Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18771 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24034-2015 proposto da:

P.E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DARDANELLI 46, presso lo studio e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO FERRARI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EDIL Maison SRL, in persona del legale rappresentante sig. ANTONIO

BEZZE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO STORACE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABRIZIO BIAGI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano con sentenza 12.1.2015 n. 92 ha confermato la decisione di prime cure, rigettando l’appello proposto da P.E., ritenendo infondata la pretesa risarcitoria da quello formulata nei confronti di EDIL Maison s.r.l. per inadempimento degli obblighi di stipula del definitivo scaturenti dal contratto preliminare di vendita in data 6.3.1999.

Osservava il Giudice di appello che le parti si erano determinate alla stipula del preliminare di vendita dell’immobile di proprietà del P. per sottrarre il bene, sul quale erano in corso i lavori di costruzione, dalla aggressione dei creditori del venditore, come emergeva dalla collaterale scrittura privata sottoscritta dalle parti, e che, pertanto, si palesava legittimo il rifiuto di adempiere il preliminare da parte della società, essendosi particolarmente aggravata la situazione debitoria del P. rispetto a quella ipotizzabile all’atto della stipula del preliminare, con conseguente giustificato timore da parte del promissario acquirente di “situazioni che possono pregiudicare seriamente la tranquillità ed il buon proseguimento dei lavori conseguenti all’atto notarile”.

La sentenza è stata impugnata per cassazione da P.E. con quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dagli atti regolamentari si evidenziano le seguenti deduzioni difensive svolte dalle parti nei gradi di merito.

La tesi difensiva dell’attuale ricorrente pone a fondamento degli argomenti critici rivolti alla sentenza impugnata la sequenza cronologica dei fatti di seguito riassunta:

la situazione debitoria verso le banche era ben nota alle parti del preliminare stipulato in data 6.3.1999: il P. era stato autorizzato dalle banche creditrici ad effettuare la vendita così da rientrare nella esposizione: l’assenso delle banche alla operazione ed alla cancellazione della ipoteca era stato reso ad EDIL Maison s.r.l. (ricorso pag. 11 e pag. 13)

– nella scrittura privata “collaterale”, in pari data, si precisava che una modesta parte del bene oggetto del preliminare (porzione di capannone che – sembra – consentisse l’accesso al residuo immobile su cui dovevano eseguirsi i lavori), veniva trasferita “solo temporaneamente” alla società “per impedire che eventuali azioni di creditori – ndr sui beni del P. – potessero bloccare i lavori di costruzione” intrapresi dalla società sulla residua area del fondo, con obbligo di ritrasferimento della proprietà della “porzione” in questione alla fine dei lavori: tale obbligo di ritrasferimento, assunto da EDIL Maison s.r.l., sarebbe stato garantito da fidejussione, che tale Bezze avrebbe rilasciato a favore del P., alla stipula del rogito

– il rogito fissato per il 10.6.1999 non era stato stipulato, avendo comunicato il proprio rifiuto, EDIL Maison s.r.l., con lettera 10.6.1999 a causa del mancato perfezionamento della vendita immobiliare, sarebbe seguita la istanza di fallimento proposta da una delle banche creditrici, e quindi la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale Monza n. (OMISSIS), con conseguente vendita dei beni all’asta ad un prezzo inferiore da quello pattuito nel preliminare; il fallimento era stato quindi chiuso il (OMISSIS);

– il danno lamentato dal P. era pari, quindi, alla differenza tra il prezzo promesso dalla società ed il ricavato dal fallimento: Euro 70.231,37;

– la società, convenuta in giudizio con azione risarcitoria per inadempimento del preliminare di vendita immobiliare, non aveva fornito alcuna prova del rischio di evizione concreto ed attuale che, soltanto, l’avrebbe legittimata a rifiutare la stipula del contratto definitivo, attesi che nessuna delle banche creditrici risultava, al tempo, che fosse intenzionata ad ostacolare una operazione dal cui ricavato potevano essere tutte soddisfatte.

(OMISSIS) s.r.l. ha contestato tale ricostruzione dei fatti, sostenendo (controricorso pag. 12) di aver legittimamente rifiutato la stipula del definitivo in quanto il pericolo di azioni esecutive del ceto creditorio bancario era attuale; che la esatta esposizione debitoria del P. era emersa solo dopo il fallimento con la redazione dello stato passivo; che oltre alle banche vi erano altri creditori anche privilegiati.

La sentenza di appello ha accertato che dall’esame della scrittura “collaterale” emergeva che “la sottoscrizione del preliminare era quindi intervenuta nella consapevolezza di una precaria situazione finanziaria del promittente venditore” e che le parti intendevano sottrarre i beni a future pretese dei creditori. Il Giudice di appello ha inoltre rilevato che la EDIL Maison s.r.l. si era difesa sostenendo che la situazione debitoria del P. “era ben più grave di quella inizialmente ipotizzabile all’atto della sottoscrizione del contratto preliminare” e che tale precaria situazione legittimava il timore manifestato dalla promissaria acquirente in ordine all’azione di terzi creditori che avrebbero potuto “pregiudicare seriamente il buon proseguimento dei lavori conseguenti all’atto notarile”, sicchè doveva escludersi il colpevole inadempimento della società dell’obbligo di concludere il contratto di vendita.

Venendo all’esame dei motivi del ricorso, osserva il Collegio quanto segue.

Motivo a.1): violazione dell’art. 112 c.p.c. – corrispondenza tra chiesto e pronunciato -, degli artt. 1481 e 2697 c.c.

Sostiene il ricorrente che la società convenuta non aveva svolto nei propri atti difensivi alcuna eccezione ex art. 1481 c.c. avendo, quindi, la Corte d’appello pronunciato oltre il devoluto.

La resistente eccepisce la inammissibilità del motivo, in quanto introduce una questione del tutto nuova non formulata con i motivi di gravame.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La questione sollevata dal ricorrente concerne l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice di appello avrebbe accolto la eccezione di merito ex art. 1481 c.c. (ritenendo legittimo il rifiuto della promissaria acquirente alla stipula del definitivo, per insorto aggravamento delle condizioni patrimoniali del promittente alienante) in quanto eccezione di merito mai formulata dalla società convenuta.

Dall’esame della comparsa di risposta in primo grado di EDIL Maison s.r.l. (riportata solo per estratto nel ricorso, mentre è trascritta interamente nel controricorso: pag. 15-16) risulta che tale eccezione non era stata formulata: in particolare non emerge la proposizione di alcuna eccezione specifica fondata sulla “scoperta di nuove situazioni” prima ignorate, atteso che, come riferito in comparsa dalla stessa società, gli elementi di sproporzione tra patrimonio del debitore ed esposizione debitoria erano emersi solo in tempo successivo (con la relazione del commissario giudiziale, e dopo la dichiarazione di fallimento con la redazione dello stato passivo del curatore) alla scadenza inutile del termine fissato per il definitivo.

Tuttavia la attuale resistente rileva, nel controricorso, che il Tribunale, pur in assenza di specifica eccezione, aveva inteso qualificare la fattispecie sussumendola nello schema della eccezione ex art. 1481 c.c. (sentenza Tribunale, pag. 11 motivazione, riportata a pag. 11 controric.), ma che tale qualificazione giuridica – con le conseguenze che comportava quanto alla individuazione dei fatti costitutivi della eccezione – non era stata oggetto di specifico motivo di gravame, non avendo svolto il P. alcuna doglianza in merito alla violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo interamente incentrata la critica dell’atto di appello sulla inesistenza dei fatti costitutivi della eccezione (id est sulla mancanza di prova dell’aggravamento della situazione economica anteriormente alla scadenza del termine fissato per la stipula del definitivo), e dunque essendosi difeso l’appellante soltanto nel merito (cfr. motivi di appello riportati in sintesi a pag. 20 controric.).

A tale rilievo il ricorrente si limita ad obiettare che “nella intestazione della rubrica del motivo di gravame dell’appello”, che non trascrive, aveva indicato tra le norme violate dal primo Giudice anche l’art. 112 c.p.c..

Orbene considerato che la violazione dell’art. 112 c.p.c. determina una nullità che si converte in motivo di gravame, rimanendo pertanto sanato il vizio di extrapetizione dalla formazione del giudicato sulla domanda od eccezione (non ritualmente proposta), e ritenuto altresì che è onere del ricorrente per cassazione specificare nel motivo di ricorso, onde assolvere ai requisiti di ammissibilità prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, che il predetto vizio processuale, in cui era incorso il primo giudice, era stato tempestivamente contestato mediante deduzione di specifico motivo di gravame, ne segue la inammissibilità della censura in esame, non avendo il ricorrente adempiuto all’onere predetto, omettendo finanche di riferire per riassunto il contenuto dei motivi dell’atto di appello, e senza neppure allegare se, oltre alla indicazione dell’art. 112 c.p.c. nella epigrafe della intestazione del motivo di gravame (ricorso pag. 24 e controric. pag. 19), fossero stati svolti puntuali argomenti di critica alla sentenza del Tribunale in ordine al vizio di extrapetizione. Con la conseguenza che il motivo di ricorso per cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte territoriale (avendo pronunciato il Giudice di appello confermando la decisione di prime cure, in assenza di eccezione di merito ex art. 1481 c.c.) deve ritenersi inammissibile in quanto precluso dal giudicato formatosi in primo grado.

Motivo a.2): violazione dell’art. 1481 c.c. (nel corpo del motivo deduce anche il vizio di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., commma 1, n. 4 c.p.c.)

Sostiene il P. che al momento del rifiuto della stipula del definitivo non sussisteva alcun rischio serio e concreto che terzi creditori intendessero agire esecutivamente sui beni della compravendita, non avendo EDIL Maison s.r.l. fornito alcuna prova al riguardo.

Il Giudice di appello non avrebbe indagato su tali aspetti, limitandosi ad affermare che il rifiuto della società era fondato sul timore di vedere aggrediti i beni, attesa la critica situazione patrimoniale del P., ma ha omesso del tutto di individuare le circostanze di fatto da cui detto timore era stato originato rispetto alla propria situazione patrimoniale e finanziaria quale era nota ad EDIL Maison s.r.l. alla data di stipula del preliminare.

Il motivo è fondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'”iter” seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 22801 del 28/10/2009; id. Sez. 2, Ordinanza n. 8294 del 12/04/2011). Tuttavia affinchè venga osservato il disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, potendosi ritenere assolto il requisito “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. per integrare l’elemento motivazionale del provvedimento giurisdizionale, occorre che la pronuncia non riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 25866 del 21/12/2010). La motivazione deve quindi ritenersi solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

Orbene la controversia nel caso di specie era stata condotta da entrambi i Giudici di merito, alla stregua delle allegazioni difensive delle parti, sul piano dell’accertamento probatorio della manifestazione oggettiva di un aggravamento della situazione finanziaria del P. che legittimava EDIL Maison s.r.l. a rifiutare l’adempimento dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita, in quanto detta modifica era sopravvenuta e dunque non apprezzata – quanto alla valutazione del rischio economico della operazione – dalla promissaria acquirente al momento della stipula del preliminare.

Ne segue che la motivazione della sentenza di appello risulta del tutto apparente nella parte in cui statuisce la legittimità del rifiuto all’adempimento del preliminare in considerazione della grave situazione di dissesto finanziario in cui versava il P. al momento della conclusione del definitivo, atteso che il Giudice di appello dopo aver rilevato che “la sottoscrizione del preliminare era quindi intervenuta nella consapevolezza di una precaria situazione finanziaria del promittente venditore” e dopo aver individuato l’ambito della controversia delimitato dalla eccezione della società secondo cui “la situazione debitoria del P. era ben più grave di quella inizialmente ipotizzabile all’atto della sottoscrizione del contratto preliminare”, ha poi concluso che la situazione debitoria del P., come attestata dalla “scrittura collaterale”, sottoscritta in pari data con il preliminare, “avrebbe indotto qualsiasi interlocutore contrattuale a forti timori circa l’acquisto di un suo bene”, con ciò venendo a risolversi l’apparato motivazionale della sentenza nell’argomento meramente circolare e tautologico, e dunque apparente, secondo cui il rifiuto della stipula del “definitivo” era legittimato dalla precaria condizione finanziaria del promittente venditore così come emergeva già alla data di stipula del “preliminare” (dovendosi osservare che l’autotutela di cui all’art. 1481 c.c. presuppone la buona fede del promissario acquirente in ordine al pericolo di rivendica del bene da parte di terzi – comma 2 precitata norma – e nella specie era resa palese la volontà dei contraenti di evitare azione esecutive dei creditori sul bene compravenduto essendo quindi noto il dissesto economico sfociato nella istanza, accolta, di fallimento del promittente venditore).

La sentenza va dunque cassata con rinvio al Giudice di appello affinchè provveda ad un nuovo esame emendando il vizio di nullità della sentenza.

Motivo B/1 e B/2: violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1481 c.c.

Il motivo è inammissibile in quanto attraverso la violazione di norme di diritto viene fatto valere, invece, un vizio attinente all’ “error facti”: il Giudice di appello, infatti, non ha disposto illegittimamente il carico dell’onere probatorio, ma ha ritenuto, invece, provata la buona fede di EDIL Maison s.r.l. sulla scorta dei documenti acquisiti al giudizio (preliminare e scrittura collaterale). La relativa censura avrebbe dovuto quindi essere svolta ai sensi dell’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 5 nei limiti consentiti dalla nuova formulazione della norma processuale e con indicazione dei fatti storici determinanti omessi dal Giudice di appello.

Motivo C/1 e C/2: omesso esame di fatto decisivo.

Il motivo inammissibile in quanto si limita a prospettare una interpretazione del contratto preliminare e della scrittura privata collaterale, meramente contrapposta a quella fornita dalla Corte d’appello, senza individuare i parametri normativi dei criteri ermeneutici ex art. 1362 ss c.c. in ipotesi violati, e senza dedurre fatti storici decisivi omessi dal Giudice di merito. E’ poi appena il caso di osservare come l’omesso esame di un punto controverso, ridondante in una insufficienza logica del discorso argomentativo inon integri più vizio di legittimità deducibile con ricorso per cassazione.

In conclusione il ricorso va accolto quanto al secondo motivo A.2, inammissibili gli altri motivi; la sentenza impugnata va in conseguenza cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello Di Milano in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il secondo motivo (a.2) di ricorso; dichiara inammissibili il primo, terzo e quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA