Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18779 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18779

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 784 del ruolo generale dell’anno 2015,

proposto da:

JOHN BEAN TECHNOLOGIES S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, T.M. e P.G.

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso,

dall’avvocato Rosa Mauro (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCO POPOLARE Società Cooperativa (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura D.M.B. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Benedetto Gargani (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

2696/2014, depositata in data 9 luglio 2014 (e notificata in data 23

ottobre 2014);

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 giugno 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Pier Francesco Compagnoni, per delega dell’avvocato

Benedetto Gargani, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

John Bean Technologies S.p.A. (già FMC S.p.A.; in seguito, anche JBT) ha agito in giudizio nei confronti di BIPIELLE Società di Gestione del Credito S.p.A. e Banca Popolare di Lodi S.c.r.l. per ottenere l’accertamento dell’estinzione di una garanzia fideiussoria prestata in favore di Efibanca S.p.A. (oggi incorporata in Banco Popolare Soc. Coop.) per obbligazioni della Cooperativa Agridoro S.c.a.r.l. (in seguito, anche Agrido-ro) nell’ambito di una operazione di finanziamento per l’acquisto da parte di quest’ultima di macchinari industriali.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre JBT S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Banco Popolare Soc. Coop.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè degli artt. 1955 e 1956 c.c. e dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, n. 5”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui vengono denunziati vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di censura non più proponibile in sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell’attuale formulazione della disposizione, applicabile nella fattispecie in virtù della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

E’ infondato nella parte in cui viene denunziata violazione di norme di diritto.

La corte di appello ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la liberazione del fideiussore, ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c..

Sono condivisibili ed assorbenti, sul punto, le specifiche considerazioni svolte dai giudici di merito, in base alle quali: a) la disposizione di cui all’art. 1956 c.c., non poteva in nessun caso ritenersi applicabile, essendovi stata specifica autorizzazione da parte di JBT alla proroga della scadenza della prima rata del mutuo; b) per quanto attiene alla fattispecie di cui all’art. 1955 c.c., non sussisteva alcuna perdita del diritto di surroga del fideiussore in pegni, ipoteche o privilegi per fatto del creditore.

Con riguardo ad entrambe le fattispecie estintive invocate, la corte di appello ha altresì escluso, in fatto, che il comportamento della banca potesse ritenersi contrario alla buona fede contrattuale (in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.).

Ha del tutto correttamente osservato in proposito che la proroga della scadenza della prima rata per la restituzione del finanziamento da parte dell’obbligata principale era stata comunicata alla garante JBT, unitamente all’invito a confermare i propri impegni, e che quest’ultima aveva espressamente confermato tali impegni, dai quali sarebbe rimasta senz’altro sciolta laddove non avesse assentito.

Costituisce d’altronde una mera asserzione, priva di alcun concreto fondamento, l’assunto – peraltro riguardante un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità – secondo il quale il suddetto assenso le sarebbe stato “imposto” o “estorto”.

La corte di appello ha infine accertato, ancora in fatto, che a JET erano ben note le condizioni economiche di Agridoro (lo si evince, in particolare, dalle affermazioni contenute a pag. 5 della sentenza, nella parte in cui i giudici di merito riscontrano una “sostanziale comunanza di interessi fra le parti addirittura in data successiva alla scoperta dello stato di insolvenza di Agridoro”; tali affermazioni, nel complessivo contesto della decisione, costituiscono un implicito ma chiaro riconoscimento che la situazione economica di Agridoro era perfettamente nota a JBT).

E non risulta dedotto alcun elemento concreto – che fosse stato già oggetto di specifiche allegazioni nel giudizio di merito di conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche di Agridoro, noto alla banca garantita, non conosciuto dalla garante, ed a questa taciuto.

Secondo JBT, in definitiva, sarebbe la stessa proroga della scadenza della prima rata del mutuo a dimostrare che alla banca era noto il peggioramento delle condizioni di Agridoro. Ma proprio la suddetta proroga le è stata espressamente comunicata, ed essa vi ha esplicitamente aderito, onde neanche sotto tale profilo le sue argomentazioni possono trovare seguito.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1957 c.c. e art. 40 del T. U. Bancario in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, n. 5”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1944 – 1945 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, n. 5”.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Anch’essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono (come il primo) senz’altro inammissibili nella parte in cui vengono denunziati vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di censura non più proponibile in sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell’attuale formulazione della disposizione, applicabile nella fattispecie in virtù della data di pubblicazione della sentenza impugnata. Sono infondati nella parte in cui viene denunziata violazione di norme di diritto.

