Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18779 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. III, 26/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3300-2015 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato LUCA SAVINI ZANGRANDI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO
MANCINI, CLAUDIO CONSOLO, FRANCO VINCI giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA NUZZI,
RICCARDO RAVIGNANI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonchè contro
Z.L., MO.AT., MO.AL., M.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 717/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 20/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2016 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;
udito l’Avvocato CLAUDIO CONSOLO;
udito l’Avvocato RICCARDO RAVIGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI
Nel 2011 M.A. proponeva domanda di riscatto di alcuni terreni agricoli, confinanti con il proprio vigneto, venduti da Mo.An., S. e M. a S.R., indicata nell’atto di acquisto come affittuaria trentennale del fondo oggetto di compravendita.
Chiedeva di essere sostituito alla S. nella posizione di acquirente dell’immobile, previo pagamento del prezzo indicato in contratto e chiedeva dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di affitto tra la S. e i venditori, concluso solo 19 giorni prima della vendita, ma in cui si dava atto di un preesistente prolungato rapporto di affittanza tra acquirente e venditori, ovvero la nullità dello stesso per frode alla legge.
La domanda veniva rigettata. Il Tribunale di Verona negava la qualità di coltivatore diretto in capo al M.A., e non procedeva neppure ad esaminare la domanda di simulazione ritenendo che in ordine ad essa difettasse l’interesse ad agire, stante il rigetto della domanda principale.
In appello il ricorrente riproponeva le conclusioni già proposte in primo grado.
Il suo appello veniva rigettato sul presupposto che l’appellante non avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di simulazione o nullità del contratto.
M.A. propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 717/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Venezia il 20 marzo 2014 nei confronti di S.R., Z.L., Mo.At., Mo.Al., Moserle S., M.M..
Resiste con controricorso la sola S.R..
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il M. deduce la violazione degli artt. 349 e 329 c.p.c.. La questione sottoposta all’attenzione della Corte è se sia onere della parte, per evitare il formarsi del giudicato interno, riproporre con un apposito motivo di appello incidentale contro la sentenza di primo grado che rigetta la propria domanda principale, la domanda subordinata non esaminata nel merito in primo grado in quanto assorbita dal rigetto della principale, o se sia sufficiente riproporre in appello la domanda stessa, ritenuta assorbita dal giudice di primo grado, ex art. 346 c.p.c..
Il ricorrente sostiene di non aver proposto due domande autonome, ma due domande consequenziali, in quanto l’esame di una (la domanda di simulazione del contratto di affitto tra la persona insediata sul fondo e il proprietario – venditore del fondo oggetto di riscatto) era consequenziale e condizionata al possibile accoglimento della domanda di riscatto agrario. In conformità a questa ricostruzione logica, avendo rigettato la domanda principale, il tribunale espressamente aveva affermato che non avrebbe esaminato la domanda di simulazione perchè il ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse all’accoglimento di quella (sola) domanda, scissa dalla possibilità di accoglimento della domanda principale di retratto. Il ricorrente aveva quindi impugnato il rigetto della domanda principale ed aveva riproposto la domanda consequenziale, non esaminata nel merito.
La sentenza di appello invece, muovendo dalla premessa che non fosse stata idoneamente impugnata, con appello incidentale, la domanda di simulazione del contratto di affitto, ha ritenuto a questo punto incontestato che sul fondo oggetto del riscatto fosse insediato un coltivatore diretto con contratto di durata, e non ha esaminato neppure gli altri motivi di appello del M. relativi al possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto di riscatto.
Il ricorso proposto va accolto, con riforma della impugnata sentenza.
Su una questione affine, ovvero sulla necessità o meno di riproporre con appello incidentale la domanda di garanzia impropria nel caso di rigetto della domanda principale, sono intervenute di recente le Sezioni Unite con la sentenza n. 770 del 2016, affermando che in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
La questione decisa dalle Sezioni unite presenta affinità con quella in esame, pur in presenza di diverse posizioni delle parti, in quanto in quel caso la domanda di garanzia, non esaminata, era stata proposta dal convenuto vincitore in primo grado a fronte del rigetto della domanda principale.
Nell’un caso e nell’altro, infatti si ha una domanda principale che è stata esaminata nel merito e rigettata, ed una seconda domanda, l’interesse al cui esame nel merito ed al cui accoglimento era condizionato, nel caso della garanzia impropria, e comunque collegato, in riferimento alla domanda di simulazione dell’affitto, all’accoglimento della domanda principale e che non è stata affatto esaminata dal giudice di primo grado stante il rigetto della principale.
Le sezioni unite chiariscono preliminarmente, nella sentenza citata, la distinzione di carattere generale, strutturale e funzionale, tra l’appello incidentale e la semplice riproposizione delle domande: l’appello incidentale ha natura di impugnazione, ovvero è un mezzo attraverso il quale si svolgono delle critiche alla decisione di primo grado, e l’impugnazione deve essere determinata da un interesse ad ottenere una pronuncia di un diverso contenuto sul punto.
Il concetto di riproposizione della domanda è invece diverso e residuale rispetto a quello di appello incidentale. Le sezioni unite individuano la necessità della semplice riproposizione laddove le valutazioni contenute nella sentenza impugnata sulla questione che si ripropone non abbiano potuto determinare il contenuto della decisione, e laddove l’omissione della decisione su di esse non abbia giocato un ruolo nella determinazione della decisione.
Nel caso in esame, il giudice di primo grado, avendo ritenuto di rigettare la domanda principale del retraente per mancanza dei requisiti, non si è neppure addentrato ad esaminare nel merito il contenuto e la fondatezza della domanda consequenziale proposta dall’attore – perchè l’accoglimento della sola domanda consequenziale, non avrebbe potuto portare in ogni caso all’accoglimento della domanda di retratto. Deve pertanto escludersi che la parte, non essendo soccombente nel merito sul punto, e non essendo l’omesso esame di quella domanda stato determinante dell’esito del giudizio in quanto la necessità di giungere ad una decisione sul punto rimaneva assorbita dal rigetto della domanda principale, avesse l’onere in appello di introdurre un apposito appello incidentale, potendo limitarsi a riproporre, ex art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata.
Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese, per l’esame nel merito della controversia.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016