Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18772 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 14/09/2011), n.18772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1113-2009 proposto da:

S.T. MICROELECTRONICS S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO

PENNISI, rappresentato e difeso dall’avvocato CALABRO’ SALVATORE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 843/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/12/2007 r.g.n. 527/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ROBERTO COSIO per delega FRANCESCO ANDRONICO;

udito l’Avvocato PENNISI SEBASTIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 843 del 2007, depositata il 29 dicembre 2007, rigettava l’appello proposto dalla società S.T. Microelectronics srl, nei confronti di B. F., avverso la sentenza n. 100/2006 emessa dai Tribunale di Catania.

2. Con distinti ricorsi successivamente riuniti, il B. aveva adito il Tribunale chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità dell’intervenuto demansionamento, oltrechè dell’impugnato licenziamento, con ogni conseguenza di legge, anche risarcitoria, compresa la reintegrazione nel posto di lavoro, con le mansioni già svolte.

2.1. Premetteva il B.:

di aver lavorato alle dipendenze della S.T. Microelectronics dal novembre 1977 al 24 maggio 2001, data nella quale era stato sospeso cautelativamente dal lavoro a seguito dell’inizio di un procedimento disciplinare a suo carico;

di avere svolto dall’inizio del rapporto e fino al 1991 mansioni di caposala di aree produttive, coordinando altre unità produttive;

di essersi quindi occupato fino alla fine del 1994 delle installazioni delle attrezzature di alcune aree del reparto FAB L1;

di essere stato responsabile dal 1995 in poi dei sistemi di controllo del predetto reparto, quanto al livello di igiene e di pulizia, allo stato di funzionamento e conservazione delle infrastrutture, ai parametri ambientali di pressione, temperatura umidità e “particles” presenti nell’ambiente, all’uopo coordinando due dipendenti addetti al rilevamento giornaliero;

di essere stato, altresì, responsabile del controllo della vestizione con tute speciali di tutti gli operatori del FAB L1, nonchè del controllo di deionizzazione dell’acqua;

di avere, nella gestione dei sistemi di controllo del FAB L1, guidato personalmente l’installazione dei sistemi effettuata da imprese fornitrici, con le quali peraltro aveva rapporti anche durante l’utilizzo dell’impianto per le operazioni di manutenzione e di eventuale riparazione;

che il rapporto di lavoro era proseguito regolarmente fino al 23 ottobre 1999, quando improvvisamente era stato esonerato dallo svolgimento delle mansioni fino ad allora espletate, seppure dopo qualche giorno gli era stato affidato nuovamente l’incarico di capo sala presso il reparto T84 del FAB L1 (area destinata al controllo dei transistor);

che nel maggio 2000 gli erano state affidate nuove mansioni, consistenti nell’occupare una piccola sala riunione senza svolgere alcun compito specifico;

che dopo circa una settimana era stato ulteriormente spostato in una parte degli uffici del FAB L1, isolata dal contesto produttivo e posto ad occupare un tavolo, con vicino un computer ed una stampante non collegati a rete, con l’incarico fittizio di rielaborare i dati relativi alla produzione aziendale degli anni precedenti;

che espletando tale incarico era stato sostanzialmente mantenuto inoperoso;

di aver quindi senza esito positivo chiesto a parte datoriale di comunicare le ragioni della sostanziale dequalificazione professionale subita, nonchè di reintegrarlo nei compiti in precedenza disimpegnati;

che il comportamento datoriale gli aveva causato una sindrome ansioso depressiva con ripercussioni negative sul suo stato di salute;

che in data 25 maggio 2001 gli era stata consegnata una lettera di contestazione disciplinare di addebiti, asseritamente commessi in violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, correttezza e buona fede;

di essere stato contestualmente sospeso dal lavoro e dalla retribuzione;

che nonostante la negazione dei suddetti addebiti e le giustificazioni rese, era stato licenziato senza preavviso il 14 giugno 2001;

che il licenziamento in questione doveva ritenersi illegittimo in quanto tardivo, come la contestazione posta a base dello stesso, priva di fondamento;

che in ogni caso la sanzione irrogata era sproporzionata in relazione ai fatti addebitatigli.

