5 nella nuova versione applicabile alla
fattispecie).
3 Col terzo ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione

e/o falsa applicazione dell’art. 345 terzo comma cpc criticando il giudizio di
tardività della proposizione in sede di gravame della doglianza inerente alla
violazione delle distanze legali in relazione al nuovo comignolo, osservando

3

2 Col secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione del l’art.

che, contrariante a quanto affermato dalla Corte d’Appello, la questione era
stata sollevata già davanti al Tribunale nel primo atto successivo al deposito
della CTU (e alla conseguente individuazione, da parte degli attori, della nuova
opera a farsi; comignolo alto tre metri).
Ritiene che siffatta deduzione non integri una domanda nuova, ma una
mera argomentazione giuridica in linea con la richiesta di rigetto della

nelle conclusioni, da intendersi non secondo un criterio di collocazione
topografica, ma avendo riguardo al corpo degli atti difensivi.
Tale motivo è, al pari del primo, inammissibile per difetto di specificità
(art. 366 n. 6 cpc).
La Corte di cassazione, allorquando sia denunciato
procedendo”, è

un “error in

anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare

direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile
“ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti

e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il
corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di
autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad
individuare la dedotta violazione processuale (tra le varie, Sez. 1 – , Sentenza
n. 2771 del 02/02/2017 Rv. 643715; Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004
Rv. 569603
In applicazione del principio suddetto – che il Collegio ribadisce – il
Braccioli avrebbe pertanto dovuto trascrivere, almeno per la parte di rilievo,
“l’atto difensivo immediatamente successivo alla CTU”

in cui, a suo dire,

sarebbe stato sollevato il tema delle distanze legali o quanto meno fornire i
necessari dati per il reperimento dell’atto nell’incarto processuale (sede e data
di deposito): nel caso in esame il ricorrente si è sottratto a tale onere,
limitandosi invece a riportare, in carattere virgolettato, solo un passaggio della
comparsa conclusionale (v. pag. 19 del ricorso).
In conclusione, il ricorso va respinto, ma senza addebito di spese (in
mancanza di attività difensiva dell’altra parte).

4

domanda. Sostiene in ogni caso che la questione debba ritenersi richiamata

Sussiste l’obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013 (art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilità 2013, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 14.11. 2017.
Il Presidente

di cui al D.P.R. n. 115 del 2002).

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