Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18776 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18776 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 25984-2017 proposto da:
S.E.P.I. STUDI ECONOMICI E PROGETTI INTEGRATI SPA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio
dell’avvocato NIASSIMO MANFREDONIA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SERGIO ARAGONA;

– ricorrente contro
SOCIET ,V ITALIANA
ALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE
DEL FREJUS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99,
presso lo studio dell’avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DOMENICO PRATO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/07/2018

contro
ANAS SPA 80208450587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in RO1A,, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

contro
S.T.I. SRL, PROCOPIO VINCENZO, CAMPO GIANFRANCO

– intimati avverso la sentenza n. 7775/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLL
RITENUTO IN FATTO
1. 1. Con il ricorso in atti la s.p.a. S.E.P.I insta per la revocazione
dell’epigrafata sentenza, con la quale questa Corte — in merito al
giudizio risarcitorio incoato dalla s.p.a. S.I.T.A.F. nei confronti, tra gli
altri, di essa ricorrente, in relazione ai lavori di costruzione di una
galleria autostradale — ha accolto il ricorso incidentale della S.I.T.A.F. e
cassato con rinvio l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di
Torino 651/2011, che, (Lindo atto che la pretesa era già stata decisa
con altra sua sentenza 863/2008, aveva provveduto a dichiarare

inammissibile la relativa domanda. E ciò sul rilievo dell’errore
revocatorio in cui in cui era caduto il decidente «nella lettura degli atti
del giudizio», atteso che, sebbene la ricorrente in quella sede si fosse
doluta della mancata sospensione necessaria del processo,
l’accoglimento del ricorso della medesima «presuppone(va)
necessariamente la supposizione che l’unico motivo sul quale lo stesso
Ric. 2017 n. 25984 sez. M1 – ud. 22-05-2018
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– controricorrente –

era predicato consiste(sse) in una censura di omessa pronuncia su
domanda di merito». Diversamente, essendo stata la pregressa sentenza
d’appello 863/2008 oggetto di pronuncia cassatoria nelle more della
decisione oggi impugnata, il decidente, se «avesse correttamente
interpretato il motivo di ricorso», lo avrebbe dovuto senz’altro

suo accoglimento in «un vero e proprio travisamento del motivo di
ricorso».
Resistono al proposto gravame la S.I.T.A.F. e la s.p.a. ANAS , mentre
non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.
Memoria S.I.T.A.F. ex art. 380-bisl cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Il motivo — e per esso, perciò, il ricorso — deve reputarsi
inammissibile, risultando la denunciata fattispecie del tutto estranea al
campo di rilevanza dell’errore revocatorio.
2.2. Va infatti qui ribadito, in linea generale, che, come questa Corte ha
più volte ricordato (Cass., Sez. VI-IV, 3/04/2017, n. 8615), poiché
l’errore di fatto previsto dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, idoneo a
costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa
percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente
rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di
un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti,
ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti
stessi risulti positivamente accertato, esso non può consistere, per
converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze
processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’ errore di giudizio,
e non è perciò configurabile allorché se ne prospetti la ricorrenza in
relazione alla formulazione logico-giuridico del giudizio decisorio o in

Ric. 2017 n. 25984 sez. M1 – ud. 22-05-2018
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respingere per carenza di interesse, traducendosi perciò al contrario il


relazione ad una pretesa errata valutazione delle allegazioni compiute
dalle parti.
2.3. Ciò porta a circoscrivere l’area di rilevanza dell’errore revocatorio
ai soli fatti, anche aventi incidenza processuale, che si mostrino in
grado di condizionare l’esito della decisione a scapito della verità

esclusa dagli atti del giudizio o al contrario avendola esclusa sebbene
l’esistenza del fatto sia acquisita alla sua realtà; e ad escludervi, di
riflesso, gli errori che non abbiano questa connotazione decisiva, ma
investano solo il profilo valutativo della decisione, traducendosi in meri
errori di giudizio.
2.4. Ed un errore di tal fatta si è ritenuto per l’appunto riconoscibile
proprio allorché, con riferimento al giudizio di legittimità, si sia inteso
censurare quale preteso errore revocatorio la valutazione del motivo
d’impugnazione (Cass., Sez. VI-V, 31/08/2017, n. 20635; Cass., Sez.
II, 12/05/2011, n. 10466; Cass., Sez. II, 22/06/2007, n. 14068), tanto
più se, come qui si è indotti a constatare, la deduzione di esso non
avvenga in base all’oggettivo contenuto del motivo — che già si oppone
per definizione ad essere catalogato in questi termini, non potendo,
notoriamente costituire fonte di errore revocatorio l’attività
interpretativa del giudice — ma individuandone il contenuto alla stregua
di una mera supposizione suggerita dall’esito della lite, quasi a credere
che l’errore revocatorio, che, per guanto detto, non può coonestarsi
sulla “lettura” del decidente, sarebbe invece riconoscibile in una pretesa
incoerenza del processo decisionale, in una sorta di improprio
percorso a ritroso in cui non sia l’errore a rendere irrita la decisione,
ma la decisione a suffragare l’esistenza dell’errore.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza.
Ric. 2017 n. 25984 sez. M1 – ud. 22-05-2018
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processuale, avendone il giudice ravvisato l’esistenza malgrado essa sia

Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma -1-quater
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di

per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
di lite che liquida in favore.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 22.5.2018.
I PresiJente

ciascuno degli intimati costituiti in euro 5100,00, di cui curo 100,00

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