Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18771 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 10/09/2020), n.18771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6357/2012 proposto da:

O.M. 2000 PERINETTI S.R.L., in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Villa Severino 54,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tinelli, rappresentata e difesa

dall’avv. Maurizio De Lorenzi e dell’Avv. G. Tinelli.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 75/5/2011 della COMM.TRIB.REG., ABRUZZO,

depositata il 14/07/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal consigliere Dott. Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 75/5/11 depositata in data 14 luglio 2011 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo dichiarava inammissibile l’appello proposto da OM 2000 Perinetti Srl, avverso la sentenza n. 104/1/10 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di accertamento per IRAP, IRPEG e IVA 2003 per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere nel quadro di frodi carosello. In particolare, la CTR dichiarava inammissibile in quanto tardivo l’appello principale, ritenendo non applicabile alla fattispecie la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui agli eventi sismici del 6.4.2009; l’appello incidentale dell’Agenzia per la refusione delle spese di lite di primo grado non veniva accolto.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo cinque motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato mera comparsa di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, avendo la CTR accertato la tempestiva proposizione dell’appello e poi in dispositivo dichiarato inammissibile l’appello stesso per rilevata tardività del ricorso introduttivo.

Il motivo è infondato. Va rammentato che “I vizi sia della sentenza in sè considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l’atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l’impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14434 del 27/05/2019, Rv. 654049 – 01).

Nel caso di specie, è la stessa ricorrente a rendere noto e riprodurre, nel corpo del ricorso a pag.35 in nota, che l’Agenzia aveva proposto controdeduzioni e appello incidentale, riproponendo la questione della tardività del ricorso introduttivo, disattesa dal giudice di prime cure con rigetto della domanda nel merito. Era sufficiente per l’Agenzia, vincitrice integrale in primo grado, riproporre la questione nelle controdeduzioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1161 del 27/01/2003), adempimento chiaramente effettuato con la deduzione di applicazione del D.L. n. 39 del 2009, art. 5, comma 3, e conseguente tardività del ricorso introduttivo. Il fatto poi che l’appello non sia stato rigettato anzichè dichiarato inammissibile, non costituisce alcuna contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo, essendo chiaro l’esito reiettivo e anche la ragione a suo supporto, trattandosi in ultima analisi un mero errore materiale.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1987, art. 6, comma 3, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 1, comma 2 e art. 5, commi 1, 1-bis e 3, per aver la CTR ritenuto non applicabile la sospensione dei termini processuali prevista per i comuni e i territori colpiti dal sisma di l’Aquila, in quanto la contribuente aveva la sede fuori da tali comuni, come pure l’Ufficio impositore, anzichè ritenere tale previsione applicabile a tutta la provincia di l’Aquila.

– Con il terzo mezzo – ai fini sempre dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si deduce la violazione di una pluralità di previsioni di legge, oltre che del Provv. DG Finanze 3 luglio 2009, per non aver la CTR tenuto conto ai fini della proroga che il ricorso era stato proposto avanti alla CTP di l’Aquila, la quale a causa dell’evento sisma non era stata in grado di funzionare per un considerevole periodo di tempo, e che la sospensione processuale per l’evento sisma valeva anche nei confronti dell’Amministrazione, dovendo in conclusione essere ritenuto tempestivo il deposito del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Avezzano.

– Con il quinto motivo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, del Ministero dell’Economia e delle Finanze D.M. n. 9 aprile 2009, art. 1, della L. n. 212 del 2000, art. 9, comma 2, per non aver il giudice di appello ritenuto tempestivo il ricorso notificato in data 20.7.2009, in considerazione del fatto che, ricevuta la notifica dell’avviso di accertamento in data 18 dicembre 2008, la contribuente aveva presentato domanda di adesione l’11 febbraio 2009 e, dunque, il termine di impugnazione era sospeso dall’11 febbraio al 12 maggio 2009 e, per effetto del sisma, a sua volta sospeso dal 6 aprile al 30 novembre 2009.

– I motivi, strettamente connessi, possono essere affrontati congiuntamente e sono fondati. E’ stato specificamente statuito che “Nel quadro degli interventi urgenti per gli eventi sismici interessanti la Regione Abruzzo il computo del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. deve tener conto della sospensione tra il 6 aprile ed il 31 luglio 2009, introdotta dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5, comma 1 bis, convertito con modifiche dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ed esteso al compimento di qualsiasi atto che debba svolgersi negli uffici giudiziari interessati, la cui efficacia, pur trattandosi di norma inserita solo con la legge di conversione, decorre dal 6 aprile 2009 attesa la sua ragionevolezza e conformità a Costituzione in relazione alle inevitabili disfunzioni originate dal sistema, tanto più che, alla data di pubblicazione della legge di conversione, il termine “lungo” ai fini dell’impugnazione non era ancora decorso.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014, Rv. 633435-01).

Orbene, non è controverso il fatto che l’Agenzia avesse notificato l’avviso di accertamento il 18 dicembre 2008 alla contribuente, e che questa avesse presentato domanda di adesione in data 11 febbraio 2009 maturando l’effetto sospensivo di 90 giorni previsto per tale procedimento, con conseguente differita scadenza del termine per impugnare avanti alla CTP al 18 maggio 2009.

Va poi considerato il fatto che il ricorso introduttivo della contribuente era indirizzato alla CTP di L’Aquila, e non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie dall’insegnamento che precede, il quale condivisibilmente ritiene la previsione del comma 1 bis immediatamente applicabile, con conseguente sospensione alla data del 6 aprile 2009 dei termini processuali e degli adempimenti del procedimento, tra i quali rientra anche il termine di impugnazione avanti al giudice tributario dell’atto impositivo del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 non spirato nella fattispecie.

Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si deduce il vizio motivazionale per non aver il giudice d’appello esposto “Alcuna argomentazione in ordine a quanto eccepito dalla stessa Agenzia delle Entrate in ordine ai provvedimenti che disciplinavano la sospensione dei termini relativi alla prescrizione e decadenza degli adempimenti connessi con l’attività delle Commissioni tributarie di L’Aquila”. Il motivo è inammissibile in quanto all’evidenza la contribuente difetta di interesse, non avendo lei proposto siffatta doglianza con l’atto di appello, ma la sua controparte.

– In conclusione, in accoglimento dei motivi secondo, terzo e quinto, rigettato il primo ed inammissibile il secondo, la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio alla CTR per ulteriore esame in relazione al profilo e alle questioni rimaste assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, rigettato il primo ed inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e alle questioni rimaste assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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