Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18770 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18770 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 3200-2017 proposto da:
FALLIMENTO 133/2016 ISOLA CANA SRI„ in persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ANTONIO STOPPANI 34, presso lo studio dell’avvocato
ADRIANO AURKLI, rappresentato e difeso dall’avvocato NIASSIMO
FRONGIA;
‘e A titt aSSO

3Rii2DowM,( bi (L_~\)

ricorrente contro

ISOLA CANA SRI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRI S( 19, presso
lo studio dell’avvocato RICCARDO RANIPIONI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 13/07/2018

contro
,FAl i i NII,NTO ..03/2016 ISOI,A,CANA SRI „ in ..,persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO STOPPAN I 34, presso Io studio dell’avvocato
ADRIANO ‘NUTRII ,I, rappresentato) e difeso) dall’avvocato) MASSIMO

– controricorrente al ricorrente incidentale contro
1)VCANI)I,\ ,\GOST IN,\;

– intimata avverso la sentenza n. 51/2016 della CORTV D’ APPKII ,0 di
CAGI i ARI, depositata il 22/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Presidente Relatore Dott.
FRANCISCO ANTONIO GENO-VIS1.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 51 del 2016
(pubblicata il 22 dicembre 2016), pronunciando sul reclamo
della società Isola Cana srl, ha revocato la sentenza
dichiarativa del fallimento della medesima impresa societaria,
già dichiarato dal Tribunale di Cagliari.
Secondo la Corte territoriale, a seguito dell’accoglimento del
suo ricorso, proposto avverso un accertamento dell’Agenzia
delle entrate (con il conseguente annullamento di un presunto
debito di circa 270.000,00 C), la società era rimasta debitrice
,di una somma inferiore alla soglia dei 30.000,00 C richiesti
dall’art. 15 LF per procedere alla dichiarazione di fallimento.
Peraltro, pur a fronte di una «rilevante massa di debiti» la
società vantava un attivo patrimoniale superiore (9.112163,00
contro 9.356.936,00) alla complessiva debitoria, senza protesti
o segnalazioni alla centrale dei rischi interbancaria.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la Curatela
fallimentare, con un unico mezzo, con il quale lamenta la
violazione degli artt. 1, 5, 15, u.co., LF , 2221 cod. civ., per
avere la Corte d’Appello disposto nei sensi anzidetti benché: a)
Ric. 2017 n. 03200 sez. M1 – ud. 05-06-2018
-2-

FROM TA;

Il Collegio condivide la
proposta
di definizione della
controversia notificata alla parte costituita nel presente
procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni
critiche.
Preliminarmente va rilevato che l’errore contenuto nella
comunicazione della proposta di decisione (laddove si è
indicato come resistente e ricorrente incidentale il fallimento
della società anziché la società in bonis) essendo chiaramente
individuabile come un mero lapsus calami, non ha menomato
le facoltà difensive della società controricorrente (e ricorrente
incidentale) perché, essendo stato l’avviso notificato al
difensore della stessa società in bonis, autore del controricorso
e ricorso incidentale per cassazione, la stessa è stata posta
nella condizione di dedurre e presentare osservazioni: facoltà
di cui – peraltro – non si è avvalsa.
Quanto al merito, il ricorso principale appare manifestamente
fondato in relazione a tutti i profili di doglianza: a) con
riferimento alle debitorie accertate, in base al principio di
diritto secondo cui: «per accertare il superamento della
condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista
dall’art. 15, comma 9, I.fall., non deve aversi riguardo al solo
credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di
fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso
dell’istruttoria prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione
debitoria complessiva superiore ad euro trentamila.» (Cass.
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26926 del 2017); b) con riguardo alla
consistenza del patrimonio della società, poiché è già stato
affermato, da questa Corte, che « la prova della disponibilità
da parte del fallito di un consistente patrimonio azionario ed
immobiliare non è sufficiente ad escludere la sussistenza dello
stato d’insolvenza, né la conoscenza dello stesso da parte del
terzo contraente: l’esistenza di un cospicuo attivo, ancorché in
ipotesi sufficiente ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei
creditori, non esclude infatti di per sé la sussistenza dello stato
Ric. 2017 n. 03200 sez. M1 – ud. 05-06-2018
-3-

fosse stata documentata una debitoria, sia risultante
dall’istruttoria prefallimentare e sia dalle domande di
‘ammissione allo stato passivo, conteguenti alla dichrarazione di
fallimento, per oltre 1.200.000,00 C di debiti scaduti (senza
dire degli altri segni che dimostravano l’esistenza della
situazione di decozione); b) non fossero stati in alcun modo
rilevanti i protesti o le segnalazioni alla centrale dei rischi
interbancaria, nonché l’esistenza di un patrimonio superiore ai
debiti scaduti:
La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso
incidentale.

di insolvenza, consistendo quest’ultimo in una situazione di
impotenza economica che si realizza allorquando l’imprenditore
Pon è più in grato di adempiere’`regolarmente e’ton mezzi
normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le
necessarie condizioni di liquidità e di credito» (Sez. 1,
Sentenza n. 4766 del 2007); c) del resto, con riguardo ai segni
riconducibili all’insolvenza, non possono «ritenersi decisivi: la
inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, né
l’esistenza di bilanci che, se non rovinosi, non denunciavano
una florida situazione dell’impresa poi fallita, né la concessione
di ulteriore credito al debitore, non potendosi escludere che
questa sia motivata dalla speranza che la medesima consenta
all’imprenditore di superare la situazione di insolvenza.» (Sez.
1, Sentenza n. 10629 del 2007).
Il provvedimento impugnato, in relazione ai richiamati principi
di diritto, va pertanto cassato con il rinvio della causa – anche
per le spese di questa fase del giudizio – alla stessa Corte
territoriale, ma in diversa composizione.
Il Ricorso incidentale della società resta assorbito.
PQM
La Corte,
Accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di
questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di calia in diversa
composizione.
mer di consiglio della 6-1 ,
Così deciso in Roma, nella
sezione civile, il 5 giugno 2018
Il Pres . dent Est.
n o o Genovese
Frances

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