Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18772 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17504-2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DIONISIO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GUIDO MUSSI, ROBERTO PAGLIUCA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.B.M., F.A., nella loro qualità di eredi

beneficiati di D.P.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA S.ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO GARUTTI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO BAZZANI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 692/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 28/5/2014, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da G.M. per la condanna di D.P.I. alla restituzione, in proprio favore, degli importi versati a titoli di canone di locazione in violazione della L. n. 392 del 1978, art. 79;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale – superata la questione relativa alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti (essendosi formato il giudicato sulla relativa natura di locazione a uso diverso da abitazione avente a oggetto un terreno di proprietà della Dal Pino utilizzato dal G. a scopi commerciali) – ha ritenuto legittima, tanto la durata del rapporto stabilita tra le parti, quanto la determinazione negoziale del canone di locazione, fissata in misura pari a una percentuale sugli utili prodotti dal G., avendo le stesse parti previsto i meccanismi obiettivi di determinazione di detto canone non vincolato ad alcun limite legale diverso da quello di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 32 o 71 (nella specie destinati a non assumere alcun rilievo);

che, avverso la sentenza d’appello, G.M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che F.A. e F.B.M., quali eredi di D.P.I., resistono con controricorso, seguito dal deposito di memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in relazione alle clausole 5 e 6 della scrittura privata del 17/6/1978 (con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare come, attraverso le clausole 5 e 6 della scrittura privata del 17/6/78, le parti avevano convenuto una modalità del tutto indeterminata di individuazione del canone dovuto per il godimento dell’immobile di proprietà della D.P., siccome inammissibilmente rimessa alla libera facoltà di forfettizzazione degli utili destinati alla proprietaria del terreno, senza alcun parametro di riferimento, con la conseguente relativa nullità, ai sensi del combinato disposto della L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 79;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

che, nel caso di specie, l’odierno ricorrente si è limitato ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, del senso letterale delle parole (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonchè la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1366 c.c.) o, ancora, la contrarietà a buona fede dell’operazione ermeneutica complessiva (ex art. 1366 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione giudiziale del contratto esaminato, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito alle parole interpretate, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

che, al contrario, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale – nel riconoscere l’avvenuta fissazione, ad opera delle parti, di criteri negoziali di determinazione dell’entità del corrispettivo dovuto dal conduttore in forza di parametri certi e predeterminati – abbia proceduto (sulla scia della decisione resa dal primo giudice) alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dalla legge, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure inammissibilmente avanzate dal ricorrente in questa sede di legittimità;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 71 in relazione alle clausole 5 e 6 della scrittura privata del 17/6/78 (con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’insussistenza di vincoli legali alla durata del contratto oggetto di esame (stante i limiti imposti dalla legislazione vincolistica dettata per la proroga dei contratti di locazione precedentemente stipulati) e per aver altrettanto erroneamente sancito l’inesistenza di limiti alla possibilità di aumento del canone, non avendo le parti nella specie in alcun modo legato, gli aumenti concretamente versati dal G., a elementi o parametri oggettivi e predeterminati;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia affermato l’insussistenza di vincoli legali alla durata del contratto oggetto di esame, essendo il contratto di locazione oggetto d’esame in ogni caso sottratto all’efficacia della legislazione vincolistica (D.L. 24 luglio 1973, n. 426, conv. nella L. n. 495 del 1973 e legislazione successiva di richiamo), siccome non riconducibile al novero dei c.d. contratti soggetti a proroga legale, in virtù dell’epoca della relativa conclusione (17/6/78) di poco precedente l’entrata in vigore della L. n. 392 del 1978;

che, peraltro, la durata nella specie convenuta tra le parti neppure si era concretamente posta in contrasto con i limiti legali di durata minima previsti dalla L. n. 392 del 1978 cit. (applicabile ex art. 71 medesima Legge), avendo le parti convenuto la durata minima della locazione stipulata in quella di otto anni;

che in modo parimenti corretto la corte territoriale ha attestato l’insussistenza di specifiche violazioni ai limiti legali di aumento del canone;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte là dove sottolinea come, in tema di locazione di immobili urbani, il D.L. 24 luglio 1973, n. 426, art. unico, comma 4 (convertito senza modificazioni nella L. 4 agosto 1973, n. 495 e richiamato, attraverso la L. 22 dicembre 1973, n. 841, dal D.L. 19 giugno 1974 n. 236, convertito con modificazioni nella L. 12 agosto 1974, n. 351), il quale stabilisce la nullità dei patti che prevedono aumenti dei canoni, ove stipulati successivamente alla entrata in vigore del decreto medesimo, e prevede altresì che dalla stessa data siano inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni dirette a compensare gli eventuali effetti della svalutazione monetaria va riferito ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al comma 1 (e successive ulteriori proroghe) e non si estende, pertanto, ai contratti (come quello di specie) con scadenza convenzionale posteriore (Sez. 3, Sentenza n. 5363 del 18/06/1987, Rv. 453948 – 01);

che, peraltro, con riguardo ai dedotti limiti di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 71 vale in ogni caso richiamare, sul punto, l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di locazioni ad uso diverso da quello di abitazione, è legittima la pattuizione di un canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, sia con pagamento di rate predeterminate per ciascun segmento temporale, sia con il frazionamento dell’intera durata del contratto in periodi più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, sia correlando l’entità del rateo all’incidenza di elementi e fatti predeterminati influenti sull’equilibrio sinallagmatico, ferma l’illegittimità della clausola che invece persegua il solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dalla L. n. 392 del 1978, art. 32 così incorrendo nella nullità ex art. 79 della medesima legge (Sez. 3, Sentenza n. 22908 del 10/11/2016, Rv. 642971 – 01);

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 392 del 1978, art. 79,artt. 1418,1419 e 1571 c.c., in relazione alle clausole 5 e 6 della scrittura privata del 17/6/78 (con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di rilevare la nullità dei criteri di determinazione del canone di locazione convenuti tra le parti, in ragione della relativa indeterminatezza oggettiva, e pertanto in violazione delle norme di legge richiamati;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, osserva il collegio come il ricorrente risulti aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il G. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto al vizio dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lo stesso ricorrente si è spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza dei motivi di doglianza illustrati dal G., dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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