Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18770 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25695-2015 proposto da:

L.M. e G.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA BERNARDI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SUPERBIKE S.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

SUPERBIKE S.R.L., in persona del suo Presidente e legale

rappresentante sig. LO.TO., considerata domiciliata ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO MAIDA giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

L.M. e G.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA BERNARDI giusta

procura speciale in calce al ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 594/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – La Superbike s.r.l. convenne in giudizio la Moto Cicli Center di P.A. e L.M. s.n.c., P.A., L.M. e G.L. per ottenere la condanna della società e dei soci illimitatamente responsabili al pagamento della somma di Euro 16.288,20, oltre accessori, quale residuo adempimento delle obbligazioni assunte, per complessivi Euro 28.502,81, nel periodo gennaio 2010/aprile 2010 a titolo di forniture di materiali e per sentir dichiarare, ex art. 2901 c.c., l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di compravendita immobiliare intercorso tra L.M., alienante, e la madre acquirente, G.L., con rogito notarile del 7 gennaio 2009.

L’adito Tribunale di Modena, nel contraddittorio con i convenuti, con sentenza del settembre 2013, accolse la domanda di pagamento, ma rigettò quella di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.

2. – Avverso la decisione di rigetto la Superbike s.r.l. proponeva gravame, che la Corte territoriale di Bologna, con sentenza resa pubblica il 24 marzo 2015, accoglieva, disponendo la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della compravendita immobiliare intercorsa tra il L. e la G., compensando integralmente le spese di entrambi i gradi in riferimento alla sola domanda revocatoria e confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono L.M. e G.L., affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso Superbike s.r.l., che ha, altresì, proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo (attinente alla disposta compensazione delle spese di lite), contro il quale resistono i ricorrenti principali con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c..

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto, a fronte di atto di disposizione a titolo oneroso antecedente all’insorgenza del credito, che fosse sufficiente ad integrare il requisito soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. il solo dolo generico (vale a dire la mera previsione del pregiudizio arrecato al creditore) e non già – alla stregua di quanto indicato dalla più recente giurisprudenza di legittimità – il dolo specifico, ossia l’animus nocendi del debitore e la partecipatio fraudis del terzo, la cui verifica sarebbe stata pretermessa dal giudice di appello.

2. – Con il secondo motivo dello stesso ricorso è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto che la Moto Cicli s.n.c. versava in difficoltà economiche al momento della compravendita immobiliare, che il L. poteva prevedere le sorti della società a distanza di un anno e che la G. era coinvolta nell’attività imprenditoriale del figlio, altresì incentrando la propria valutazione unicamente sul grado di parentale.

3. – Con il terzo motivo del medesimo ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.; dedotta, poi, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c. e artt. 2697,2727 e 2729 c.c.; dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: censure investenti la ritenuta sussistenza della partecipatio fraudis.

4. – Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con conseguente assorbimento dell’esame dei restanti motivi del medesimo ricorso.

4.1. – La Corte territoriale, nella verifica del requisito soggettivo (in capo sia al debitore, che al terzo) che doveva assistere l’azione revocatoria proposta dalla Superbike s.r.l. per un atto dispositivo a titolo oneroso anteriore all’insorgenza del credito vantato, ossia la dolosa preordinazione del predetto atto da parte del debitore ( L.M., socio illimitatamente responsabile della Moto Cicli s.n.c.) e la partecipazione del terzo ( G.L., madre del L., acquirente dell’immobile di proprietà del figlio) a tale dolosa preordinazione (art. 2901 c.c., comma 1, nn. 1 e 2,), ha ritenuto – dando a tal fine rilievo al c.d. dolo generico, ossia alla “mera previsione del futuro pregiudizio dei creditori” -, da un lato, che il compimento di atti dispositivi da parte del socio di società di persone, illimitatamente responsabile, comportava l’accettazione “di trovarsi nelle condizioni di poter soddisfare “futuri creditori”” e, dall’altro, che “l’insorgenza di “debiti futuri” risultava “connaturata” all’esercizio di un’impresa, sicchè la relativa prosecuzione determinava – in re ipsa, ai fini del “dolo” da ravvisare nel soggetto che dispone del proprio patrimonio – una specifica “previsione del futuro pregiudizio per i creditori””.

Al contempo, il giudice di appello ha ritenuto la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione integrata dalla mera conoscenza della “inesistenza di “ulteriori beni” appartenenti al proprio “dante causa””, conoscendone, altresì, “il coinvolgimento in un’attività di impresa, anche “collettiva””.

4.2. – Tale convincimento – che muove espressamente dalla condivisione del principio enunciato da Cass., 7 ottobre 2008, n. 24757, per cui, nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito si è ritenuto sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non già la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore – è in contrasto con l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, ribadito anche successivamente alla pronuncia anzidetta, che ha guidato il giudice di appello.

4.2.1. – Difatti, questa Corte – in armonia con la voluntas legis che ha inteso diversificare i presupposti di accesso alla tutela revocatoria in funzione del momento di insorgenza del credito rispetto alla realizzazione dell’atto dispositivo pregiudizievole, a tal fine utilizzando proprio il concetto di “preordinazione” (termine il cui piano significato è quello di ordinare in precedenza, prestabilire, predisporre in relazione al raggiungimento di un fine) quale elemento centrale di discrimine – ha affermato, in più di un’occasione (Cass. 27 febbraio 1985, n. 1716; Cass., 9 maggio 2008, n. 11577; Cass., 29 maggio 2013, n. 13446; Cass., 18 settembre 2015, n. 18315; Cass., 15 novembre 2016, n. 23205), che, nell’ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, si richiede di accertare (anche in base a prova per presunzioni) che l’autore dell’atto, alla data della sua stipulazione, avesse l’intenzione di contrarre debiti ovvero fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione e che lo stesso soggetto abbia compiuto l’atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell’obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto. A questo atteggiamento soggettivo del debitore, nel quale consiste la dolosa preordinazione richiesta dalla norma, corrisponde l’atteggiamento soggettivo del terzo, che, essendo di partecipazione, e non di condivisione, consiste nella consapevolezza da parte di questi della dolosa preordinazione del debitore a pregiudicare le ragioni dei propri creditori.

5. – L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale (che, come detto, assorbe lo scrutinio dei restanti motivi del medesimo ricorso) comporta la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento anche dell’unico motivo di ricorso incidentale, che attiene alla regolamentazione delle spese di lite, quale statuizione travolta ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1.

La causa va, dunque, rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che, nel delibare la sussistenza del requisito soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria proposta dalla Superbike s.r.l., dovrà attenersi al principio di diritto enunciato al p. 4.2.1., che precede.

Il giudice del rinvio, nel regolamentare le spese di lite, dovrà provvedere anche per quelle del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso e l’unico motivo del ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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