Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18770 del 20/08/2010
Cassazione civile sez. I, 20/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 20/08/2010), n.18770
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI
ARIELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato BALDASSINI ROCCO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
19/09/2006; n. 54786/06 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del secondo
motivo del ricorso, inammissibilita’ o rigetto nel resto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, M.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 6-3-2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, decorrenza degli interessi.
Non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Il Giudice a quo ha altresi’ correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.325,00; procedimento presupposto: 1 grado marzo 1990 – giugno 1992; 2 grado ottobre 1992 – Settembre 2001; giudizio di ottemperanza: aprile 2005 – pendente al settembre 2005, data di deposito del ricorso; durata ragionevole: 6 anni). Quanto ad un procedimento di correzione di cui il Giudice a quo non avrebbe tenuto conto, il presente ricorso difetta di autosufficienza, perche’ non chiarisce adeguatamente il collegamento con il procedimento presupposto. Va accolto il presente ricorso in punto interessi, che dovranno decorrere dalla domanda (per tutte, Cass. n. 18105 del 2005).
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento degli interessi legali sulla somma gia’ liquidata dalla domanda; per il presente giudizio di legittimita’, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole per l’intero in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. R. Baldassini, antistario.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010