E’ in primo luogo del tutto priva di fondamento la tesi in diritto della ricorrente, per cui la domanda di ammissione al passivo dell’obbligato principale da parte del creditore garantito non costituisce valida istanza contro il debitore, utile ad impedire la decadenza di cui all’art. 1957 c.c..

In base al costante indirizzo di questa Corte, infatti, in caso di ammissione del debitore principale ad una procedura concor-suale è proprio tale domanda di ammissione che deve essere posta in essere dal creditore per evitare la decadenza (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16807 del 17/07/2009, Rv. 609293 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 24060 del 10/11/2006, Rv. 592724 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21524 del 12/11/2004, Rv. 578578 – 01).

Sulla base di tale corretto presupposto di diritto, i giudici di merito hanno ritenuto tempestivamente proposta la predetta domanda, pur essendo nella specie applicabile (come è incontestato tra le parti) il termine bimestrale per la proposizione delle istanze contro il debitore, ai sensi dell’art. 1957 c.c., comma 3, (e non quello ordinario semestrale).

Secondo la corte di appello, infatti, poichè in base all’art. 40 T.U.L.B. (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) il ritardo nel pagamento di una singola rata di mutuo non è rilevante, ai fini della risoluzione dello stesso, se esso non supera i 180 giorni dalla scadenza, i due mesi previsti dall’art. 1957 c.c., avrebbero dovuto essere computati da tale ultima data, e quindi il dies a quo del termine, ai fini della decadenza dalla garanzia, avrebbe dovuto essere individuato con il 180 giorno successivo a quello di scadenza della prima rata del mutuo, come prorogato in base all’accordo accettato dal fideiussore (7 dicembre 2003). Il suddetto termine avrebbe cioè iniziato a decorrere solo dal 5 giugno 2004, mentre la domanda di ammissione al passivo era stata presentata addirittura in data precedente (nel maggio 2014).

Il richiamo operato, nella motivazione della decisione impugnata, all’art. 7, all. F, del contratto di finanziamento, conferma l’illustrata ratio decidendi – fondata sul rilievo del termine previsto dall’art. 40 T.U.L.B. in relazione al ritardo nel pagamento delle singole rate del mutuo, ai fini della tempestività delle istanze contro il debitore principale – avendo la corte inteso precisare che nel contratto di mutuo non era stata derogata la suddetta disposizione.

Orbene, la ricorrente censura la decisione esclusivamente sotto quest’ultimo profilo.

Sostiene cioè che in realtà la banca avrebbe potuto agire per la risoluzione del mutuo prima dei 180 giorni dalla scadenza della prima rata non pagata, in quanto la disposizione dell’art. 40 T.U.L.B. era stata derogata per volontà delle parti nel contratto di finanziamento, e comunque l’art. 7 di detto contratto non le era opponibile, in quanto essa non era parte di tale contratto.

Ma entrambe le argomentazioni (così come quelle attinenti, in generale, alla derogabilità per volontà delle parti della disposizione dell’art. 40 del T.U.L.B. e all’essenzialità del pagamento di tutte le rate) non colgono nel segno.

La prima risulta infatti in sostanza diretta a contestare l’interpretazione del contratto di mutuo operata dalla corte di appello. Si tratta quindi di questione avente ad oggetto un accertamento di fatto in ordine alla ricostruzione della volontà dei contraenti che, essendo stato operato sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti ed essendo sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, non è censurabile in sede di legittimità (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 21/04/2005, Rv. 581693 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004, Rv. 577572 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12258 del 20/08/2003, Rv. 566079 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552238 – 01).

La seconda è d’altro canto infondata, in quanto è proprio dal contratto di mutuo che sorgono le obbligazioni garantite, e quindi è sulla base delle previsioni di tale contratto che va individuata la data di scadenza di dette obbligazioni e si deve accertare in che momento il creditore aveva la possibilità di agire contro il debitore principale.

Costituisce infine questione nuova (oltre che infondata nel merito) quella relativa alla pretesa limitazione della garanzia al solo 12,5% dell’importo delle rate scadute al 12 luglio 2005. La ricorrente non specifica infatti in quali atti processuali ed in quali termini tale questione sarebbe stata proposta nel giudizio di merito. In ogni caso, secondo quanto è dato evincere dagli atti, la garanzia era operante per tutti gli importi dovuti, nei limiti del 12,5% dell’intero mutuo (pari a Lire 8.000.000.000).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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