Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18772 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. I, 20/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 20/08/2010), n.18772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

22/01/2007; n. 1666/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con decreto del 22 gennaio 2007, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a S.P., dipendente comunale, un indennizzo di Euro 2.670,00 per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di pubblico impiego, iniziato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania con ricorso del 23 febbraio 1998, e tuttora pendente, osservando:

a) che il giudizio avrebbe dovuto avere durata complessiva di 3 anni,laddove si era protratto, per un periodo di 8 anni, 4 mesi;

b) che tale durata eccedeva di anni 5, mesi 4 quella ritenuta ragionevole dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura pari ad Euro 2 670,00.

Che lo S. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 12 motivi, con i quali, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU, degli art. 1223 e 1226 cod. civ. nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, ha censurato la decisione sia nella liquidazione del quantum, sia in ordine alla liquidazione delle processuali, osserva:

A) Che il collegio ritiene, anzitutto di dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso perche’ si risolve nella trascrizione di parte del contenuto di alcune decisioni della CEDU,ed in particolar modo della sentenza 29 marzo 2006 della Grande Chambre della Corte in causa Scordino c/Italia, nonche’ in un generico addebito alla sentenza impugnata di non averne applicato i principi;

B) Parzialmente fondate sono le censure che si appuntano sulla insufficienza del ristoro del danno non patrimoniale: e’ ben vero, infatti, che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili,, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarita’ della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto.

E nel caso la Corte di appello li ha puntualmente indicati nella modestia della posta in gioco, avendo posto in rilievo che il giudizio presupposto aveva per oggetto modeste differenze non percepite,rispetto all’indennita’ dovutagli;nonche’ – e soprattutto – nell’inerzia dimostrata dal ricorrente che non ha mai presentato l’istanza di prelievo per ottenere la trattazione del ricorso: senza alcuna censura al riguardo dello stesso che non ha addebitato alcun errore logico – giuridico al decreto impugnato, lamentando soltanto genericamente “la modestia” Dell’indennizzo liquidato nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di durata eccedente quella ragionevole.

D’altra la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative,in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando sostanzialmente di non avervi interesse, ha liquidato un indennizzo forfettario per l’intera durata del giudizio che suddiviso per il numero di anni ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00, pur se in qualche caso non e’ mancata una liquidazione superiore (cfr. procedimenti 675, 688 e 691/03;

11965703). Per cui il collegio, ove si recepisca tale indirizzo della Corte di Starsburgo ritiene che l’importo complessivo debba essere fissato in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 500,00 annue.

C) Infondata e’ infine anche la censura che verte sul punto del mancato riconoscimento del c.d. bonus, in quanto nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo e’ un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore. Sicche’, quando il giudice non attribuisce il ed. bonus e percio’ nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non puo’ essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non e’ stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

D) La Corte, infine ha gia’ esaminato e dichiarato infondati i dubbi di legittimita’ costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2 oggi riproposti dal P.G. (Cfr. Cass. 1354/2008).

E) Il decreto impugnato va,pertanto, cassato in relazione alle censure accolte; e poiche’ non necessitano ulteriori accertamenti il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. liquidando allo S. un indennizzo che tuttavia dati gli elementi avanti, evidenziati dalla Corte di appello, viene determinato nella misura complessiva di Euro 4.170,00, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale; nonche’ a rifondere al ricorrente le spese processuali. Attesa la sproporzione tra la somma richiesta e quella effettivamente liquidata, il Collegio ritiene di compensare tra le parti la meta’ di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a S.P. la somma di Euro 4.170,00 con gli interessi dalla data della domanda; la condanna inoltre al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito in complessivi Euro 875,00, di cui Euro 445,00 per diritti e 380,00 per onorari, e di meta’ delle spese del giudizio di cassazione liquidate nell’intero in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge: da distrarre in favore dell’avv. antistatario Luigi Marra. Dichiara interamente compensata tra le parti la restante meta’.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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