Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18776 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24724/2014 proposto da:

L.B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ippolito Nievo

n. 61, presso lo studio dell’avvocato Bernetti Maria, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore

avv. D.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via da

Carpi Girolamo n. 6, presso lo studio dell’avvocato Mattei Stefano,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 393/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma, sez. fall., con decreto del 22 settembre 2014, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato l’opposizione di L.B.M. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) spa, emesso il 31 marzo 2011.

Egli aveva chiesto di ammettere al passivo un credito privilegiato di complessivi Euro 63268,69, oltre accessori, per le voci retributive relative al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto con la società, dal 15 dicembre 2000 al 18 gennaio 2006, e per le retribuzioni maturate dal 31 dicembre 2005 fino alla reintegra nel posto di lavoro, a norma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, previa dichiarazione di nullità dei contratti di consulenza stipulati con la fallita in data 15 dicembre 2000, 31 dicembre 2001 e 11 dicembre 2002, dell’accordo di collaborazione coordinata e continuativa e del contratto di lavoro a progetto stipulati il 2 dicembre 2003 e 24 novembre 2004, nonchè dell’inefficacia del licenziamento intimatogli il 18 gennaio 2006, con riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e del diritto all’inquadramento nella categoria quadri del Culi dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche dell’industria.

L.B.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui si è opposto il Fallimento (OMISSIS) con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, costituito dalle mansioni da lui espletate all’interno dell’organizzazione aziendale, che assume erroneamente indicate in quelle di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoratore a progetto, avendo egli svolto l’attività di project management, inserito stabilmente nell’azienda per la cura dell’esecuzione dei contratti di fornitura in rappresentanza del datore di lavoro.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intrattenuto dal 15 dicembre 2000, per effetto del suo inserimento nell’organizzazione aziendale, avendo messo a disposizione le proprie energie lavorative e capacità professionali per il raggiungimento degli scopi della società: era soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, doveva partecipare alle riunioni del personale, attenersi alle procedure elaborate dall’azienda, relazionarsi con i colleghi e superiori gerarchici e giustificare le assenze e farsi autorizzare le ferie, utilizzava i beni strumentali di cui avvalersi messi a disposizione dell’azienda, riceveva la retribuzione mensilmente e i rimborsi delle spese di trasferta e di rappresentanza, ecc.

Entrambi i motivi sollecitano impropriamente la revisione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno fornito idonea motivazione a supporto della decisione: la domanda era sfornita di prova in ordine alla sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato (soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, obbligo di orario, ecc.), risultando che la parte aveva svolto attività di consulenza per la gestione e il controllo di contratti aventi ad oggetto la fornitura di infrastrutture e servizi in favore di amministrazioni pubbliche.

Nel giudizio di cassazione è sindacabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale censurabile in questa sede nei ristretti confini dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (non superati nella specie), la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785; 4 maggio 2011, n. 9808; 5 novembre 2009, n. 23455).

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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