Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18772 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/09/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12548-2013 proposto da:

N.M., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, L.TEVERE MELLINI 44 SC.BELLI INT. 13, presso lo studio

dell’avvocato ONOFRIO DI PAOLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARMINE LATTARULO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.V., C.G., FONDIARIA SAI ASS.NI

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 328/2013 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 19/02/2013, R.G.N. 5178/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza resa pubblica il 19 febbraio 2013, il Tribunale di Taranto rigettava l’appello proposto da N.M. avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa Città che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dal medesimo N. nei confronti di C.G., C.M.V. e la Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all’autovettura dell’attore in occasione del sinistro stradale verificatosi il 26 ottobre 2009, allorquando – come allegato in atto di citazione – il furgone condotto da C.G., di proprietà di C.M., invadendo l’opposta carreggiata, collideva lievemente con il veicolo dell’attore, il quale riusciva quasi del tutto ad evitare lo scontro frontale sterzando verso destra, finendo, però, fuori strada.

1.1. – Il Tribunale, al pari di quanto già ritenuto dal primo giudice, osservava che l’attore non aveva “chiaramente e sufficientemente dimostrato che il suo sbandamento in curva, con fuoriuscita dalla sede stradale e conseguenti danni, (fosse) stato provocato dall’impatto con il furgone antagonista, che a suo dire invadeva l’opposta corsia di marcia, e non piuttosto da una semplice perdita di controllo del mezzo per fatti imputabili al suo stesso conducente”.

A tal riguardo il giudice di appello (che provvedeva a compensare integralmente le spese del grado, per “l’obiettiva incertezza della lite, conseguente alla non chiara dinamica del sinistro”) evidenziava: che l’unico testimone escusso ( Ca.Fr.) non aveva assistito alla “dinamica dei fatti” ed aveva riferito soltanto di aver “visto l’autovettura dell’attore fuori strada ed un furgone bianco poco distante, fermo al margine della strada”; che la mancata risposta del contumace C.G. all’interrogatorio formale non poteva “di per sè costituire prova certa della dinamica dell’incidente, come riferita dall’attore”; che detta prova non poteva neppure trarsi dalla “copia del modello CAI sottoscritto dai due conducenti, che si limita(va) a riportare un sommario schizzo del luogo dell’incidente e non (era) opponibile ai terzi estranei a tale atto”; che il c.t.u. non aveva potuto “verificare danni al furgone, che per altro non si evidenzia(va)no dalle fotografie esibitegli”, avendo altresì precisato “che i danni alla parte anteriore sinistra dell’autovettura dell’attore (erano) lievissimi e certamente non giustifica(va)no la repentina variazione di traiettoria e la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre N.M. sulla base di otto motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati C.G., C.M.V. e la Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è dedotto “error in procedendo: vizio di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.) sul difetto di contestazione specifica da parte di Fondiaria SAI su fatto storico in comparsa di costituzione e risposta, a verbale e in comparsa conclusionale di primo grado”.

Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sullo specifico motivo di gravame con il quale – ove il rigetto del primo giudice avesse avuto riguardo al “fatto storico” – si censurava l’inadeguata valutazione in ordine alla assenza di contestazione proprio sul “fatto storico” da parte della Fondiaria SAI, non ravvisabile nè con la comparsa di costituzione, nè in corso di giudizio (con dichiarazione a verbale all’udienza del 18 gennaio 2011), nè, infine, con la comparsa conclusionale.

Difatti, la compagnia di assicurazione (la quale assumeva che l’uscita di strada dell’autovettura condotta dall’attore “non si sarebbe verificata a seguito di collisione” con il furgone) si era limitata a contestare la “modalità del fatto” (ossia “la causa dell’uscita di strada non sarebbe stata la collisione, ma la condotta di guida” del N.), ma non il “fatto storico” (cioè il fatto che il sinistro non si fosse verificato) e, dunque, avrebbe contestato soltanto “l’an debeatur” e, dunque, “la responsabilità”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotto “error in procedendo: vizio di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.) sulla mancata applicazione dell’art. 2054 c.c.”.

Il Tribunale non avrebbe pronunciato sul motivo di appello con cui ove il rigetto del primo giudice avesse avuto riguardo alla “responsabilità” e non già al “fatto storico” – si denunciava la violazione dell’art. 2054 c.c., ossia la ritenuta “mancanza di prove sulla responsabilità”.

3. – Con il terzo mezzo è dedotto “error in procedendo: vizio di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.) sul difetto di contestazione specifica da parte di Fondiaria SAI su fatto storico in comparsa di costituzione e risposta… di appello”.

Il ricorrente ripropone le censure già veicolate con il primo motivo, ma in riferimento ai contenuti della comparsa di costituzione in appello della compagnia di assicurazioni.

3.1. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

Essi, infatti, non colgono appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, anzitutto, non ha posto affatto in discussione il “fatto storico” della fuoriuscita di strada dell’autovettura di proprietà dell’attore e da questi condotta, bensì la dinamica del sinistro e, segnatamente, la causa della fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo, ossia che questa fosse da ascrivere ai fatti dedotti dall’attore a fondamento della domanda: avvenuta collisione (seppur lieve) tra i due automezzi provocata dall’invasione di carreggiata da parte del furgone, che proveniva dal senso di marcia opposto a quello dell’autovettura.

