Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18777 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25401/2014 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo

Mirabello n. 17, presso lo studio dell’avvocato Zardo Fulvio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Miscione Michele, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ACC Compressor S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona

del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Barberini n. 47, presso lo studio dell’avvocato

Pandolfo Angelo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Turco Marialucrezia, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PORDENONE, del 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2019 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Pordenone, con decreto del 14 ottobre 2014, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo di ACC Compressors spa (fatta eccezione per la voce di credito relativa all’indennità per ferie non godute), proposta da B.N., il quale aveva chiesto l’insinuazione di varie voci di credito relative al rapporto di lavoro intrattenuto con la ACC con la qualifica di dirigente, in particolare per rimborso spese di vitto e alloggio, risarcimento del danno per la mancata erogazione di premi annuali, restituzione di trattenuta per mancato preavviso e rimborso di penale per anticipata risoluzione del contratto di locazione.

Avverso questa sentenza B.N. ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla ACC Compressors.

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo B.N. denuncia violazione di legge, per avere ritenuto non dovuto da ACC il rimborso spese di vitto e alloggio relativi al periodo (maggio 2012-marzo 2013) nel quale egli era stato distaccato presso la (OMISSIS), trascurando di considerare che il rapporto di lavoro era rimasto in capo al datore di lavoro distaccante ACC, il quale rimaneva responsabile del trattamento economico e normativo nei confronti del lavoratore.

1.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una impropria richiesta di rivisitazione di apprezzamenti di fatto operati dal Tribunale, che ha valutato il materiale probatorio e il comportamento delle parti nella vicenda, a dimostrazione che le spese erano state poste a carico della (OMISSIS).

2.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla mancata erogazione dei premi annuali contrattualmente previsti per il mancato raggiungimento dei “risultati di gruppo” che, ad avviso del ricorrente, era imputabile ad ACC per l’inadempimento all’obbligo di fissare gli obiettivi annuali, ciò che giustificava il titolo risarcitorio della domanda di insinuazione.

2.1.- Il Tribunale ha motivato che la mancata erogazione dei premi di risultato era stata determinata dal mancato raggiungimento dei risultati. Il profilo riguardante l’omessa fissazione degli obiettivi annuali è un tema di cui la sentenza impugnata non parla e la cui inerenza al dibattito processuale del giudizio di merito è data in ricorso come incontestata, essendosi il ricorrente limitato a richiamare un passo di una memoria della controparte, senza tuttavia precisare in quale specifico momento e atto processuale detto tema sia stato introdotto nel giudizio di merito. Il motivo è quindi inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi inoltre nella richiesta di rivisitazione di apprezzamenti di fatto, al di là di quanto consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, avendo il Tribunale negato l’insinuazione al passivo delle voci di credito indicate (restituzione di trattenuta per mancato preavviso e indennità sostitutiva del preavviso), in base all’erroneo presupposto che non fosse provata la giusta causa delle dimissioni, senza pronunciarsi sulle ragioni delle dimissioni, indicate nella mancata corresponsione di somme per rimborso spese e nell’ingiusto demansionamento.

3.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di rivisitazione di apprezzamenti di fatto con i quali il Tribunale ha motivato l’insussistenza della giusta causa, avendo rilevato la mancata prova del demansionamento e l’infondatezza delle pretese creditorie.

4.- Il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammissione al passivo di un credito per rimborso di penale per anticipata risoluzione del contratto di locazione e per spese di spedizione dalla Cina all’Italia.

4.1.- Sorvolando sulla confusione nell’individuazione del mezzo proposto (da un lato, è denunciato omesso esame di fatti che si assume decisivi, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e, dall’altro, omessa pronuncia, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4), anche questo motivo è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di revisione di apprezzamenti di fatto, essendosi il Tribunale pronunciato sulla domanda e avendo esaminato i fatti e le prove, ritenendole inadeguate, in considerazione dell’incertezza contenutistica dei documenti prodotti.

5.- Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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