3. Il Tribunale di Catania dichiarava l’illegittimità del denunciato mutamento in peius delle mansioni di esso ricorrente, condannando la società resistente al pagamento della somma di Euro 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno; dichiarava altresì l’illegittimità del licenziamento, in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo ed ordinava alla S.T. Microelectronics srl di procedere alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro nelle mansioni dallo stesso disimpegnate fino all'(OMISSIS), oltre al pagamento di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, con interessi e rivalutazione monetaria ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

4. Per la cassazione della suddetta sentenza d’appello ricorre la S.T. Microelectronics srl prospettando nove motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso il B..

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2697 c.c., degli artt. 112, 115, 414 e 416 c.p.c., della L. n. 604 del 1966, art. 5, della L. n. 300 del 1970, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente afferma che è onere del lavoratore eccepire la tardività, deducendo un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa derivante dalla ritardata contestazione; detta eccezione costituisce eccezione in senso stretto.

Ad avviso della ricorrente erroneamente la Corte d’Appello, operando un’inversione dell’onere probatorio, avrebbe ritenuto la intempestività del licenziamento in ragione della tardività delle contestazioni mosse al B. per la prima volta nel maggio 2001, in quanto relative a fatti e comportamenti che, seppur non esaustivamente conosciuti nel (OMISSIS), erano stati parzialmente accertati dalla società.

Il giudice di secondo grado, non avrebbe tenuto conto, in modo debito, della complessità dell’istruttoria che aveva richiesto un notevole intervallo di tempo al fine di formulare una puntuale contestazione e garantire al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se viola la L. n. 300 del 1970, art. 7 il giudice che ritiene tardiva la contestazione disciplinare non valutando che la stessa va effettuata nel momento della piena conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro;

se il principio dell’immediatezza va valutato tenendo conto che il lasso temporale tra i fatti e la contestazione deve decorrere dall’avvenuta piena conoscenza, da parte del datore di lavoro, della situazione contestata e non dalla sua astratta percettibilità e conoscenza parziale.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

Espone la ricorrente che la Corte d’Appello, in modo non sufficiente, avrebbe tratto la conoscenza datoriale degli addebiti mossi al B. dall’avvenuta destinazione dello stesso ad altro incarico, mentre detto mutamento di mansioni costituiva solo una misura cautelare, adottata in via di autotutela.

La motivazione sarebbe, altresì contraddittoria, in quanto la stessa Corte d’Appello dava atto che i comportamenti contestati al B., verificatisi nel (OMISSIS), erano solo parzialmente accertati e non esaustivamente conosciuti dalla società. D’altro canto, dichiarazioni rilevanti erano intervenute solo nel giugno 2001.

Il motivo di censura è stato sintetizzato come segue:

se la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente nella parte in cui desume la conoscenza datoriale degli addebiti mossi al lavoratore (determinante la ritenuta tardività del licenziamento) dall’asserita destinazione ad altro incarico dello stesso (avvenuta nell’ottobre del 1999);

se è contraddittoria la motivazione laddove, come ammesso dalla stessa Corte d’Appello, i fatti e i comportamenti poi contestati, verificatisi nel (OMISSIS), erano solo parzialmente accertati e non esaustivamente conosciuti dalla società.

2.1. I primi due motivi di impugnazione, in ragione della loro connessione, devono essere trattati congiuntamente.

Con gli stessi si critica, sotto il profilo sia della violazione di legge, che di quello del vizio di motivazione, la sentenza della Corte d’Appello di Catania per avere ritenuto non tempestiva la contestazione degli addebiti disciplinari in ragione del lasso temporale intercorso tra quest’ultima e i comportamenti sanzionati.

Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

Il “principio della immediatezza” trova fondamento nella L. n. 300 del 1970, art. 7, che riconosce al lavoratore incolpato il diritto di difesa: diritto da garantirsi nella sua effettività, soprattutto, in relazione ad una contestazione ad immediato ridosso dei fatti contestati, sì da poter consentire al lavoratore di mettere a punto il materiale difensivo (documentazione, testimonianze, ecc.) per contrastare nel modo più efficace il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro.

In giurisprudenza, l’applicazione di detto principio è stata “temperata” nel senso che si è intesa l’immediatezza della contestazione dell’addebito in un’accezione “relativa” ritenendo la stessa compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore di lavoro.

L’immediatezza si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, proprio perchè la tardi vita della contestazione e del provvedimento di recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore. In altri termini, la tempestività della reazione del datore di lavoro all’inadempimento del lavoratore riveste un particolare rilievo in quanto, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l’accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva (contestazione ed) intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare l’assenza di un requisito della fattispecie prevista dall’art. 2119 c.c. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ed essere, quindi, sintomatico della mancanza d’interesse all’esercizio del diritto potestativo di licenziare.

