Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18778 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18778 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 5861-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO C.F.
06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrentE contro
LICITRA GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocatoANGELO FLACCAVENTO;
– controficorrente avverso la sentenza n. 2919/18/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 10/08/2016;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 05861 sez. MT – ud. 06-02-2018
-2-

r.g.n. 5861/2017 Agenzia delle entrate c/ Licitra Giampiero

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della
sentenza della C.T.R. Sicilia n. 2919/18/16 dep.

sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta
per gli anni 1990, 1991, 1992, mediante le ritenute
effettuate e versate all’Amministrazione finanziaria dal
datore di lavoro/sostituto di imposta, trattandosi di
rapporti già definiti, ha dichiarato inammissibile l’appello
dell’Ufficio, ex art. 22 d.Ig.s 546/92, non riscontrando in
atti il deposito della ricevuta postale di spedizione
dell’appello e non risultando nella fotocopia dell’avviso di
ricevimento la data di spedizione.
Giampiero Licitra si è costituito con controricorso.
L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Col primo motivo del ricorso si deduce

error in

procedendo ex art. 22 e 53 nonchè violazione 112 c.p.c.;
col secondo motivo si deduce violazione di legge, dell’art.
9, commal7 della I. n. 289 del 2002 e dell’art. 1, comma
665, della I. n. 190 del 2014, per non avere la CTR
correttamente interpretato l’ambito soggettivo delle
disposizioni applicabili alla fattispecie, che riguarda solo il
soggetto che ha versato l’imposta, cioè il datore di lavoro
sostituto d’imposta.
2. Il primo motivo è fondato, in applicazione della
giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di

r.,g.n. 58611 2017.’1Aemz:ia delle enlrale

Lidira Ciampiem

10.08.2016, che su impugnazione del silenzio rifiuto

contenzioso tributario,

non

costituisce motivo di

inammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta il
fatto che, all’atto della costituzione, l’appellante depositi
l’avviso di ricevimento del plico inoltrato per
raccomandata in luogo del prescritto avviso di spedizione,

della spedizione, sicché il relativo deposito è
perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria
connessa a tale adempimento (Cass. n. 19138/16; SU n.
13452 e n. 13453 del 29/05/2017; Cass. n. 11559 del
11/05/2018).
Nella fattispecie in esame l’Ufficio ha depositato l’atto di
appello nei termini di cui all’art. 22 e 53 d.lgs. 546/92,
unitamente alla copia della ricevuta di ritorno della
raccomandata di notifica al difensore costituito nel
domicilio eletto, come è dato evincere dagli atti di causa
cui il Collegio ha accesso in relazione al vizio denunciato.
3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo motivo, la sentenza impugnata va dunque
cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della
Sicilia, in diversa composizione.
Roma il 6/02/2018

atteso che anche l’avviso di ricevimento riporta la data

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