Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18771 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. I, 20/08/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 20/08/2010), n.18771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D.M.T. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AMICI MICHELE MARIA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

sul ricorso 11812-2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.D.M.T.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE depositato il

24/01/2008; n. 414/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.C.M.T. ha impugnato con ricorso per cassazione affidato a tre motivi il decreto, depositato il 24 gennaio 2000, con cui la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo penale iniziato il 21 giugno 1997 e concluso innanzi alla Corte d’appello di Perugia con sentenza del 1 giugno 2007, ha apprezzato in 4 anni, 11 mesi e 10 giorni il segmento eccedente il limite di congruita’ della durata ed ha liquidato il relativo indennizzo in Euro 5.000,00.

Il Ministero della Giustizia ha spiegato difesa con controricorso contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. proposti avverso la medesima decisione.

La ricorrente principale col primo motivo critica la decisione impugnata per aver liquidato l’indennizzo, spettante per tutta la durata del processo e non solo per la riscontrata eccedenza, senza tener conto della posta in gioco, nella specie di notevole rilevanza.

Il motivo e’ inammissibile. Espone critica affidata ad astratti enunciati del tutto avulsi dal caso concreto e formula un apparente quesito di diritto con cui si domanda quale sarebbe stata la risposta del giudice di merito se il processo presupposto fosse stato complesso e fossero risultati comportamenti dilatori addebitabili ad essa istante. E’ evidente che siffatto quesito non assolve alla funzione propria di far comprendere alla Corte di legittimita’, sulla base della sua mera lettura, ne’ la sintesi logico – giuridica della questione, ne’ l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, ne’ infine quale sia, secondo la prospettazione della ricorrente, la regola da applicare.

Analoga sorte, e per le medesime considerazioni, merita il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta inadeguata liquidazione del danno non patrimoniale, asseritamente non conforme allo standard europeo, e conclude chiedendo a questa Corte di esprimere la propria opinione in ordine alla compatibilita’ della L. n. 89 del 2001, art. 2 con l’art. 6 della Convenzione EDU, e di valutare la legittimita’ del decreto impugnato tenuto conto che disapplica le norme che regolano la materia calcolando un ritardo inferiore a quello effettivo.

Il terzo motivo, con cui si denuncia erronea applicazione dello scaglione tariffario indicato quanto alla liquidazione dei diritti e dell’onorario, si conclude con quesito di diritto parimenti inidoneo, in quanto chiede a questa Corte di esprimere la sua opinione circa le voci indicate. La censura per l’effetto condivide la sorte degli altri motivi. Il primo e secondo motivo del ricorso incidentale, con riferimento al computo della durata del processo considerato, valutata sulla base degli standard medi di riferimento costantemente applicati per il processo civile, denuncia omessa motivazione in ordine all’effettiva dinamica del processo penale presupposto, mediamente piu’ complesso, dunque definibile in primo grado almeno in cinque anni. I motivi si concludono con quesito di diritto con cui si chiede se la durata media del processo penale, stante la sua articolazione diversa da quella del processo civile, non debba ragionevolmente fissarsi in anni cinque.

Il terzo motivo che ripropone in forma generica analoga doglianza, non enuncia quesito di diritto. Il quarto motivo deduce nullita’ del decreto impugnato i siccome sottoscritto dal solo Presidente del collegio e non anche dal giudice relatore.

I primi tre motivi devono essere dichiarati inammissibili. Affidate ad astratte considerazioni, le censure esposte nei primi due motivi omettono la descrizione della scansione della vicenda processuale presupposta, precludendo in tal modo la verifica, in concreto, circa la conformita’ dello standard di riferimento medio applicato dal giudice di merito al limite di congruita’ ragionevolmente accettabile nella specie. Devesi piuttosto rilevare che il computo della durata eseguito dalla Corte territoriale e’ pienamente conforme ai parametri medi di riferimento applicati in sede europea ed ormai recepiti in sede nazionale. Il terzo motivo merita analoga sorte in quanto non espone il quesito di diritto. L’ultimo motivo e’ infondato.

Il provvedimento impugnato, emesso nella forma del decreto immediatamente esecutivo, impugnabile per cassazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6 nonostante la forma collegiale ed il contenuto decisorio, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, richiede la sottoscrizione del solo presidente del collegio e non anche la contestuale firma del giudice relatore, ex art. 135 c.p.c., comma 4, – Cass. n. 2134/2010.

Tutto cio’ premesso, il ricorso principale devesi dichiarare inammissibile e quello incidentale deve essere rigettato.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il principale e rigetta l’incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 Maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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