Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18777 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22738-2014 proposto da:

R.A., C.C., R.R.,

T.V., I.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA

2 C/0 ST PLACIDI, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SESSA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSO ESPOSITO

giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

F.G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI

GALLICANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO MOBILIO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ALFONSO ESPOSITO anche per delega;

udito l’Avvocato GIANFRANCO MOBILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

F.G.D. conveniva in giudizio dinanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Nocera Inferiore I.V., C.C., R.R., T.V., R.A., chiedendo si dichiarasse la cessazione dei rispettivi contratti di affitto, con condanna degli stessi, odierni ricorrenti, al rilascio dei fondi.

Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda.

La Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado.

I.V., C.C., R.R., T.V., R.A. propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 372/2014, depositata dalla sezione specializzata agraria della Corte d’Appello di Salerno il 22 luglio 2014, notificata (per affermazione degli stessi ricorrenti contenuta a pag. 1 del ricorso) in data 30 luglio 2014, non depositata in copia notificata, nei confronti di F.G.D..

Resiste il F. con controricorso illustrato da memoria.

Il controricorrente ha anche depositato atto di transazione tra sè e gli eredi del solo ricorrente T.V., con compensazione delle spese di lite.

Gli eredi T. hanno da ultimo depositato una nota nella quale contestano la transazione e la cessazione della materia del contendere.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Va esaminata pregiudizialmente una questione idonea a definire il giudizio, in quanto il ricorso appare destinato, alla luce di essa, ad essere dichiarato improcedibile.

I ricorrenti hanno dichiarato, nel ricorso proposto, di aver ricevuto in data 30 luglio 2014 la notifica della sentenza impugnata.

Ciò nondimeno, non hanno ottemperato all’obbligo, imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 a pena di improcedibilità, di depositare insieme al ricorso nella cancelleria della Corte copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione se questa – come nella specie riferiscono gli stessi ricorrenti – è avvenuta, il tutto entro il termine fissato dal medesimo art. 369 c.p.c., comma 1 ovvero nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto.

I ricorrenti si sono limitati a depositare – come verificato da un attento riscontro nel fascicolo – copia della sentenza depositata il 22 luglio 2014, attestata come conforme all’originale in data 22 settembre 2014 dalla cancelleria del giudice che l’ha emessa e non la copia notificata della sentenza stessa.

La copia notificata della sentenza non è stata reperita neppure all’interno del fascicolo del controricorrente.

Nel corso della udienza pubblica di discussione della causa, ove in sede di relazione orale è stata evidenziata la mancanza della copia notificata del provvedimento impugnato, il procuratore del ricorrente, presente all’udienza, ha potuto personalmente verificare la mancanza della copia notificata.

A ciò si aggiunga che il ricorso, notificato il 27 settembre 2014, non risulta essere stato proposto entro il termine breve a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, risalente al 22 luglio 2014. Non può quindi farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2,), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 17066 del 2013).

Tutto ciò premesso, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito nel termine fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 1, della copia notificata del provvedimento impugnato, il cui riscontro precede anche quello dell’eventuale inammissibilità ed esime dall’esaminare e finanche dal dover riportare i motivi di ricorso.

E’ noto che la prima sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1081 del 21 gennaio 2016, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione riguardante la procedibilità, o meno, del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non depositata dal ricorrente che pure abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata prodotta da un’altra parte nel giudizio di legittimità. Tuttavia, non si ravvisa la necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite atteso che, nel caso di specie, neppure tra i documenti depositati nel giudizio di cassazione dalla parte controricorrente, riportati nell’indice in calce al controricorso, compare la copia notificata della sentenza di appello, per cui la definizione della questione da parte delle Sezioni Unite nessuna incidenza potrebbe spiegare nel presente giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo, tranne che nei rapporti tra il ricorrente T. e il controricorrente, che risultano definiti con transazione prodotta in atti con accordo di compensazione delle spese.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed il ricorrente ne è uscito soccombente. Tuttavia, trattandosi di controversia in materia agraria, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti I.V., C.C., R.R. e R.A. le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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