Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18773 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. SAJIA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21805-2015 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale

Dott. GIANNI RAGAZZINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO

BARILE, CARLO SCOFONE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale

pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

CENTRO LASER SNC DI P.G., P.G.,

P.R.L., N.F.M., DISAR SNC DELLA DOTTSSA

A.M.G. & C, A.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 75/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SASSARI, depositata il 14/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, con sentenza del 14.2.2015, accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1049/2012. Il Tribunale aveva infatti respinto la domanda proposta dall’Amministrazione finanziaria per la condanna di Fondiaria-Sai s.p.a. al pagamento di somma entro il massimale garantito, in forza della polizza fideiussoria prestata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, avuto riguardo all’avviso di accertamento notificato il 19.12.2007 nei confronti di Centro Laser s.n.c. di P.G. & C. per l’anticipato rimborso IVA richiesto da quest’ultima.

La Corte sarda ha infatti ritenuto che, nella specie, sulla base dell’interpretazione complessiva delle clausole, ex art. 1363 c.c., la durata della garanzia era collegata al termine previsto per l’accertamento, sicchè la proroga legislativa di detto termine (per un biennio), nelle more intervenuta ad opera della L. n. 289 del 2002, art. 10 non poteva che incidere sulla stessa efficacia temporale della garanzia, protraendola automaticamente fino alla nuova scadenza. Al contempo, la Corte ha condannato Centro Laser s.n.c. di P.G. & C., nonchè i soci P.R.L., P.G., F.M.N., Disar s.n.c. di A.M.G. & C., nonchè A.M.G., a rimborsare in solido alla Compagnia quanto questa era tenuta a pagare all’Amministrazione, pari ad Euro 25.398,35 oltre accessori.

La Compagnia – frattanto divenuta “UnipolSai Assicurazioni s.p.a.” – ricorre per cassazione, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Gli altri intimati non hanno resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367,1368,1369,1370 e 1371 c.c. con riferimento alle previsioni del contratto di garanzia di cui alle premesse della polizza fideiussoria come integrate dall’appendice del 10.7.2001 ed agli artt. 1 e 2 della polizza fideiussoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato la polizza in discorso, laddove ha escluso autonoma rilevanza alla indicazione del termine finale di durata della garanzia espressamente pattuito (dapprima nel 31.12.2005, e poi nel 3.2.2006), individuando la comune intenzione delle parti contraenti nel fatto che la polizza doveva intendersi mirante a coprire il tempo mancante rispetto alla scadenza del potere di accertamento dell’Ufficio circa la non spettanza dei rimborsi IVA.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. con riferimento all’erronea interpretazione dell’art. 5 delle Condizioni di polizza; violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1322 c.c. e artt. 1936,1938,1939 e 1941 c.c. nella qualificazione della polizza fideiussoria alla stregua di negozio fideiussorio e non di contratto autonomo di garanzia; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si afferma che – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello – la polizza integri, alla luce della clausola di cui all’art. 5 (pagamento a prima richiesta e senza eccezioni), contratto autonomo di garanzia e non fideiussione. Pertanto, ogni modificazione normativa inerente la fattispecie sottostante non può automaticamente riverberarsi sull’obbligazione accessoria, che resta immutata, anche riguardo al termine di efficacia.

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38 bis e 57 e succ. modd.; violazione delle disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 20 febbraio 1998, n. 1998/9178 pubblicato in G.U. n. 45 del 24/2/1998 ed alla circolare del Ministero delle Finanze n. 146 del 10/6/1998; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si sostiene che, per determina dirigenziale dell’Amministrazione finanziaria, il testo delle polizze IVA è identico per tutte le Compagnie garanti e che inequivocabilmente, nella prassi, si è sempre fatto riferimento al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, restando così smentito l’assunto per cui le parti avrebbero indefettibilmente voluto legare la durata della garanzia a quella dell’obbligazione tributaria.

1.4 – Con il quarto motivo, deducendo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al Decreto Dirigenziale 20 fdebbraio 1998, n. 1998/9178 pubblicato in G.U. n. 45 del 24/2/1998 ed alla circolare del Ministero delle Finanze n. 146 del 10/6/1998, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, si sostiene che la Corte non ha minimamente tenuto conto del Decreto Dirigenziale n. 1998/9178 e della circ. Min. finanze n. 146 del 1998, che hanno appunto modificato in termini generali le condizioni di polizza della tipologia in questione.

1.5 – Con il quinto motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1367,1368,1369,1370 e 1371 c.c. con riferimento alle previsioni del contratto di garanzia di cui in particolare all’Appendice n. 2 alla polizza a formarne parte integrante del 10/7/2001, conseguente alla richiesta al Concessionario, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, si afferma che la Corte ha violato le norme in tema di ermeneutica anche in relazione all’art. 2 di appendice di polizza, che estendeva l’efficacia della garanzia al 3.2.2006.

1.6 – Con il sesto motivo, infine, deducendo “violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38 bis e 57 nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3 e dell’art. 14 disp. gen. dettate in premessa del Codice Civile, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si sostiene che la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che la proroga, operata dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 è di carattere eccezionale e successiva al contratto, sicchè essa non può operare sulla struttura del contratto già in essere.

2.1 – Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata.

3.1 – I primi tre motivi devono essere affrontati congiuntamente, stante la loro intima connessione. Essi sono fondati.

3.2 – Questa Corte, con recentissima pronuncia (Cass. n. 7884/2017), in fattispecie del tutto analoga ha affermato che “La polizza fideiussoria di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta. Ne consegue che, ove una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione”.

A tale insegnamento, fondato su ampi argomenti cui può senz’altro rinviarsi, si intende dare continuità, se solo si considera che il contenuto delle polizze in discorso è predeterminato in via generale dalla stessa Amministrazione finanziaria, che di esse è beneficiaria, come anche correttamente rilevato dall’odierna ricorrente.

Pertanto, tenuto conto che la polizza in questione aveva scadenza fissata per il 3.2.2006 (v. appendice del 10.7.2001, riprodotta in seno al ricorso), è di tutta evidenza che la Corte sarda – nel ritenere fondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di far rientrare nella garanzia il rimborso IVA chiesto da Centro Laser s.n.c. di P.G. & C., benchè l’avviso di accertamento fosse stato notificato solo il 19.12.2007 – è incorsa nella denunciata violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, essendo irrilevante che la L. n. 289 del 2002, art. 10 abbia prorogato di due anni i termini di accertamento. Nulla infatti autorizza a ritenere – nelle descritte condizioni, che non risultano nella specie derogate – che le parti avessero in realtà voluto ancorare la garanzia agli stessi termini, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, anzichè alla scadenza espressamente convenuta; ciò anche alla luce della natura di contatto autonomo di garanzia della polizza D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis, più volte affermata da questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 6607/1992; Cass. n. 10188/1998; Cass. n. 5239/2004; Cass. n. 19609/2015, oltre alla già citata più recente pronuncia), ma di cui il giudice d’appello non ha tenuto conto, così incorrendo anche nella violazione degli artt. 1939 e 1941 c.c..

4.1 – In definitiva, sono accolti i primi tre motivi, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, in altra composizione, che si atterrà al superiore principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

Accoglie i primi tre motivi, assorbiti i restanti; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, in altra composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA