Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18778 del 12/07/2019
Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18778
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29557/2014 proposto da:
MGM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Vessella n. 30, presso lo
studio dell’avvocato Puccioni Paolo, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Valcavi Gianpaolo, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore
Dott. C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Parioli n. 47, presso lo studio dell’avvocato Corti Pio,
rappresentato e difeso dall’avvocato Granata Sergio, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, depositato il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Varese, con decreto 10 novembre 2014, ha accolto l’opposizione di MGM srl allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) limitatamente al credito di Euro 35554,43 e l’ha rigettata per l’ulteriore credito di Euro 251423,46.
La MGM aveva dedotto la sussistenza e la anteriorità al fallimento di vari crediti riguardanti l’ultimazione di opere elettriche all’interno del centro polifunzionale di (OMISSIS), non eseguite dagli appaltatori e affidate in subappalto a MGM; lavori eseguiti per clienti della (OMISSIS) (Wok n’Roll sas e Centro Sportivo Oasi Walter Fitness di Bisuschio); spesa per l’acquisto di pneumatici invernali per auto addebitata da (OMISSIS) a MGM; prestazioni professionali eseguite in favore della (OMISSIS) da personale compreso nel ramo di azienda già ceduto a MGM; retribuzioni a una dipendente di MGM distaccata presso la (OMISSIS) che aveva usufruito delle prestazioni senza nulla corrispondere a MGM.
La MGM ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposto il Fallimento (OMISSIS).
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo MGM denuncia nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere ritenuto tardiva la produzione documentale a dimostrazione dell’adempimento delle prestazioni, invece effettuata tempestivamente all’udienza di prima comparizione, in risposta alle eccezioni sollevate per la prima volta dalla Curatela nella comparsa di costituzione.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6. La ricorrente non ha illustrato specificamente le eccezioni sollevate dal Fallimento cui la MGM avrebbe inteso replicare attraverso la produzione di documenti, dei quali, comunque, non ha indicato il contenuto nè le finalità, non consentendo a questa Corte di valutare se fossero decisivi ed effettivamente funzionali allo scopo.
Il secondo motivo, che denuncia omesso esame di fatti decisivi, per avere ritenuto non provate le voci di credito per prestazioni che, invece, erano state affidate a MGM ed eseguite, è inammissibile. Esso si risolve in una impropria istanza di rivisitazione di apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito, i quali hanno rilevato la mancanza (e genericità dei capitoli) di prova del contratto di appalto e dell’esecuzione delle prestazioni indicate, l’inesigibilità verso la cedente (OMISSIS) del corrispettivo delle prestazioni svolte a favore di terzi da MGM quale cessionaria d’azienda e l’avvenuto pagamento da parte di (OMISSIS) delle retribuzioni in favore di una dipendente.
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019