Tale considerazione, come si è detto, va, tuttavia, integrata con il rilievo secondo cui il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (Cass., sentenza n. 15649 del 2010).

La discrezionalità del giudice nel valutare il carattere della tempestività della contestazione disciplinare deve svolgersi nell’ambito dei presupposti alla base del principio dell’immediatezza, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito ex lege al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede (Cass., sentenza n. 8461 del 2007).

In ogni caso, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass., sentenza n. 5546 del 2010).

Nella sentenza impugnata il percorso motivazionale a sostegno del decisum relativo alla carenza del requisito dell’immediatezza della contestazione e del relativo licenziamento disciplinare, intimato nel maggio del 2001 rispetto a fatti e comportamenti del (OMISSIS), conosciuti, seppure non esaustivamente, dalla società, appare del tutto corretto ed in linea con i richiamati principi di diritto sopra richiamati.

In ordine ai pretesi vizi di motivazione sul quale si fondano in parte le censure della ricorrente, per rilevarne la loro infondatezza vale sinteticamente ricordare che:

a) il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, – come per le censure mosse nella specie dalla ricorrente – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati;

b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentono di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia – irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta;

c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come ha fatto la Corte di appello di Catania – le ragioni dei proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., sentenza n. 8461 del 2007).

La Corte d’Appello, con argomentazione giuridicamente corretta, congrua e logica e, pertanto, esente dai vizi prospettati, ha ritenuto la tardi vita delle contestazioni affermando che, se anche il principio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, tenuto conto della specificità dell’illecito disciplinare, nonchè del tempo per espletare le indagini, non può procrastinarsi per un tempo eccessivo l’esercizio del potere disciplinare, tanto da rendere al dipendente impossibile l’esercizio del diritto di difesa.

Peraltro, la valutazione relativa alla proporzionalità della sanzione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato.

Nella specie, le contestazioni mosse per la prima volta al B. nel maggio 2001, sono state, quindi, ritenute tardive, poichè i relativi fatti e comportamenti risalivano al (OMISSIS) e gli stessi, seppure non esaustivamente, erano conosciuti alla società, tanto che la stessa assumeva la decisione, le cui ragioni non venivano chiarite, di destinare, nell’ottobre dello stesso anno, il dipendente ad altro incarico, senza tuttavia muovergli alcuna contestazione.

In conclusione, la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’Appello, risultando conforme a diritto, congruamente motivata e logicamente articolata, non è censurabile in questa sede.

3. Con il terzo motivo di impugnazione è prospettata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il vizio dedotto verte sulla incongruenza ed insufficienza della motivazione con la quale la Corte d’Appello ha ritenuto non adeguatamente provati i fatti posti a base del licenziamento.

Ad avviso della ricorrente le dichiarazioni dei testi L., C., Ba., R., S. confermavano i fatti rilevanti esposti da essa società in sede di contestazione.

La ricorrente ha sintetizzato il motivo di doglianza come segue:

se la motivazione della sentenza in esame è insufficiente nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni di C. e Ba. rese in un ambito temporale più vicino ai fatti narrati rispetto a quando è stata resa la loro dichiarazione in giudizio;

se la stessa è incongrua nella parte n cui ritiene rilevanti circostanze che non lo sono (ad es. mancata conclusione di affari da parte della società costituita tra la figlia del B. e gli altri due soci C. e Ba.);

se la stessa è contraddittoria nella parte in cui ritiene rilevante la disposizione di un teste inattendibile (il teste S.);

se è insufficiente nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza del viaggio a Milano senza indicare da quali elementi specifici risulterebbe smentita la tesi della società.

4. Con il quarto motivo i ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 21042105 e 2119 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Ad avviso della ricorrente darebbe luogo a violazione di legge la ritenuta insussistenza di una giusta causa di recesso.

La stessa ricorda il dovere di diligenza che grava sul prestatore di lavoro che, tra l’altro, non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore nè divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, essendo sufficiente la mera preordinazione di un’attività contraria agli interessi del datore di lavoro e cioè solo potenzialmente lesiva.

La mancanza commessa dal lavoratore dovrebbe essere, altresì, considerata non solo nel contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se viola gli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2119 c.c., il giudice che valuta atomisticamente i singoli comportamenti addebitati svalutandone il peso e la portata complessivi, senza valutarli nel loro complesso e nella loro globalità;

se in tema di licenziamento per giusta causa, allorquando siano contestati ai dipendenti diversi episodi, il giudice del merito non deve valutarli separatamente, bensì globalmente, al fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipendente.

