Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18770 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 14/09/2011), n.18770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 405/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/06/2006 r.g.n. 1895/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega CORNA ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/5 – 7/6/06 la Corte d’appello di Milano – sezione lavoro rigettò l’impugnazione proposta dalla s.p.a Poste Italiane avverso la sentenza n. 145/03 del giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 29/10/97 con I.R. sulla base delle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione societaria di cui all’art. 8 del CCNL di settore del 26/11/94, con trasformazione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel confermare la sentenza impugnata, la Corte territoriale accertò, in particolare, che dagli atti non emergeva alcun dato in ordine alla connessione tra la posizione della lavoratrice e le eventuali esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione della società che avevano giustificato il ricorso alla tipologia del contratto a termine e che era, altresì, infondata l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso sollevata dalla difesa dell’appellante; infine, era infondata, in quanto generica, l’eccezione che faceva leva sulla esclusione dal computo delle spettanze di quanto percepito nel frattempo a diverso titolo dalla lavoratrice in conseguenza di altre occasioni lavorative.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida l’impugnazione a sei motivi di censura.

La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3) e si chiede di accertare se, ai sensi di tale norma codicistica, il comportamento inerte delle parti, avente durata e modalità tali da evidenziare il completo disinteresse al ripristino del rapporto di lavoro, debba considerarsi quale mutuo consenso in ordine alla sua cessazione.

2. Col secondo motivo è dedotta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) e a sostegno della tesi della risoluzione per mutuo consenso, già prospettata col primo motivo, vengono allegate le seguenti circostanze: inerzia della lavoratrice protrattasi per oltre tre anni dalla cessazione dell’ultimo contratto a termine, mancate rivendicazioni nei periodi di tempo intercorsi tra un contratto e l’altro, instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con altro datore di lavoro dal 6/6/2002 al 30/8/2002, dimissioni definitive dai rapporti con le poste rassegnate in data 14/11/2005.

Entrambi i motivi possono trattarsi congiuntamente essendo unica la questione dedotta, vale a dire la disattesa eccezione della risoluzione per mutuo consenso del rapporto.

Entrambi i motivi sono, tuttavia, infondati.

Invero, la Corte d’appello si è espressamente pronunziata in merito all’eccezione di cui trattasi in termini logico-giuridici tali da fugare ogni sorta di dubbio sulla loro immunità dai rilievi mossi, osservando che alla luce delle allegazioni e delle prove offerte non erano rilevabili circostanze atte a manifestare un completo disinteresse delle parti alla attuazione del rapporto in guisa tale da poterlo considerare risolto. Il giudice d’appello ha, infatti, spiegato che per poter ritenere la sussistenza di una volontà certa e chiara delle parti di porre termine ad ogni rapporto, la società appellante, cui faceva carico il relativo onere, avrebbe dovuto evidenziare, ai fini della configurazione della risoluzione per mutuo consenso, gli elementi ulteriori rispetto al solo dato cronologico del mero decorso del tempo, mentre era mancata, al riguardo, qualsiasi allegazione, nè era stata offerta alcuna prova. E’, inoltre, il caso di ricordare che l’indirizzo consolidato di questa stessa Sezione (Cass. sez. lav. n. 5887 dell’11/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010; Cass. sez. lav. n. 26935 del 10/11/08;

C. sez. lav. n. 17150 del 24/6/08; C. sez. lav. n. 20390 del 28/9/07;

C. sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; C. sez. lav. n. 17674 dell’11/12/02) è nel senso di ritenere che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicchè la valutazione dei significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

D’altra parte, come è noto, l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contrasto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e ex art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà della. parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n. 824 e da ultimo Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010).

Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe “contra legem” anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare “una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). Tra l’altro, è onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279 dell’1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007). Infine, a nulla vale la deduzione per la quale la I. intrattenne un altro rapporto di lavoro con altro datore di lavoro nel periodo compreso tra il 6/6/2002 ed il 30/8/2002, posto che la stessa ricorrente ammette l’esistenza di un successivo rapporto lavorativo della intimata con l’ente Poste fino alle dimissioni avvenute il 14/11/2005, la qual cosa confligge in maniera evidente con la tesi sostenuta circa una intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso in epoca antecedente a quest’ultima data.

