Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18778 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 25165 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Z.M.D., (C.F.: (OMISSIS));

L.M.A. (C.F.: (OMISSIS)) L.R. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

ricorso, dagli avvocati Valentina Sarno (C.F.: SRN VNT 69M68 D883F)

e Giovanni Fina (C.F.: FNI GNN 27H08 E227E);

– ricorrenti –

nei confronti di:

ITALFONDIARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in qualità rappresentante

di BANCO DI NAPOLI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)) e di INTESA SANPAOLO

S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura

A.R. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Walter U. Liaci (C.F.: LCI WTR 52L20

E506C);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.

324/2014, depositata in data 13 maggio 2014 (e notificata in data 23

giugno 2014);

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Giuliano Fina, per delega degli avvocati Valentina Sarno e

Giovanni Fina, per i ricorrenti;

l’avvocato Pier Francesco Compagnoni, per delega dell’avvocato Walter

U. Liaci, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Intesa Gestione Crediti S.p.A., in rappresentanza di Intesa S.p.A., ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Z.M.D., L.R. e L.M.A., quali fideiussori di MAS S.r.l., per importi dovuti da detta società a titolo di scoperto di conto corrente bancario.

Le opposizioni proposte dagli ingiunti sono state rigettate, con due distinte sentenze, dal Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Galatina.

La Corte di Appello di Lecce, riuniti i giudizi di appello, ha confermato le decisioni di primo grado.

Ricorrono Z.M.D., L.R. e L.M.A., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Italfondiario S.p.A., quale rappresentante del Banco di Napoli S.p.A. e di Intesa Sanpaolo S.p.A., frattanto subentrate nelle posizioni di diritto sostanziale controverse.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La corte di appello ha espressamente disatteso le eccezioni di estinzione dell’obbligazione di garanzia proposte dai ricorrenti, correttamente rilevando, in diritto, che la dichiarazione di fallimento non determina affatto l’estinzione delle obbligazioni dell’imprenditore fallito e, di conseguenza, che il fallimento dell’obbligato principale non può in alcun modo determinare la inefficacia delle clausole della fideiussione stipulata da terzi a garanzia di dette obbligazioni. Ha precisato, in proposito, che con il fallimento si scioglie esclusivamente il contratto di conto corrente bancario, mentre restano naturalmente ferme le obbligazioni esistenti al momento dello scioglimento di tale contratto.

Ha poi osservato, in fatto, che la banca creditrice aveva regolarmente proposto l’insinuazione al passivo del fallimento dell’obbligata principale MAS S.r.l., e che, ai fini dell’efficacia delle obbligazioni dei fideiussori, era del tutto irrilevante che non lo avesse fatto nel termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c., in quanto nel contratto di fideiussione era contenuta una espressa deroga alla suddetta disposizione.

Non sussistono dunque nè l’omissione di pronuncia nè la violazione di legge denunziate con il motivo di ricorso in esame.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 e 2697, nonchè 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

La corte di appello ha escluso in fatto la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della liberazione dei fideiussori ai sensi dell’art. 1956 c.c..

Ha infatti osservato, in relazione alla posizione di L.R., che si doveva presumere la sua conoscenza delle condizioni economiche della società debitrice principale, della quale era amministratore, ciò che – secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non contiene elementi per rivedere – esclude che possa sussistere una violazione contrattuale liberatoria per il garante (cfr. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Rv. 586980 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 4112 del 02/03/2016, Rv. 638860 – 01; in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 7587 del 05/06/2001, Rv. 547267 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12456 del 09/12/1997, Rv. 510806 – 01).

Ha comunque rilevato, in relazione alla posizione di tutti i fideiussori, che non era stata provata la conoscenza delle sopravvenute difficoltà economiche della società debitrice principale da parte della banca garantita.

Tale ultima affermazione, fondata sull’esame dei fatti storici principali emergenti dagli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di merito e adeguatamente motivata, non è sindacabile nella presente sede.

I giudici di merito hanno dunque correttamente applicato, in diritto, sia l’art. 1956 c.c., sia l’art. 2697 c.c..

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non contiene elementi per rivedere, infatti, l’onere della prova del suddetto presupposto spetta al fideiussore che invoca la propria liberazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23422 del 17/11/2016, Rv. 642655 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Rv. 586911 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Rv. 585547 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005, Rv. 581563 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004, Rv. 573643 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 8040 del 22/05/2003, Rv. 563424 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7050 del 28/07/1997, Rv. 506311 – 01).

Nè sussiste la dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.: sotto tale profilo il motivo di ricorso in esame risulta addirittura manifestamente inammissibile, in quanto i ricorrenti non indicano alcuna specifica violazione delle norme in questione, ed in sostanza si limitano a contestare accertamenti di fatto incensurabilmente riservati ai giudici del merito, chiedendo una inammissibile nuova e diversa valutazione degli elementi di prova.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, (applicabile nella specie ratione temporis, dal momento che la sentenza impugnata è stata pronunziata in data successiva al 2 marzo 2006 ed il giudizio di primo grado ha avuto inizio in data anteriore al 4 luglio 2009: cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2684 del 10/02/2016, Rv. 638868 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01).

Il ricorso è infatti per alcuni aspetti manifestamente infondato e per altri aspetti manifestamente inammissibile, e le tesi sostenute dai ricorrenti risultano macroscopicamente infondate in diritto. Dunque, l’impugnazione risulta proposta con colpa grave, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi manifestamente infondate, e comunque di avanzare una impugnazione di legittimità non suscettibile in alcun modo di accoglimento.

La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di Euro 2.000,00 (importo pari a due terzi di quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controricorrente.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;

condanna inoltre i ricorrenti al pagamento, in favore della società controricorrente, dell’importo di Euro 2.000,000 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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