5. Il quinto motivo di impugnazione verte su omessa e insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) della sentenza nella parte in cui ha escluso che sia stato confermato il quadro probatorio in base al quale la S.T. riteneva di adottare la massima delle sanzioni espulsive.

La ricorrente, richiama i fatti contestati al B., che evidenziavano una posizione di conflitto con gli interessi aziendali, tra i quali:

l’essere il B. impelagato in una pesante posizione debitoria con uno dei fornitori della S.T., senza che nel corso del giudizio la causale di ciò fosse stata specificata;

che sin dal 1998 il B. aveva cercato di costituire, con due fornitori della S.T., una società destinata a divenire potenziale fornitrice dei prodotti alla S.T..

Espone, quindi, che la motivazione sarebbe:

omissiva nella parte in cui non ha motivato sull’intensità dell’elemento intenzionale che ha connotato il comportamento del B.;

insufficiente nella parte in cui ha esaminato e valutato singolarmente le diverse contestazioni interrompendo il filo unitario che ha legato i diversi comportamenti del B..

5.1. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Ed infatti tali censure, sotto i diversi profili sopra esposti, attengono, in sintesi, alla ritenuta mancanza di prova dei fatti posti dalla società alla base del licenziamento e alla valutazione delle risultanze probatorie in merito da parte della Corte d’Appello.

Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

Ritiene questa Corte che le censure devono essere esaminate in ragione dei seguenti principi.

a) In tema di licenziamento del lavoratore per giusta causa, questa Corte ha avuto modo a più riprese di evidenziare che incombe sul datore di lavoro l’onere della prova della realizzazione da parte del lavoratore di un comportamento che integri una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ed, in particolare, di quello fiduciario, con riferimento non al fatto astrattamente considerato bensì agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell’organizzazione dell’impresa, nonchè alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all’intensità dell’elemento volitivo (cfr. Cass., sentenza n. 35 del 2011);

b) in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, allorquando siano contestati al dipendente diversi episodi, il giudice di merito non deve valutarli separatamente, bensì globalmente, al fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipendente (cass., sentenza n. 19232 del 2007);

c) nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che l’intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto deve essere valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla sua potenzialità di negazione della futura correttezza dell’adempimento;

d) costituisce, altresì, consolidato principio di questa Corte che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass., sentenze n. 27464 del 2006, n. 17097 del 2010);

e) dunque, secondo giurisprudenza unanime di questa Corte il motivo di ricorso per Cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in ima inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (ex multis, Cass., sentenza n. 7394 del 2010).

Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia correttamente applicato i sopra enunciati principi palesando il suo convincimento circa l’entità ontologica dei fatti contestati e la loro non idoneità, nel profilo della gravità delle infrazioni commesse, ad integrare una giusta causa di licenziamento, con un ragionamento privo di contraddizioni, condotto secondo i canoni delle corrette induzioni e deduzioni, senza salti logici e scevro da errori giuridici, come si evince dai punti argomentativi della sentenza, di seguito riportati.

Ed infatti, la Corte d’Appello di Catania ha affermato che non è stato comprovato che il B. abbia prospettato all’ing. Ba., escusso come teste, facili incrementi del giro di affari con la S.T., anche al fine dell’inserimento, in una società facente capo al predetto, dei suoi figli, circostanza confermata anche dal teste C.. Quest’ultimo, espressamente dichiarava di essere consapevole, come il teste Ba., che il B. non avesse alcun potere decisionale all’interno di S.T., e ciò considerato la complessiva organizzazione della società appellante.

La Corte d’Appello, ha, quindi, ritenuto che il vasto sistema di acquisizione dei fornitori, nonchè di valutazione delle offerte, escludeva già astrattamente che in ragione del ruolo non primario rivestito dal B., il predetto fosse in grado di favorire alcuno; nè la società conclusa tra la figlia del B. e il C. ed il Ba. aveva concluso alcun affare, dato che solo due mesi dopo la sua costituzione nell’autunno 1999, sia il C. che la figlia del B. recedevano dalla stessa.

Il S., infine, afferma la Corte d’Appello, sentito quale teste in ordine alla concessione di un prestito di L. 116.000.000 aveva negato la circostanza che lo stesso era stato determinato dall’aver il B. accampato rapporti di parentela con un noto boss mafioso, affermando lo stesso di aver concesso il prestito per ragioni personali correlate al ventennale rapporto di amicizia.

