Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18773 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18773 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MARULLI MARCO

0111)INA-NZA
sul ricorso 8146-2017 proposto da:
DITTA ELLE EMME COSTRUZIONI DI NIASSARIOL LUCA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato INNOCENZO
D’ANGELO;
– ricorrente contro
CECCATO GIANPIETRO;
– intimato avverso la sentenza n. 1866/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 18/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. IARCO iMARULLI.

Data pubblicazione: 13/07/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Luca Nlassiarol, nella sua veste di titolare
dell’impresa Elle Emme Costruzioni, chiede che sia cassata l’impugnata
sentenza della Corte d’appello di Venezia — che ne aveva respinto
l’impugnazione del lodo di condanna a risarcire i danni procurati a

d’appalto — sul presupposto che il giudice del gravame 1) aveva
disconosciuto il difetto di motivazione ed il vizio di ultrapetizione in
cui era incorso l’arbitro riguardo alla realizzazione di un muretto; 2)
aveva avallato la determinazione del medesimo intesa ad onerare
l’impresa appaltatrice della prova della tempestiva denuncia dei vizi; 3)
aveva confermato la validità dei lodo quantunque la deliberazione di
esso fosse risultata viziata dall’omessa considerazione degli errori
commessi dal CTU pur denunciati, ma dall’arbitro non esaminati.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.,
Sez. I, 18/10/2013, n. 23675), il sindacato di legittimità, in sede di
ricorso per cassazione avverso la sentenza che pronuncia
sull’impugnazione del lodo, è diretto a controllarne l’adeguata e
corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del
lodo e va perciò condotto soltanto attraverso il riscontro della
conformità a legge e della congruità della motivazione stessa, nella
specie i declinati motivi non varcano la soglia di una preventivo filtro

di ammissibilità, giacché lungi dal metter capo ad una denuncia, anche
marginalmente conducente nella prospettiva delineata, si concretano,
ciascuno, nella mera riproposizione della censura in diritto già
formulata contro il lodo, senza alcuna considerazione della risposta alla
stessa fornita dai giudici dell’impugnazione.
Ric. 2017 n. 08146 sez. M1 – ud. 22-05-2018
-2-

Gianpietro Ceccato in relazione all’esecuzione di un contratto

2.2. In particolare, osservato, in breve, quanto alle doglianze espresse
con il primo motivo, che ad esse il decidente ha esaustivamente
replicato facendo notare che la realizzazione del muretto era
ricompresa nel contratto d’appalto, risultandone la previsione da una
aggiunta al medesimo vergata dallo stesso NIassariol, onde attivando

investendo l’arbitro anche della relativa cognizione; quanto alla
doglianza del secondo motivo che essa non poteva aver seguito
facendo difetto nella specie una statuizione ai sensi dell’art. 829,
comma 2, cod. proc. civ.; e quanto, infine, alla doglianza di cui al terzo
motivo che il decidente non solo si era limitato a far proprie le
valutazioni del CTU, ma ne aveva espressamente condivise anche le
osservazioni dal medesimo sviluppate a confutazione dei contrari
rilievi di parte, il ricorso non evidenzia nel suo complesso alcuna
criticità decisiva in capo alla sentenza impugnata che possa
giustificarne la cassazione in rapporto alle violazioni denunciate.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’intimato. Doppio
contributo.
PQNI
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-eater cl.P .R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il

l’arbitrato il Ceccato non aveva mancato di farvi richiamo, in tal modo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA