Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18779 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. I, 10/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19830/2019 proposto da:

S.A., domiciliato in ROMA, piazza Cavour, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Marco Giorgetti, del foro di Ancona con procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 6278/2019 del Tribunale ordinario di Ancona,

depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 27.09.2018 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione S.A., che veniva respinta dal Tribunale di Ancona con decisione n. 6146 del 12.05.2019;

– la decisione impugnata evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando, in primo luogo, che il racconto narrato, di avere abbandonato il proprio Paese perchè minacciato dagli usurai, atteneva ad una vicenda del tutto privata e di criminalità comune, precisando che sebbene non fosse esistente una specifica previsione contro il reato di usura in Bangladesh, diverse leggi contenevano disposizioni a tutela del debitore contro la pratica dei tassi usurari, per cui non sussistevano gli elementi per ritenere che il ricorrente potesse subire un grave danno per effetto dei fatti allegati. Del pari veniva negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mancando qualsiasi sforzo serio compiuto dal ricorrente ai fini della effettiva integrazione nel tessuto socio-economico nazionale, non potendo essere valutati rilevanti al riguardo gli attesati di partecipazione a corsi di formazione, di volontariato o di apprendimento della lingua, non essendo sufficienti ad ottenere il permesso richiesto; nè poteva essere valutata favorevolmente la sola promessa di impiego, nè il salario percepito di Euro 457,99 mensili per l’anno 2019;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione il S. affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), art. 8 p. 2 Direttiva Qualifiche 2011/95/UE e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), oltre a vizio di motivazione anche in relazione all’apparenza motivazionale, per avere il giudice del merito pur riconoscendo la credibilità del racconto, con riferimento alla protezione sussidiaria argomentato a proposito del fenomeno dell’usura l’esclusione della sussistenza di un pericolo effettivo di grave danno nonostante abbia rilevato criticità e rischi incombenti su coloro che attingono a forme di prestito.

Il motivo è inammissibilmente articolato.

Le doglianze del ricorrente consistono nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti al Tribunale in relazione a una situazione di persecuzione alla quale il richiedente sarebbe sottoposto nel suo paese di origine. Sul punto, il decreto impugnato reca una motivazione pienamente logica e coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – laddove evidenzia che i motivi posti a fondamento del ricorso sono meramente economici, perchè le operazioni usurarie delle quali il ricorrente afferma di essere stato vittima rientrano i rapporti fra privati, per il debito contratto per fuggire dal paese e, comunque, contro tali pratica usurarie – che sono la conseguenza e non la causa del suo tentativo di emigrazione – il ricorrente avrebbe potuto ricorrere alle pubbliche autorità del suo paese.

Quanto alle pretese minacce subite dal ricorrente – prosegue il Tribunale – questi si inquadrano nella questione economica appena descritta, con la conseguenza che appare del tutto irrilevante la circostanza della credibilità o meno del racconto, in quanto non darebbe comunque luogo all’accoglimento dell’istanza avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali tenuto anche conto della concreta possibilità di accesso alla protezione interna da pericoli derivanti da soggetti non statuali, non risultando dimostrata l’assenza di una tale tutela e tantomeno che il ricorrente si sia rivolto alle autorità del suo paese vanamente, tenuto conto peraltro che le alluvioni in Bangladesh avvengono periodicamente, per cui i prestatori di fondi hanno da tempo un posto fisso nelle comunità rurali di siffatto Paese;

– con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, art. 8, p. 2 Direttiva Qualifiche 2011/95/UE e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche quale vizio di motivazione, per non avere il Tribunale adito effettuato approfondimenti circa l’effettività della tutela apprestata ai cittadini bengalesi laddove siano oggetto di intimazione da parte di agenti persecutori non statuali come nel caso di specie.

Anche la seconda censura è infondata.

Ed invero questa Corte ha affermato (cfr. Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 13450 del 2019; Cass. n. 13451 del 2019 e Cass. n. 13452 del 2019, la prima delle quali massimata) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle c.d. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. n. 11312 del 2019).

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa indica le fonti in concreto utilizzare dal giudice di merito – The Penai Code, 1860 – The Usurious Loan Act, 1918 – The Code of Civil Procedure, 1908 – The Agricultural Debtors Act, 1936 – The Money-lenders Act, 1940 – The Bangladesh Debt Settlement Act, 1989 – The Money Court Loan Act ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti quanto ai prestiti usurari, consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione.