Alla luce delle risultanze istruttorie, per la Corte d’Appello, risultavano prive di significante contenuto disciplinare le contestazioni relative a presunte iniziative sollecitate dal B. per la costituzione a Catania di una società per il lavaggio dei camici e alla sollecitazione ad una ditta di un ordinativo al di fuori delle competenze dello stesso. Circa la impropria sollecitazione del B. a fornitori per la concessione di regali, a prescindere dalla carenza di prova, rilevava la Corte d’Appello che la stessa avrebbe potuto assumere rilievo qualora fosse rimasto confermato il più grave e globale costrutto della società, in ordine al prospettato e non adeguatamente provato atteggiamento infedele del ricorrente, che avrebbe operato per finalità personali, in potenziale ma indimostrato conflitto di interessi con la società e al di fuori delle proprie competenze. Nè poteva rinvenirsi un vizio nella sentenza di primo grado nel non avere motivato la stessa su un viaggio compiuto a Milano dal B. per asseriti falsi improvvisi motivi di salute, in quanto lo stesso non aveva costituito oggetto di addebito.

Diversamente, afferma la Corte d’Appello, circa la contestazione di essersi il B. recato a Milano per contattare fornitori della S.T. il giudice di primo grado aveva ritenuto smentita tale circostanza in ragione della compiuta istruttoria sulla quale aveva motivato.

Il giudice di appello, quindi ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, con motivazione congrua e logica che tiene conto compiutamente delle risultanze istruttorie e si sottrae alle prospettate censure.

6. Con il sesto motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa interpretazione dell’art. 2103 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Ad avviso della ricorrente avrebbe errato la Corte d’Appello nel ritenere sussistente il demansionamento, in quanto il B. ha svolto sempre le medesime mansioni con le medesime responsabilità.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se viola l’art. 2103 c.c. il giudice che limitandosi ad affermare la sostanziale privazione dei compiti in precedenza disimpegnati, ometta di verificare (sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo) se le nuove mansioni assegnate potevano armonizzarsi con le capacità professionali acquisite durante il rapporto di lavoro;

se l’equivalenza delle mansioni, che ex art. 2103 c.c., condiziona la legittimità dell’esercizio dello ius variandi, va verificata dal giudice di merito sia sotto il profilo oggettivo, e cioè in relazione all’inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quel di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, che implica l’affinità professionale delle mansioni.

6.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

La Corte d’Appello ha affermato che le risultanze istruttorie hanno pienamente confermato la sostanziale privazione dei compiti in precedenza disimpegnati dal B. a far tempo dall’ (OMISSIS) e fino al licenziamento, secondo quanto riferito dai testi escussi a diretta conoscenza dei fatti di causa.

Nel richiamare quanto già sopra affermato circa la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, va rilevato che la Corte d’Appello con motivazione congrua ha fatto, altresì, corretta applicazione del principio secondo cui in ragione dell’art. 2103 c.c., che sancisce: “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”, non vi è alcun obbligo per il datore di lavoro di tener ferme le mansioni di assunzione, ma in caso spostamento ad altre mansioni, vi è obbligo di adibire il dipendente a mansioni equivalenti, da intendersi non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni stesse, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l’arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto, precisandosi, inoltre, che il divieto di variazioni in pejus (demansionamento) opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicchè nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze (Cass., sentenza n. 13173 del 2009).

7. Con il settimo motivo d’impugnazione è dedotta illogica insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

La motivazione sarebbe illogica perchè non percepisce che lo spostamento di mansioni del lavoratore nel periodo immediatamente precedente al recesso si era reso necessario in quanto la società si trovava nella necessità di sottrarre il dipendente alla sua abituale posizione lavorativa per completare le indagini incorso. Ciò quale manifestazione dei poteri di autotutela, senza violazione dell’art. 2103 c.c..

La Corte d’Appello, inoltre, non avrebbe valutato che la legittimità della sanzione adottata risultava confermata dalla prova per testi e la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente per non avere spiegato le ragioni che hanno indotto il Collegio a ritenere irrilevanti le deposizioni testimoniali da cui emergeva che l’odierno controricorrente, nel tempo, aveva sempre svolto le medesime mansioni con le medesime responsabilità.

7.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. Ed infatti, come si è detto, in tanto è possibile l’esercizio dello ius variandi, in quanto venga preservata l’equivalenza delle mansioni.

