Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18775 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24274/2014 proposto da:

Zeroseven S.n.c. di F.D. & C., domiciliato in Roma, via

Chinotto 1, presso lo studio dell’avvocato Ermanno Prastaro,

rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Casano giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, domiciliato in Roma, via

Bissolati 76, presso lo studio dell’avvocato Tommaso Spinelli

Giordano, rappresentato e difeso dall’avvocato Edgardo

Ricciardiello;

– controricorrente –

Avverso decreto del TRIBUNALE DI RIMINI, depositato il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2019 dal cons. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Zeroseven S.n. c. di F.D. & C. propone ricorso per tre mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, contro il decreto del 25 luglio 2014, con cui il Tribunale di Rimini ha respinto la sua opposizione allo stato passivo, con il quale il credito insinuato per l’importo di Euro 51.434,41, oltre accessori, era stato ammesso in privilegio per la minor somma di Euro 5.731,53.

2. – Resiste con controricorso il Fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed in particolare dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito pronunciato su un’eccezione sollevata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo.

Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in particolare omesso esame del contenuto del contratto stipulato tra le parti in data 17 novembre 2009, con conseguente violazione di norme di legge, ed in particolare dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova.

Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero l’assenza di contestazioni di sorta da parte della fallita in merito alla ricezione delle comunicazioni e-mail inviate da Zeroseven ed in merito al loro contenuto, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non provato un fatto incontestato.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

A parte l’evidente errore nella formulazione della censura, svolta in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 avendo viceversa la ricorrente denunciato un error in procedendo, quale la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ed a parte il fatto che la doglianza muove da una premessa errata, giacchè, come risulta tanto dal ricorso quanto dal decreto impugnato, la curatela aveva senza dubbio contestato l’avversa domanda di ammissione, visto che il curatore aveva chiesto ammettersi il credito nella sola misura poi riconosciuta dal giudice delegato, sta di fatto che il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., avendo questa Corte più volte ribadito che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c.in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato (Cass. 4 giugno 2012, n. 8929; Cass. 31 luglio 2017, n. 19003).

2.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Quanto alla prima parte della censura, è agevole osservare che il contenuto del contratto stipulato tra le parti non è un fatto, ed in particolare un fatto storico, quale quello la cui omessa considerazione, ove vi sia stato dibattito e si tratti di un fatto decisivo, assume rilievo ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., n. 5 (per tutte Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053): se effettivamente il Tribunale non avesse esaminato detto contratto, troverebbe semmai applicazione il principio secondo il quale il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 28 settembre 2016, n. 19150; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25756).

Ma, anche in questo caso, neppure tale principio potrebbe trovare applicazione, ove fosse stato invocato, giacchè il ricorso muove da un errore di lettura del provvedimento impugnato che, a pagina 2, prende espressamente in considerazione la scrittura del 17 novembre 2009 e ritiene per di più senz’altro provato il rapporto contrattuale allegato dall’opponente, la cui opposizione è stata disattesa per altra ragione e, cioè, per avere la pretesa società creditrice omesso di dare la prova della effettiva esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Quanto alla seconda parte della censura, svolta in riferimento all’art. 2697 c.c., vale osservare che la violazione di detto precetto si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).

Nel caso di specie, la ricorrente addebita al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che Zeroseven non avesse adempiuto ad un onere probatorio sulla stessa considerato gravante, ovvero quello di fornire la prova della effettiva esecuzione della prestazione mese per mese, onere della prova in realtà inesistente, secondo la ricorrente, dal momento che nel contratto non era “prevista, come condizione propedeutica al pagamento del corrispettivo annuo pattuito, la previa verifica da parte della società (OMISSIS) dell’esecuzione della prestazione di mese in mese da parte della società Zeroseven”: ma, a parte il fatto che la censura è al riguardo inammissibile perchè priva del requisito dell’autosufficienza, giacchè non è neppure riassuntivamente indicato, in modo comprensibile, il contenuto del contratto in discorso, sta di fatto che essa si basa ancora una volta su una erronea lettura del provvedimento impugnato, nel quale non vi è alcun accenno ad un’esigenza di fornire la prova della effettiva esecuzione della prestazione mese per mese, mentre viene esclusivamente posto l’accento sulla mancata prova delle prestazioni riportate nelle fatture poste a sostegno della domanda.

2.3. – E’ inammissibile il terzo motivo.

Nella sua prima parte, la dedotta “assenza di contestazioni di sorta da parte della fallita in merito alla ricezione delle comunicazioni e-mail”, non è, ancora una volta, un fatto storico riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ma è piuttosto un giudizio: dopo di che, anche in questo caso le e-mail sono state esaminate e ritenute prive di efficacia probatoria “in quanto non si è in presenza di messaggi trasmessi a mezzo pec”.

Nè la ricorrente richiama a proposito, quanto alla seconda parte della censura, la violazione dell’art. 115 c.p.c., giacchè, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960).

Ciò a tacere del fatto che, anche al riguardo, il ricorso non è autosufficiente, giacchè da essa non si comprende affatto quale fosse il contenuto della menzionata corrispondenza e perchè essa avrebbe dovuto condurre all’accoglimento dell’opposizione allo stato passivo.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.300, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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