Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18774 del 14/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 14/09/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 14/09/2011), n.18774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PROCACCINI ERNESTO,
MAZZELLA FRANCESCO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7581/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 13/02/2009 r.g.n. 4146/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ARTURO RIANNA per delega ERNESTO PROCACCINI e
FRANCESCO MAZZARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per rinvio a nuovo ruolo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. Con la sentenza n. 7581/08, depositata il 13 febbraio 2009, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’impugnazione proposta da C.G.A. nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 aprile 2005, condannando detto istituto a corrispondere al C. la somma di Euro 157.067,45, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
2. Il C., pilota di aereo iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo costituito presso l’INPS, aveva chiesto al Tribunale l’accertamento del suo diritto a percepire in conto capitale, ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 34 una quota di pensione in base alle tariffe del D.M. 19 febbraio 1981 – sez. 3 “in relazione a dipendente di 45 anni, che prevedevano coefficienti di calcolo migliori di quelli applicati dall’INPS, con conseguente condanna di tale Istituto al ricalcolo della prestazione e al pagamento di L. 304.125.000, oltre accessori di legge, o, in subordine, l’accertamento del diritto alla reintegrazione della pensione percepita, oltre arretrati ed accessori di legge in misura corrispondente all’illegittima riduzione della quota capitalizzata secondo gli errati conteggi dell’istituto previdenziale, con condanna di quest’ultimo al pagamento dell’importo risultante dal conteggio allegato al ricorso.
3. Il Tribunale rigettava la domanda principale e dichiarava inammissibile quella subordinata.
4. Per la cassazione della suddetta sentenza di appello ricorre l’INPS prospettando un motivo di ricorso.
5. Resiste con controricorso il C. eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la decadenza dall’impugnazione verificatasi a seguito del decorso del cosiddetto termine breve, previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c..
6. Il C. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E’ preliminare l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dallàINPS per decorrenza del cosiddetto termine breve.
1.1. L’eccezione è fondata.
In base al combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza di appello decorre il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.
La sentenza di appello in esame, depositata il 13 febbraio 2009, veniva notificata all’INPS in data 25 agosto 2009, mediante consegna dell’atto al funzionario addetto.
Il ricorso per cassazione veniva notificato al C. con spedizione a mezzo del servizio postale in data 12 febbraio 2010.
Il controricorso veniva notificato all’INPS con spedizione a mezzo servizio postale in data 30 marzo 2010.
E’ palese, dunque, la tardività dell’odierna impugnazione proposta dall’INPS, intervenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Peraltro, l’inammissibilità del controricorso, qualora a sua volta tardivo non toglie efficacia alla prova dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, con riguardo alla rilevabilità dell’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato tardivamente rispetto al termine breve (Cass. sentenza n. 252 del 2001).
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiaro inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 20,00 per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011