Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18779 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18779 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 2991-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CENERAZZO FIORAVANTI, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO NUNZIATA;
– controricorrente avverso la sentenza n. 5945/52/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/06/2016;

>LA

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/03/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 02991 sez. MT – ud. 28-03-2018
-2-

n.gr. 2991 2017 ‘1,gen:zia delle entrale cl Cenera.uo Fiorapanti

Premesso che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della
CTR della Campania, n. 5945/52/16 dep. 20.6.2016, che in
controversia su impugnazione di cartella di pagamento per Irpef 2002,
notificata a Fioravanti Cenerazzo quale già socio di società cancellata

gravante sull’Amministrazione l’onere di provare la sussistenza
dell’attivo di liquidazione.
Fioravanti Cenerazzo resiste con controricorso.
Ritenuto che
non sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 375, comma 2, c.p.c.,
P.Q.M.
Rinvia la causa alla sezione quinta.
Roma, 26 febbraio 2018

dal registro delle imprese, nella qualità di coobbligato, ha ritenuto

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