Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18772 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18772 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 7690-2017 proposto da:
GUBER SPA nella qualità di Procuratrice speciale di MONTE DEI
PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI
13, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO DE ROSA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAROLINA
CAPALDO;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO C.M.A. SRL, in persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO 56, presso lo studio dell’avvocato LICIA
D’AGUANNO, rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO
PATINI;

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controrkorrente avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il
26/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO NIARULLI.

1. Con il ricorso in atti Guber s.p.a. chiede che sia cassata l’epigrafata
ordinanza — con la quale il Tribunale di Cassino, a definizione del
reclamo proposto dalla stessa avverso un pregresso decreto del giudice
delegato al l’alto C.M.A., ha ricusato la compensazione tra le opposte
partite creditorie delle parti non essendo esse preesistenti alla data del
fallimento — sul rilievo 1) della violazione dell’art. 56 1. fall. in quanto
alla data del fallimento, mentre il credito di essa ricorrente ridondava
da un precedente contratto di mutuo, il credito del fallito, consistente
in un saldo di conto corrente, era comprovato dall’estratto conto
relativo al rapporto; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo
costituito dall’estratto conto comprovante alla data del fallimento la
sussistenza del credito del fallito, nonché della violazione dell’art. 2697
cod. civ., avendo in tal modo essa assolto l’onere probatorio su di sé
gravante; 3) della erronea pronuncia del provvedimento impugnato in
forma dell’ordinanza in luogo di decreto motivato.
Resiste al proposto gravame il Fall.to.

della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento, caducando alla
radice il provvedimento impugnato, assorbe i restanti.
2.2. Richiamato invero il disposto dell’art. 56 1. fall., che consente ai
creditori di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi
vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della

Ric. 2017 n. 07690 sez. M1 – ud. 22-05-2018
-2-

RITENUTO IN FATTO

è

dichiarazione di fallimento e ricordato che, secondo consolidata
interpretazione di questa Corte, occorre aver riguardo nell’applicazione
alla norma, segnatamente ove essa ammette in compensazione anche i
crediti non ancora scaduti, all’anteriorità del fatto genetico (Cass., Sez.
III, 27/10/2015, n. 21784) rispetto alla dichiarazione di fallimento,

dichiarato il 16.9.2015, ha negato la compensazione sul presupposto
che il saldo del conto corrente, negativo alla data del 1°.9.2015, fosse
divenuto attivo solo in data 30.9.2015, in tal modo però incorrendo
nella denunciata violazione di legge, giacché con indagine di fatto ad
esso non preclusa, avrebbe dovuto procedere ad accertare il richiesto
presupposto dell’anteriorità del credito del fallito rispetto alla data del
fallimento e non rispetto alle diverse date da esso considerate.
3. Cassandosi perciò l’impugnata sentenza nei limiti del motivo
accolto, la causa va rinviata al giudice a quo per il necessario riesame.
PQNI
i\.ccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi,
cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la
causa avanti al Tribunale di Cassino che, in altra composizione,
provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 2 9 .5.2018.
Presi lente

nella specie il Tribunale, pur dando atto che il fallimento era stato

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