Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18775 del 10/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 10/09/2020), n.18775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7264/2014 R.G. proposto da:
AB Mauri Italy S.p.A. con socio unico (già Casteggio lieviti
s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Lefersa
Holding Italy s.r.l. con socio unico (già GBI Italy s.r.l.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliate in Roma, via Crescenzio 91, presso gli avv.ti Claudio
Lucisano e Maria Sonia Vulcano, che, unitamente all’avv. Giuseppe
Zizzo, le rappresentano e difendono, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. 20, n. 157/20/13 del 14 giugno 2013,
depositata il 30 luglio 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre
2019 dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione riqualificava, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, l’atto di aumento del capitale sociale dell’allora società Casteggio Lieviti s.r.l. ora AB Mauri Italy S.p.A., sottoscritto dall’unico socio (GBI Italy s.r.l., ora Lefersa Holding Italy s.r.l.) mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla produzione di lieviti, definendo l’operazione come cessione di ramo d’azienda cui doveva applicarsi l’imposta di registro in misura proporzionale. A sostegno dell’impugnazione proposta da entrambi le società coinvolte nell’operazione veniva dedotta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e la supposta violazione di una norma generale antielusiva. Il ricorso era rigettato in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale le società contribuenti propongono ricorso per cassazione con sei articolati motivi.
2. Ritenuto che l’amministrazione resiste con controricorso;
3. Preso atto che il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso e che la società AB Mauri Italy S.p.A. ha depositato memoria con la quale chiede, in via subordinata all’accoglimento del ricorso, il rinvio della causa in attesa delle decisioni della Corte costituzionale a seguito dell’ordinanza n. 23459 del 2019 di questa Corte;
4. Preso atto che la società Lefersa Holding Italy s.r.l. ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio: l’istanza è sottoscritta per accettazione dall’Avvocatura Generale dello Stato;
5. Considerato che la soluzione della controversia non può prescindere dalla determinazione della natura e del significato da attribuire alla recente riformulazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20. In merito questa Corte con la recentissima ordinanza n. 23549 del 2019 ha così disposto: “dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 53 e 3 Cost., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come risultante dagli interventi apportati dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, (legge di bilancio 2018) e dalla L. n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), art. 1, comma 1084, nella parte in cui dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, “prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
6. Ritenuto che ciò impone di rinviare la presente causa a nuovo ruolo in attesa che la Corte costituzionale si pronunci in merito. Va, invece, dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia nei confronti della società Lefersa Holding Italy s.r.l..
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle decisioni della Corte costituzionale. Dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate nei confronti della società Lefersa Holding Italy s.r.l..
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020