Quanto poi alla doglianza che le informazioni sulla base delle quali il giudice di merito ha deciso sarebbero smentite da altre fonti internazionali, si osserva che questa Corte non può spingersi sino alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito, laddove nel motivo di censura non vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il giudice territoriale ha deciso siano state superate da altre e più aggiornate fonti qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, infatti, potrebbe ritenersi violato il c.d. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede. Può quindi affermarsi il principio secondo cui “non è sufficiente la mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice di merito, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal predetto giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali. A tal riguardo, la censura deve contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Corte di Cassazione l’effettiva verifica circa la predetta violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (cfr Cass. n. 26728 del 2019);

con il terzo motivo il ricorrente, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 349 del 1999, art. 11, comma 1-ter, per esservi distonia fra quanto dichiarato dal Tribunale circa la insussistenza di una vulnerabilità del richiedente e il consolidato ed unanime orientamento della giurisprudenza di merito circa la situazione dei diritti in Bangladesh. Inoltre il giudice del merito avrebbe omesso di valorizzare lo sforzo volto all’inclusione sociale da parte del richiedente.

Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo di doglianza.

A fronte dei generici rilievi del richiedente di una giurisprudenza (peraltro di merito) consolidata favorevole alla tesi difensiva del S., il Tribunale ha correttamente evidenziato che non sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, perchè i fatti specificati, quanto al paese di origine e quanto, più in generale, alla situazione personale, si inquadrano nel movente economico e non configurano, perciò, una persecuzione o danno grave, nè un pericolo di persecuzione o di danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Si aggiunga per completezza argomentativa che la valutazione in ordine alla vulnerabilità del cittadino straniero sulla base del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità.

Quanto alla protezione umanitaria, oggetto della seconda parte della doglianza, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Cass. n. 4455 del 2018). E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019).

Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dal Tribunale, che – come visto – ha ritenuto la questione della usura un circostanza privata e comunque risolvibile dalle autorità del Paese di provenienza, a cui pacificamente il ricorrente non si era mai rivolto, così verificando l’insussistenza di una situazione generalizzata di pericolo nel paese di origine, spingendo il suo sindacato ben oltre la generica prospettazione dell’interessato, giungendo ad accertare che egli non presenta profili di vulnerabilità nel suo paese di origine e correttamente ritenendo recessiva la sua affermata integrazione in Italia.

Quanto poi al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia esso non può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria e, tantomeno, come fattore esclusivo per il suo riconoscimento, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale in relazione alla compressione dei diritti acquisiti in caso di ritorno in patria (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa;

– con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 20 bis T.U. immigrazione come inserito dalla L. n. 132 del 2018, per non avere rilasciato un permesso di soggiorno per calamità.

Anche l’ultima censura non merita adesione.

Il riferimento alla situazione climatica del paese, caratterizzato da ricorrenti calamità naturali, quantunque nobilitato da ragioni solidaristiche nell’ottica delle quali la protezione umanitaria potrebbe costituire uno strumento di tutela nei casi di migrazione dovuta ad eventi naturali diversi da quelli a rapida insorgenza, per quel che qui interessa, prospetta il tema sotto un diverso angolo di osservazione introducendo nel giudizio una questione che non consta sia stata esaminata nei pregressi gradi di merito – o, comunque, che il ricorso non deduce dove lo sia stata – e che non può essere ovviamente esaminata in questa sede.

Sotto un secondo profilo va poi ribadito il convincimento che “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento” (Cass. n. 13088 del 2019). “Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali… Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma a compasso largo: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione” (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019 n. 29459).

In questa cornice, il giudizio a cui sono tenuti la Commissione territoriale, prima, ed il giudice, successivamente, si fonda, perciò su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. 12 novembre 2018 n. 28990) e postula una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, non potendosi tipizzare – almeno nel vigore del diritto antevigente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, applicabile alla specie secondo le SS.UU (Cass., Sez. Un., n. 29459/2019 cit.) – le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, proprio perchè che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (Cass. n. 13079 del 2019). E dunque il mero richiamo alle condizioni interne del paese di provenienza non integra un presupposto conferente ai fini del riconoscimento della misura qui reclamata, soprattutto considerando che l’inondazione isolata nell’ambito di un paese con clima a carattere monsonico non può essere considerata una calamità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il Collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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