Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1878 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20255-2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13

C/O CAF, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO , giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALI, DILLA PREVIDINZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 897/2015 della CORTE D’APPELLO di SAI,I,RNO

del 08/07/2015, depositata il 06/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 6.8.2015, accoglieva il gravame proposto da B.R. avverso il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di lite ed, in riforma in parte qua della indicata pronuncia – che aveva dichiarato il diritto della B. alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli -rideterminava le spese processuali in complessivi Euro 2010,00 in luogo della somma attribuita dal primo giudice, condannando l’INPS al pagamento, in favore dell’appellante, della differenza dovuta, oltre al rimborso per spese generali, e condannava l’istituto alla refusione delle spese del giudizio di gravame liquidate in complessivi Euro 285,00, oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%.

Per la cassazione della detta decisione ricorre la B., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. del D.M. n. 55 del 2014 (artt. 2-4-5) e dei parametri di cui alla tabella 12 (giudizi dinanzi alla Corte di appello) allegata al detto decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevandosi che il valore della controversia era pari ad Euro 1.811,25, pari alla differenza tra quanto riconosciuto e quanto liquidato in primo grado per compenso professionale e che lo scaglione di riferimento era quello da Euro 1000,01 ed Euro 5200,00; che, in base alla tabella 12 allegata al D.M., avuto riguardo ai valori medi di liquidazione per il giudizio di appello, diminuiti del 50%, indicato quale percentuale massima di riduzione degli stessi valori, doveva ritenersi effettuata in violazione degli indicati parametri la determinazione dei compensi nella misura stabilita dalla Corte di Salerno, che aveva disatteso i minimi inderogabili previsti.

Il ricorso è fondato.

I dati indicati anche con riferimento al valore della causa consentono un controllo autosufficiente, ossia fondato sul solo contenuto del ricorso, sull’effettiva spettanza degli importi indicati e sulla violazione del principio di inderogabilità dei mini tariffari (cfr. Cass. 19.4.2006 n. 27804, Cass. 29.10.2014 n. 22983), posto che l’abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma che l’esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (cfr. Cass. 30.3.2011 n. 7293).

Va premesso che nella specie correttamente è stato indicato il valore della controversia con riferimento alla sola somma differenziale oggetto di lite ed alla somma ancora in contestazione.

Ed allora – premesso che erroneo è il riferimento nella sentenza impugnata alla pronuncia di questa Corte 661/2015 (che ha ritenuto integrare motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di appello il riferimento alla “questione trattata” riferita alla determinazione delle spese di lite, anche nella prospettiva più rigorosa introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263) – è di tutta evidenza che la liquidazione per intero delle spese di lite del giudizio di secondo grado come operata dalla Corte territoriale, tenuto conto delle voci indicate dal ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, con riferimento al valore della causa, abbia violato gli inderogabili minimi tariffari applicabili a termini del D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. 29 ottobre 2014, n. 22983).

L’art. 4, comma 1 dell’indicato D.M., prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.

Pur non risultando essere stata espletata in grado di appello attività istruttoria (sicchè le voci corrispondenti sono erroneamente computate ai fini della dimostrazione della violazione dei valori tariffari minimi applicabili), deve ritenersi che i parametri indicati dal ricorrente come valori minimi di liquidazione ai sensi dell’indicato D.M. siano stati violati, posto che la riduzione dei valori medi del giudizio di appello poteva avvenire nei limiti del 50%, non potendo essere operate ulteriori riduzioni anche espressamente motivando.

Nella specie, alla luce dei valori espressamente riportati in ricorso per ciascuna delle fasi per le quali risulta svolta attività defensionale (anche ove venga escluso l’avvenuto svolgimento dell’attività istruttoria), deve ritenersi che il giudice del gravame non si sia attenuto ai valori fissati dal D.M. di riferimento.

Si propone, pertanto, in sede di decisione camerale, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, accoglimento del ricorso, la cassazione della decisione impugnata in parte qua ed il rinvio della causa alla Corte di appello in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi affermati.

Valuterà il collegio se possa ritenersi esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto ai fini della eventuale decisione nel merito della causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia, dovendosi solo precisare con riguardo ai rilievi contenuti nella memoria, che l’attività istruttoria rilevante ai fini della liquidazione del compenso è. solo quella di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), quando effettivamente svolta.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

In conclusione il ricorso va accolto e va cassata, in parte qua, l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che procederà ad una nuova valutazione e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al capo sulle spese e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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