Con motivazione congrua e logica, dunque, la Corte d’Appello ha ritenuto che il comportamento datoriale in questione non potesse trovare giustificazioni nella dedotta necessità di accertare la fondatezza delle accuse mosse da terzi, aggravandolo, invece, dato la necessità di formulare Tempestivamente le contestazioni, procedendo ad adottare, in presenza dei prescritti presupposti, misure espulsive di carattere cautelare.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente espone che il lavoratore deve dare la prova dell’esistenza del danno da dequalificazione e del nesso causale con l’inadempimento, circostanza che costituisce presupposto per procedere ad una liquidazione equitativa.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se viola gli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. il giudice che riconosca il diritto al risarcimento del danno a prescindere da una specifica allegazione ed in mancanza di prova specifica sulla sua esistenza e sul nesso eziologico con la presunta condotta inadempiente della ST;

se il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno.

8.1. Il Motivo non è fondato e deve essere rigettato. Ed infatti, la sentenza della Corte d’Appello dichiarava inammissibile la doglianza relativa alla misura del risarcimento del danno per la ritenuta dequalificazione per l’assoluta genericità della stessa. La società ricorrente, quindi, limitandosi a richiamare i principi in materia di risarcimento del danno e censurando sotto tale profilo il suddetto decisum della sentenza in esame, non coglie la ratio decidendi della stessa, non offrendo deduzioni difensive in ordine alla bontà del proprio motivo di impugnazione in appello, ritenuto inammissibile.

9. Con il nono motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1227 e 2697 c.c., dell’art. 18 Stat. Lav. (art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello, ritenendo non fondato il motivo di appello relativo al supposto onere probatorio dei lavoratore relativamente all’aliunde perceptum, ha condannato la medesima al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra.

Ad avviso della ricorrente, tale decisione muove da un’errata interpretazione delle regole civilistiche in materia di risarcimento del danno e criteri di riparto ex art. 2697 c.c., in quanto le somme dovute dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18 Stat. Lav. hanno natura risarcitoria e, pertanto, operano le medesime regole previste dalla disciplina civilistica ordinaria. Il danno risarcibile è costituito, quindi, ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., dal danno effettivamente sofferto dal lavoratore, avendo riguardo anche al comportamento colposo e quindi negligente dello stesso.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se viola l’art. 2697 c.c. e la L. n. 300 del 1970, art. 18 il giudice che imponga al datore di lavoro di provare che la misura del danno dovuto al lavoratore, al di là delle cinque mensilità, sia inferiore alla misura corrispondente all’importo delle retribuzioni;

se nell’ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, ai fini del risarcimento del danno eccedente la misura minima di cinque mensilità dovute ex lege, il lavoratore è tenuto a dimostrare di non aver trovato dopo il licenziamento una nuova occupazione altrettanto redditizia di quella perduta, secondo le regole comuni in materia di oneri probatori, non potendosi prospettare una presunzione di danno.

9.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., sentenza n. 23226 del 2010), in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito.

Ciò premesso, occorre considerare che l’indennità prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, nel testo sostituito dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, nel suo minimo ammontare di cinque mensilità, costituisce una presunzione iuris et de iure del danno causato dal licenziamento illegittimo, assimilabile ad una sorta di penale connaturata al rischio di impresa; la corresponsione, invece, dell’indennità commisurata alla retribuzione effettivamente non percepita costituisce una presunzione iuris tantum di lucro cessante, costituendo onere del datore provare che il danno ulteriore non sussiste (Cass., sentenza n. 18146 del 2007).

Presupposto indefettibile per l’applicabilità di tale disposizione, che costituisce una specificazione del generale principio della responsabilità contrattuale, è l’imputabilità al datore di lavoro dell’inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione (Cass., sentenza n. 8364 del 2004).

La Corte d’Appello di Catania non ha fatto corretta applicazione di tali principi, estendendo i criteri ermeneutici della prevista presunzione iuris et de iure alla parte dell’indennità, eccedente le cinque mensilità, oggetto di presunzione iuris tantum, prescindendo, nel mero richiamo del principio del riparto dell’onere probatorio relativo all’aliunde perceptum, dall’esame della persistenza, in concreto, della suddetta presunzione.

9.2. Pertanto, la sentenza deve essere cassata in relazione all’unico motivo di ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il nono motivo di ricorso e rigetta tutti gli altri. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

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