3. Col terzo motivo la società Poste Italiane s.p.a denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, nonchè dell’accordo sindacale 25 settembre 1997 in connessione con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e con l’art. 2697 cod. civ. contestando, sostanzialmente, la necessità della dimostrazione dell’esistenza di un nesso causale tra le esigenze eccezionali, di cui al predetto art. 8 della contrattazione collettiva, ed ogni singola assunzione a termine, al contrario di quanto ritenuto, invece, indispensabile dal giudice d’appello. Viene, quindi, posto il seguente quesito di diritto: “Se ai fini della legittimità delle assunzioni a termine effettuate ai sensi dell’Accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, è sufficiente la prova, da parte della società, della sussistenza delle esigenze di carattere generale dedotte nella causale dei contratti individuali, senza che sia necessario fornire la dimostrazione del nesso causale tra dette esigenze generali ed ogni singola assunzione.” 4. Col quarto motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il quesito di diritto posto al riguardo è il seguente: “Se, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato, ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c. e segg.”.

5. La contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è l’oggetto del quinto motivo di censura, essendo contestato che la ricezione dell’istanza di cui all’art. 410 cod. proc. civ. possa ritenersi equivalente alla messa in mora della società, atteso che la lettera con la quale era stata comunicata la predetta istanza non conteneva alcuna offerta di prestazione atta a far decorrere i termini di una messa in mora.

6. Oggetto dell’ultimo motivo di censura è la lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1227, 2099 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si chiede di verificare quanto segue: “Se, nel caso di accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto al contratto di assunzione, il risarcimento del preteso danno derivante dalla perdita della retribuzione debba in ogni caso essere quantificato considerando l’aliunde perceptum, ovvero, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., il concorso colposo del lavoratore che abbia omesso di ricercare una diversa occupazione.” Osserva la Corte che il terzo motivo è fondato.

Invero, occorre partire dal dato principale per il quale il primo dei contratti a termine intercorsi tra le parti in causa venne stipulato in relazione al periodo 29/10/97 – 31/1/98, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” , ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997, quindi, in epoca antecedente 30 aprile 1998, data finale prevista dalla suddetta contrattazione collettiva per il ricorso ad una tale tipologia contrattuale. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento a sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a ritenere la legittimità del termine del 31/1/1998 apposto al primo dei contratti intercorsi tra le parti, essendo a quell’epoca ancora vigente l’accordo aziendale del 25/9/97, integrativo del ccnl del 26/11/94, che aveva previsto la data del 30/4/98 come limite temporale ancora utile per la conclusione di contratti a termine in base alla predetta causale. Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua osservanza non può determinare la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del ccnl 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine solo per quelle cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28- 1+2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.). In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, cassata la sentenza in relazione al terzo motivo, essendo sicuramente legittimo il primo dei contratti intercorsi tra le parti, vale a dire quello concluso con riferimento al periodo 29/10/97 – 31/1/98, in quanto ricadente “ratione temporis” nella previsione collettiva di cui al summenzionato art. 8 del CCNL del 1994. Gli atti del procedimento vanno, pertanto, rinviati alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà ad esprimersi in merito alla legittimità o meno dei vari contratti a termine, successivi al primo, intercorsi tra le parti in epoche differenti, il tutto alla luce delle rispettive previsioni normative e collettive di riferimento. Rimane, pertanto, assorbito l’esame dei restanti motivi di censura di cui ai punti, 4, 5 e 6, vale a dire di quelli riguardanti, rispettivamente, la questione della individuazione della decorrenza del diritto alle retribuzioni nel caso di ritenuta illegittimità dell’apposizione del termine, della idoneità o meno del tentativo di conciliazione ai fini della messa in mora della società e della incidenza della prova dell’aliunde perceptum ai fini dei calcolo delle spettanze, trattandosi di questioni attinenti a conseguenze economiche che potranno essere affrontate dal giudice del rinvio solo all’esito dell’accertamento della eventuale illegittimità dei contratti a termine conclusi in relazione a periodi successivi al primo di essi, già esaminato da questa Corte.

In definitiva, va accolto solo il terzo motivo, mentre vanno dichiarati assorbiti il quarto, il quinto ed il sesto e rigettati i primi due. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte ed il procedimento va rinviato alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto, il quinto ed il sesto e rigetta i primi due. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA