Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18774 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 10/09/2020), n.18774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28767/2014 proposto da:

BAR TIFFANY DI B.M. & C. S.N.C., in persona del legale

rappresentante p.t., B.M., B.L.,

B.I., BO.MA.AN., elettivamente domiciliati in Roma, via

Paisiello 15, presso lo studio dell’avv. Associato Stoduto, Ripoli,

Sarti, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Stoduto;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 817/27/2014 della COMM. TRIB. REG., PUGLIA

SEZ. STACC. FOGGIA, depositata il 7/4/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 817/27/14 depositata in data 7 aprile 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, rigettava l’appello proposto da Bar Tiffany di B.M. & C Snc, B.M., B.L., B.I. e Bo.Ma.An., avverso la sentenza n. 69/8/11 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, la quale a sua volta aveva riunito e rigettato i ricorsi proposti dai contribuenti contro altrettanti avvisi di accertamento per IRAP, IRPEF, addizionale regionale e comunale e IVA 2005. In particolare l’avviso nei confronti della società recuperava ad imposta reddito non dichiarato, poi imputato per trasparenza ai soci.

– Tanto il giudice di primo quanto quello di secondo grado ritenevano di non dover accogliere le prospettazioni dei contribuenti, in assenza di giustificazione della macroscopica antieconomicità della gestione riscontrata dall’Agenzia.

– Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che:

– Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4, per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per aver la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), fondato sulla mancata spiegazione da parte dei contribuenti delle ragioni per le quali proseguivano l’attività aziendale anche in presenza di antieconomicità della gestione, in asserita violazione dei principi di economicità, ragionevolezza e buon senso delle scelte imprenditoriali.

– In via preliminare, l’Agenzia ha eccepito in controricorso l’inammissibilità del ricorso, in quanto diretto a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, per ottenere un risultato diverso da quello espresso dal giudice di merito.

– In accoglimento dell’eccezione, il motivo è inammissibile. Il vizio motivazionale sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè il paradigma normativo invocato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, “ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, come nella specie (cfr. Cass. Sez. U. Sent. 5002 dell’11/06/1998, Cass. Sez. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16456 del 2013).

– Orbene, va considerato che i contribuenti ripropongono circostanze già dedotte in giudizio e valutate dai giudici di merito, come il fatto che la gestione negativa e la sproporzione dei costi di gestione nell’anno di imposta 2005 (come già nel 2004) si colloca poco tempo dopo l’acquisto delle quote societarie, il fatto che il personale dipendente fosse stato assunto prima dell’acquisto delle quote, la natura di investimento dell’acquisto del bar, la presenza di altre fonti di reddito idonee a ripianare i debiti, l’esistenza di una percentuale di ricarico in linea con un territorio fortemente svantaggiato in capo ai soci, fatti tutti già valutati espressamente dalla CTR e ritenuti non decisivi con un accertamento in fatto non revocabile in dubbio con il mezzo nei termini articolati.

-Inoltre, il complesso della censura incappa anche nella preclusione della “doppia conforme”. Va al proposito ribadito che “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. 22 dicembre 2016 n. 26774). Nel caso di specie all’evidenza i ricorrenti non hanno assolto a tale onere e da tutto quanto precede discendono molteplici ragioni di inammissibilità del ricorso.

– All’inammissibilità segue il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA