Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18772 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 10/09/2020), n.18772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11558/2012 proposto da:

V.M.D. S.R.L. (già VMD S.A.S. di P. G.), in persona del legale

rappresentante p.t., P.G., V.M.,

elettivamente domiciliati in Roma, viale Pico della Mirandola n.

56/h presso lo studio dell’avv. Massimo Brunetti, che li rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

VE.SA.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 439/45/2011 della COMM. TRIB. REG., CAMPANIA,

depositata il 21/11/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 439/45/11 depositata in data 21 novembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle Entrate, avverso le sentenze nn. 539, 540, 541 e 542/20/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale a sua volta aveva – con distinte sentenze ma medesime argomentazioni – accolto i ricorsi proposti da VMD Srl e dai soci P.G., V.M.e VE.SA. contro un avviso di accertamento loro notificato separatamente per IRAP e IVA 2002, emesso in dipendenza di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

– La CTR non condivideva le decisioni di primo grado, accertando l’inesistenza delle ingenti operazioni commerciali di acquisto merce poste in essere dalla contribuente e provenienti dalla fornitrice società Mericonf Meridionale Confezioni Srl Unipersonale (già Mericonf sas) ritenuta mera cartiera. Il giudice d’appello disattendeva così le difese dei contribuenti, inclusa la deduzione secondo cui gli acquisti e le merci erano nei magazzini sino ad un distruttivo incendio appiccato da ignoti, e confermava integralmente le riprese.

– Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti VMD P. e Vi. deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Non si è costituito Ve.Sa..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, anche in quanto resa in difformità dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per aver la CTR posto l’onere della prova a loro carico al fine di contestare gli indizi raccolti nel p.v.c.. Secondo i ricorrenti non sarebbe stata riscontrata e motivata la sussistenza della prova della falsità delle annotazioni di acquisto del gennaio-febbraio 2002, mentre l’avviso di accertamento sarebbe stato ritenuto legittimo per le insufficienti argomentazioni contrarie adottate dai contribuenti.

– Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, per aver la CTR rinviato acriticamente al p.v.c.. Gli articolati riferimenti contenuti nel motivo si appuntano in sintesi su: 1) l’inesistenza dei mezzi di trasporto nel gennaio-febbraio 2002, circa l’affermazione secondo la quale al momento dei trasporti la Mericonf non aveva dipendenti; 2) la constatazione del fatto che durante l’accesso nei locali aziendali non sarebbero stati presenti macchine per le lavorazioni senza considerare che l’accesso interveniva a distanza di sei anni dalle compravendite contestate; 3) l’erroneo riferimento alla contabilità della Mericonf, in realtà mai esibita; 4) il riferimento a presunte false forniture tra Mediconf e Mericonf, non attinenti all’acquisto contestato alla contribuente. Nel medesimo mezzo si deduce inoltre l’apparenza della motivazione nel passaggio in cui la CTR afferma “in definitiva per tutte le circostanze emergenti dal p.v.c. si deve ritenere che la Mericonf non aveva merce da vendere” e la contraddittorietà del passaggio argomentativo in cui il giudice d’appello ha ritenuto i pagamenti effettuati in un bar di Pompei in contanti una circostanza non credibile.

-Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti deducono – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, per aver la CTR posto l’onere della prova a loro carico in relazione alla dimostrazione del reddito imputato alla società ed ai soci, rispetto alla quantificazione induttiva della percentuale del 30% di redditività operata dall’Agenzia.

– Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa e contraddittoria motivazione, relativamente alla percentuale di redditività del 30% applicata dall’Ufficio a carico della società contribuente.

– In via preliminare, l’Agenzia controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti di causa, per mancata indicazione delle previsioni di legge fondanti l’accertamento e degli stessi fatti su cui si è radicato il convincimento del giudice ed esposti in sentenza, con insanabile difetto di autosufficienza.

– L’eccezione è fondata. Va reiterato che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01). Infatti, “Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente.” (Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018).

– La Corte al proposito constata che, anche ai fini della valutazione di motivi in cui si denunciano violazioni di legge, e a maggior ragione per le doglianze attinenti alla motivazione, il ricorso manca di riprodurre nel corpo dei motivi i pertinenti passaggi della sentenza di volta in volta censurati. La sintesi che frammentariamente i ricorrenti propongono non consente alla Corte, in difetto di una compiuta autosufficienza, di essere messa in grado di decidere.

– In particolare, in dipendenza del secondo motivo la contribuente fa riferimento in termini parziali e riduttivi alle argomentazioni usate dal giudice di appello a conferma delle riprese circa la lacunosità delle indicazioni riportate sui ddt. Al contrario, si legge sul punto a pag.4 della sentenza una dettagliata motivazione: “Anche a queste fatture sono allegati i ddt, il conducente non è individuabile per alcune essendo illeggibile la firma, per una si legge tale C.M. e per la fattura n. (OMISSIS) si ritrova nuovamente… V. e sono datati dal 4.2. al 15.2”. Di tutto questo il ricorso non dà conto, se non attraverso la riproduzione integrale, almeno in via di necessaria sintesi.

– Anche quanto ai motivi primo, terzo e quarto, ai fini della valutazione del fondamento dell’accertamento induttivo puro ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 lett. d) e delle conseguenti ride-terminazioni del reddito della società e dei soci oltre che della percentuale di redditività del 30%, l’esposizione del fatto in ricorso omette di riferire fatti decisivi utilizzati dalla CTR. Ad esempio, l’incendio doloso appiccato al deposito nel 2005, la grave sproporzione tra la capacità del magazzino e la quantità di merce che si assume esservi stata stoccata al momento del sinistro, il fatto che sono state rinvenute merci con fatture intestate ad altre ditte, sono tutti elementi valutati dal giudice d’appello per ritenere legittimo il metodo induttivo puro applicato, per l’impossibilità di quantificare e identificare in modo oggettivo la merce.

– Sotto un diverso profilo, va considerato che le censure svalutano le considerazioni della CTR in merito a fatti decisivi ed adeguatamente motivati, chiedendone la rivalutazione in senso favorevole ai contribuenti attraverso una revisione del fatto inammissibile in sede di legittimità. Ad esempio, questo è il caso del passaggio argomentativo della sentenza contenuto a pag. 6, secondo cui “i pagamenti effettuati in contante in un bar di Pompei (sono un) fatto poco credibile e comunque non corretto (…) viste le forme di pagamento per importi rilevanti che non trovano riscontro nei conti correnti bancari (…) “. Tale motivazione è logica e adeguatamente motivata e ad essa la contribuente non contrappone prove decisive e contrarie, ma solo la richiesta di rivalutazione del fatto, pacifico, in senso a sè favorevole. Ciò è inammissibile in sede di legittimità, ove la Corte opera un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

– In conclusione, il ricorso per le plurime e concorrenti ragioni indicate è inammissibile, è dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi, e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

 

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