Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18774 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. I, 20/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 20/08/2010), n.18774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

sul ricorso 10265-2008 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.L.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

26/03/2007; 3114/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con decreto del 26 marzo 2007, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a D.L.R., dipendente comunale, un indennizzo di Euro 5765,00 per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di pubblico impiego, iniziato (per quanto qui interessa) davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania con ricorso del 29 aprile 1992, e concluso con sentenza del 17 gennaio 2001, osservando:

a) che il giudizio avrebbe dovuto avere durata complessiva di 3 anni, laddove si era protratto, per un periodo di anni, 8 mesi 8,1/2;

b) che tale durata eccedeva, di anni 5, mesi 8,1/2 quella ritenuta ragionevole dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura pari a complessivi Euro 5.765,00.

Che la D.L. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 13 motivi, con i quali, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU, degli art. 1223 e 1226 cod. civ. nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, ha censurato la decisione: sia nella durata ritenuta irragionevole del processo, sia nella liquidazione del quantum, sia infine in ordine alla liquidazione delle processuali, osserva;e che la P.C.M. ha formulato ricorso incidentale per un motivo, osserva:

A) Che i ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. in quanto proposti contro la medesima sentenza;

B) Che il collegio ritiene, anzitutto di dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso perche’ si risolve nella trascrizione di parte del contenuto di alcune decisioni della CEDU, ed in particolar modo della sentenza 29 marzo 2006 della Grande Chambre della Corte in causa Scordino c/Italia, nonche’ in un generico addebito alla sentenza impugnata di non averne applicato i principi;

C) Infondate sono le censure che si appuntano sulla insufficienza del ristoro del danno non patrimoniale: e’ ben vero, infatti, che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarita’ della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto.

E nel caso la Corte di appello li ha puntualmente indicati nella modestia della posta in gioco, avendo posto in rilievo che il giudizio presupposto aveva per oggetto modeste differenze non percepite, rispetto all’indennita’ dovutagli; nonche’ – e soprattutto – nell’inerzia dimostrata dal ricorrente che non ha mai presentato l’istanza di prelievo per ottenere la trattazione del ricorso: senza alcuna censura al riguardo dello stesso che non ha addebitato alcun errore logico – giuridico al decreto impugnato, lamentando soltanto genericamente “la modestia” dell’indennizzo liquidato nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di durata eccedente quella ragionevole.

D’altra parte, la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando sostanzialmente di non avervi interesse, ha liquidato un indennizzo forfettario per l’intera durata del giudizio che suddivise per il numero di anni ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00, pur se in qualche caso non e’ mancata una liquidazione superiore (cfr. procedimenti 675, 688 e 691/03; 11965703). Per cui il collegio, recependo tale indirizzo della Corte di Starsburgo ritiene che l’importo complessivo debba essere fissato in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 500,00 annue; e che il decreto impugnato per il procedimento durato davanti al TAR 8 anni, mesi 8,1/2 liquidando una somma complessiva di Euro 5.765,00, si e’ attenuto a siffatta regola attribuendo alla ricorrente un indennizzo piu’ elevato dell’importo minimo ora indicato.

D) Infondata e’ anche la censura che verte sul punto del mancato riconoscimento del c.d. bonus, in quanto nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo e’ un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore. Sicche’, quando il giudice non attribuisce il c.d. bonus e percio’ nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non puo’ essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non e’ stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

E) La Corte, infine ha gia’ esaminato e dichiarato infondati i dubbi di legittimita’ costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2 oggi riproposti dal P.G. (Cfr. Cass. 1354/2008).

F) Infondato e’ infine anche il ricorso incidentale con cui la P.C.M. denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., censurando la condanna al pagamento delle spese processuali : in quanto la soccombenza va valutata in relazione all’esito del processo nel cui alveo si accerta la fondatezza della pretesa azionata, ed e’ consequenziale alla definizione del giudizio, trovando fondamento nell’esigenza di evitare diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere attivita’ processuale onde ottenere il riconoscimento del suo processo. Di qui l’oggettiva applicazione del principio della soccombenza, che priva di decisiva rilevanza ai fini dell’esclusione dell’obbligo del pagamento delle spese il fatto che la parte dichiarata soccombente non abbia dato causa all’introduzione della lite, ovvero abbia assunto un contegno processuale neutro, non contestando l’avversa pretesa.

G) Fondata e’ invece la doglianza relativa alla liquidazione delle spese processuali in favore della D.L., liquidate dal decreto impugnato nella misura di Euro 550,00 sul presupposto che trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione: avendo questa Corte ripetutamente affermato che le disposizioni dell’art. 91 cod. proc. civ., e segg. trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, – ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto: come avviene nel giudizio di cui alla L. n. n. 89 del 2001, che configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorita’ di giudicato (Cass. 12021/2004).

Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con riguardo alla statuizione in esame; ed assorbiti gli altri motivi relativi alla liquidazione delle spese processuali, poiche’ non necessitano ulteriori accertamenti, il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. liquidando alla D.L., le spese processuali del giudizio di merito come da dispositivo, in ragione di meta’; nonche’ quelle del giudizio di legittimita’ in ragione di 1/3 da distrarre in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che ha dichiarato di averle anticipate.

L’accoglimento solo in minima parte della originaria richiesta della D.L., pari ad Euro 15.125,00, giustifica la compensazione di meta’ delle spese del giudizio di merito; ed il rigetto dei motivi principali del ricorso induce il Collegio a dichiarare interamente compensati tra le parti i restanti 2/3 di quelli del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie in parte il principale e rigetta l’incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e pronunciando nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, in ragione di meta’, liquidate nell’intero, in complessivi Euro 810, 00, di cui Euro 315, 00 per diritti e 445, 00 per onorari, e delle spese del giudizio di cassazione in ragione di un terzo, liquidate nell’intero in Euro 500, 00, di cui Euro 425, 00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge, e ne dispone la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.

Dichiara interamente compensati tra le parti la restante meta’ delle spese del giudizio di merito, ed i restanti due terzi di quelle del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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