Dunque, il giudice di appello, muovendo proprio dall’incontestato “fatto storico” anzidetto, ha incentrato l’indagine esclusivamente sul residuo thema probandum, rappresentato da quelle “modalità” dell’accadimento che come dallo stesso ricorrente evidenziato – trovavano specifica contestazione da parte della Fondiaria SAI (posto che la collisione, già in ragione delle stesse deduzioni attoree, presupponeva l’invasione di carreggiata da parte del furgone) ed ha, quindi, ritenuto che non fosse “chiaramente e sufficientemente” dimostrata la dinamica dell’incidente come allegata dal N., donde, in via assorbente, il rigetto della domanda.

Si appalesano, quindi, inconsistenti le doglianze di omessa pronuncia veicolate con i primi tre motivi di ricorso.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione “in ordine alla decisività della prova testimoniale”.

Il giudice di appello avrebbe reso una motivazione solo apparente sulla decisività della testimonianza raccolta in corso di giudizio, posto che, seppure il teste non aveva assistito alla dinamica del sinistro, confermava che “l’evento c’è stato” e, dunque, forniva prova “quantomeno del fatto storico”.

5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione “in ordine alla decisività della mancata comparizione del convenuto a rendere l’interrogatorio deferitogli”.

Il Tribunale avrebbe motivato solo in modo apparente sulla mancata risposta del convenuto contumace all’interrogatorio formale, omettendo di ponderarla “nel più ampio quadro degli altri elementi probatori acquisiti” e di dare, quindi, contezza di siffatta valutazione.

6. – Con il sesto mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “vizio di motivazione… in ordine alla valutazione della prova del modello a firma congiunta”.

Il giudice di appello non avrebbe motivato il proprio convincimento in ordine alla ritenuta inefficacia probatoria del modulo, a firma congiunta, di constatazione amichevole del sinistro, che comporta inversione dell’onere di prova a carico dell’assicuratore (ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143), non contrastato da altri elementi processuali acquisiti, là dove risultava “apodittica” e non corrispondente “alla realtà dei fatti” l’affermazione sulla sommarietà dello “schizzo del luogo dell’incidente”.

7. – Con il settimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143 artt. 2702 e 2735 c.c., artt. 215 e 219 c.p.c..

Il Tribunale avrebbe male interpretato le disposizioni indicate in rubrica, giacchè, in assenza di elementi “di natura contraria alla confessione resa dal litisconsorte” (come nella specie), avrebbe dovuto considerare l’inversione dell’onere di prova a carico dell’assicuratore e l’esistenza di confessione stragiudiziale in base al modulo di constatazione amichevole di incidente, con efficacia di prova piena della scrittura prodotta in giudizio.

8. – Con l’ottavo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione “sulla decisività e perentorietà della CTU”.

Il Tribunale avrebbe omesso di considerare “il chiaro ragionamento illustrato dal CTU” (decisivo ai fini di un diverso esito della controversia), da cui si evince che “il danneggiato mette in atto una manovra istintiva verso destra per evitare l’impatto”, da cui, per l’appunto, “un impatto lieve, in quanto il danneggiato non riesce del tutto ad evitarlo, sebbene termini ovviamente fuori strada”.

9. – I motivi dal quarto all’ottavo, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

9.1. – Nel presente giudizio – essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 19 febbraio 2013 – trova applicazione la disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, per cui il vizio veicolabile in base alla predetta norma processuale è, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (anzitutto Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), soltanto quello relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Con la conseguenza che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Con l’ulteriore puntualizzazione per cui “la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (tra le altre, Cass., 9 giugno 2014, n. 12928), esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o di contraddittorietà della stessa (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1241; Cass., 6 luglio 2015, n. 13928).

Ne consegue che la sentenza impugnata in questa sede si sottrae alle critiche che le vengono mosse con i motivi in esame, giacchè palesa una, seppur sintetica ma pienamente intelligibile, motivazione sia in ordine ai fatti attinenti alla dinamica del sinistro, sia (nonostante che una siffatta carente valutazione – come detto – non integri di per sè il vizio di “omesso esame” di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) sugli elementi di prova a sostegno dell’espresso convincimento (cfr. sintesi al p. 1.1. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia), là dove le censure di parte sono volte, piuttosto, ad evidenziarne l’insufficienza (segnatamente: quarto, quinto e sesto motivo) o la illogicità/contraddittorietà (ottavo motivo) e, quindi, profili non più censurabili in questa sede di legittimità.

9.2. – Quanto, poi, alle doglianze di violazione di legge avanzate con il settimo motivo, le stesse sono infondate, giacchè volte a contrastare il principio di diritto (già enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10311 del 5 maggio 2006 e successivamente confermato) – cui si è ispirata la sentenza di appello ed al quale il Collegio intende dare continuità, in assenza di valide ragioni per mutare orientamento – secondo il quale “nei giudizi proposti ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 (oggi abrogato e trasfuso nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 144), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall’altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (così, più di recente, Cass., 13 febbraio 2013, n. 3567).

10. – Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In assenza di attività difensiva da parte degli intimati, nulla è da disporsi in punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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