Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18774 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Giaime Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 676-2015 proposto da:

C.A., già titolare della AUTORICAMBI C.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO NATALE BERTOLETTI 10,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO STUDIO MARELLA, rappresentata

e difesa dagli avvocati ANTONIO PASCA, MAURIZIO MARIA LUPO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TEL.DIS SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante S.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato P.C. giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 898/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.A. propose opposizione innanzi al Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Casarano avverso decreto emesso in favore di TEL. DIS. s.r.l. con cui si ingiungeva il pagamento di Lire 59.027.352 in relazione a forniture documentate da fatture. Oppose il C. ai sensi dell’art. 1460 c.c. che la controparte aveva violato il patto di esclusiva con cui si impegnava a non vendere i propri prodotti nella Regione Puglia ed in subordine contestò il quantum in ragione dei pagamenti effettuati. Il Tribunale adito accolse l’opposizione limitatamente al credito di lire 10.309.022. Avverso detta sentenza propose appello il C.. Con sentenza di data 28 novembre 2013 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, premesso che il giudice di primo grado aveva ritenuto non opponibile alla società il patto di esclusiva, per essere stata sottoscritta la relativa scrittura da falsus procurator, e che, pur considerando l’accordo produttivo di effetti per la società, il C. non aveva provato di avere subito dalla violazione del patto un danno corrispondente alla contrazione del giro di affari, che tali conclusioni, oltre ad essere del tutto condivisibili, non erano state oggetto di censura nel corpo dell’impugnazione. Aggiunse il giudice di appello che l’appellante, al fine di paralizzare la domanda di adempimento in sede di valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti, non aveva fornito elementi probatori della contrazione del volume di affari (dalle dichiarazioni dei redditi al contrario si evinceva che nell’anno in cui si sarebbe consumato l’inadempimento del patto di esclusiva i ricavi erano aumentati).

Ha proposto ricorso per cassazione C.A. sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 1460 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il secondo motivo si denuncia errata applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta il ricorrente che non vi era alcun inadempimento reciproco, ma solo l’eccezione di inadempimento proposta dal C.. Osserva inoltre che, una volta eccepito l’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., competeva alla parte opposta provare l’adempimento dei propri obblighi e che la controparte era rimasta inerte sul terreno probatorio.

Con il terzo motivo (numerato come secondo) si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 210 e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che dall’ingiustificata inottemperanza all’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si sarebbe dovuta ricavare l’ammissione dei fatti che l’ordine tendeva a provare.

Con il quarto motivo si denuncia omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello non aveva preso in considerazione i motivi di appello, ed in particolare che la scrittura era stata sottoscritta dall’amministratore di fatto della società e che quest’ultima aveva eseguito e quindi ratificato l’accordo.

Con il quinto motivo si denuncia omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello aveva omesso di considerare l’esecuzione del contratto di vendita con patto di esclusiva.

Con il sesto motivo si denuncia errata valutazione delle prove. Osserva il ricorrente che dalle dichiarazioni dei redditi si evinceva una diminuzione dei ricavi e che l’effettiva entità dei danni sarebbe stata accertata solo tramite CTU.

Va premesso che il ricorso è tempestivo in quanto ai fini del termine per l’impugnazione deve considerarsi il regime previgente la L. n. 69 del 2009 per essere stato introdotto il giudizio (da intendersi il giudizio di primo grado) prima dell’entrata in vigore della detta legge. Va altresì premesso che non ricorre la dedotta cessazione della materia del contendere per intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, successivamente al deposito della sentenza di appello, non potendo essere esclusa l’esistenza di un fenomeno successorio in favore dei soci per il sol fatto dell’estinzione della compagine societaria (cfr. Cass. Sez. U. n. 6070 del 2013).

I motivi di ricorso sono inammissibili. Afferma il giudice di appello che non è stata oggetto di impugnazione la statuizione del giudice di primo grado avente ad oggetto la mancata prova, pur considerando l’accordo produttivo di effetti per la società, di un danno in termini di contrazione del giro di affari derivato dalla violazione del detto patto. Tale statuizione del giudice di appello non è stata impugnata dal ricorrente. Questi si è limitato a denunciare l’esistenza di vizio motivazionale, peraltro in modo irrituale, non rispettando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 vigente (omesso esame di fatto decisivo e controverso), ma non ha impugnato in modo specifico il riconoscimento di mancata impugnazione della statuizione di primo grado evidenziata. Resta quindi fermo l’accertamento dell’esistenza di un giudicato interno in ordine alla mancanza della prova di un danno conseguente alla violazione del detto patto. A fronte di un siffatto giudicato interno le ragioni di censura si appalesano inammissibili, nella parte in cui hanno ad oggetto le circostanze oggetto del giudicato accertato dal giudice di appello, o comunque per il resto prive di decisività, in quanto lasciano in vigore la ratio decidendi coperta dal giudicato medesimo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA