Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18771 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/09/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23556-2013 proposto da:

V.P., (OMISSIS), titolare della ditta V.P.

AUTOTRASPORTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA

8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUCIANO GAZZOLA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.L.L., REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2036/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato GOFFREDO GOBBI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

I FATTI

V.P. nel 2001 conveniva in giudizio P.L.L. e la (OMISSIS) s.p.a.. per sentir dichiarare l’esclusiva responsabilità del F. in relazione al sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) tra l’autotreno di proprietà del V. e l’autocarro di proprietà e condotto dal F..

La sua domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello, ritenendo la corte territoriale che l’incidente, che ricostruiva come tamponamento, fosse dovuto all’eccessiva velocità tenuta dal conducente dell’autotreno, l’attore V., che in fase di sorpasso tamponava l’autocarro che lo precedeva, condotto dal F..

Paolo V., titolare della Paolo V. Autotrasporti, propone un motivo di ricorso illustrato da memoria per la cassazione della sentenza n. 2036/2012, depositata dalla Corte d’Appello di Venezia in data 24.9.2012, nei confronti di F.L.L. e (OMISSIS) s.p.a..

Gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo articolato, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla corte d’appello, dalla quale è derivato il rigetto della sua domanda, rimarcando e deprecando che il giudice d’appello abbia fondato il suo convincimento dando prevalente rilevanza agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio sulla dinamica dei fatti piuttosto che al contenuto delle deposizioni testimoniali e alle osservazioni del proprio consulente di parte, non reputando attendibile la ricostruzione dei fatti che emergeva dalle deposizioni dei testi, che tutte indicavano il comportamento contrario al codice della strada tenuto dall’autoarticolato rosso condotto dal F., il quale si immetteva sulla strada da una piazzola laterale ad elevata velocità e senza rispettare l’esistente segnale di stop, rendendo inevitabile l’impatto al V. che sopraggiungeva da tergo.

Il motivo di ricorso va rigettato: esso non denuncia una precisa violazione di legge da parte della corte d’appello in riferimento alla omessa applicazione nella ricostruzione dei fatti e nella ripartizione delle rispettive responsabilità di precise regole del codice della strada da parte di uno o più dei veicoli coinvolti, ma lega le censure sulla motivazione alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Per quanto concerne il vizio di motivazione, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 24.9.2012 è applicabile ratione temporis la più ristretta nozione di vizio di motivazione attualmente vigente, che ne riduce la rilevanza alla sostanziale mancanza di motivazione.

Per quanto concerne invece la prospettata violazione di legge attinente alla valutazione delle prove, deve ricordarsi che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, nel caso di specie puntualmente eseguita, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 17097 del 2010).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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