Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18775 del 05/09/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18775 Anno 2014
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CIRILLO ETTORE
SENTENZA
sul ricorso 20411-2008 proposto da:
LATINI BENIAMINO nella qualità di liquidatore e
legale rappresentante pro tempore della disciolta e
cessata EOS SRL, e per quanto occorra di ex socio
della Società, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PO 9, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERI
MANUEL giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
Data pubblicazione: 05/09/2014
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 53/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 06/06/2007;
udienza del 30/06/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
RITENUTO IN FATTO
Beniamino LATINI, «nella qualità di ultimo liquidatore della disciolta e
cessata EOS s.r.I … nonché … di ex socio della società», propone ricorso
per la cassazione della sentenza n. 53 del 6 giugno 2007, laddove la
Commissione tributaria regionale delle Marche, in riforma delle
impugnate decisioni (70/5/05, 71/5/05, 72/5/05) della Commissione
tributaria provinciale di Ancona, «dichiara l’invalidità e l’inoperatività
27/12/2002 n. 289». Il fisco resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con due mezzi correlati tra loro la parte ricorrente – denunciando
plurime violazioni di norme di diritto (art. 15, comma 1, della legge
finanziaria 2003; art. 27 cost.; art. 197 cod. pen.; artt. 154, 405, 419,
456 e 460 cod. proc. pen.) – contesta che il solo esercizio dell’azione
penale nei confronti dell’amministratore della società contribuente per
reati tributari, commessi nell’esercizio del suo mandato, possa realizzare
il requisito della formale conoscenza dell’evento processuale in capo alla
società, preclusiva dell’accesso al condono.
I motivi sono manifestamente infondati.
Si osserva che la causa ostativa alla definizione agevolata prevista
dall’art. 15, comma 1, della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre
2002, n. 289, come modificata dall’art. 5-bis, comma 1, lett. iidel d.l.
24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27), opera con riguardo alla persona giuridica qualora
nei confronti del suo legale rappresentante sia già stata esercitata
l’azione penale, di cui questi abbia avuto formale conoscenza, per gli
illeciti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non essendo necessaria
la cosiddetta «doppia conoscenza formale», dell’indagato e della società
Cass. 21795/12; conf. 19862/12) ed a nulla rilevando persino l’avvenuto
mutamento di tale organo all’epoca di presentazione dell’istanza di
condono. (Cass.. 10499/14).
Infatti, la necessità della «doppia conoscenza formale» dell’esercizio
dell’azione penale, in capo alla persona giuridica e al suo legale
rappresentante, non è sostenibile operandp la sostanziale inscindibilità
nella stessa persona delle due figure di contribuente e imputato e non
potendosi configurare, per le sole persone giuridiche, un’ingiustificata
200820411_9bis.doc
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della sanatoria cui ha acceduto la EOS s.r.1, ai sensi dell’art. 15 Legge
ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1946
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5
MATERIA TRIBUTARIA
situazione di trattamento favorevole rispetto alle persone fisiche. (Cass.
8705/13).
La sentenza d’appello, attenutasi a superiori principi, merita dunque
conferma; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2014
Il Consigli L Est
ore
Il Presidente
giudizio di legittimità liquidate in C 7290 per compensi oltre alle spese