Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1877 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1877 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
ORDINANZA
sul ricorso 25071-2012 proposto da:
SERRA CARLO JR SRRCLJ86A07E4411, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato MARCELLA LEPORI giusta procura alle liti a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
SERRA FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ORRU’ ANTONIO giusta delega a margine della
comparsa di costituzione e risposta;
–
resistente
avverso l’ordinanza n. R.G. 237/2012 del TRIBUNALE di LANUSEI
del 9/10/2012, depositata il 10/10/2012;
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–
Data pubblicazione: 29/01/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO.
Ric. 2012 n. 25071 sez. M2 – ud. 23-10-2013
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Svolgimento del processo
RG 250i4-2019,,
Con ordinanza del 10 ottobre 2012, comunicata il giorno seguente,
il tribunale di Lanusei ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il
procedimento civile pendente tra Serra Carlo jr e Serra Fabio,
recante il n. 237/12.
comune di Lanusei.
La sospensione è stata disposta per la asserita pregiudizialità di
altra causa instaurata davanti al medesimo tribunale dal convenuto
nei confronti dei danti causa dell’attore, al fine di far
accertare l’intervenuta usucapione del fondo.
Con ricorso notificato il 30 ottobre 2012 Serra Carlo jr ha
proposto istanza di regolamento di competenza.
Ha dedotto la violazione degli artt. 274 e 295 c.p.c., per essere
stata disposta la sospensione e non la riunione dei due
procedimenti; ha negato il rapporto di pregiudizialità giuridica.
Serra Fabio ha resistito con memoria.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in
camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto del
ricorso perché manifestamente fondato.
Le conclusioni del P.G. sono da accogliere.
Come puntualmente rilevato nella relazione comunicata alle parti,
“nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al
medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista
, A
n. -O D’Ascola rei
t.\
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Il giudizio aveva per oggetto il rilascio di un fondo sito in
un rapporto di identita’ o di connessione, il giudice del giudizio
pregiudicato non puo’ adottare un provvedimento di sospensione ex
art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo
dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod.
proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due
principio puo’ essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di
cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso
il provvedimento di sospensione” (Cass 13194/08; 16963/11) Ed
ancora: «L’esistenza di un rapporto d’identita’,connessione o
pregiudizialita’ tra due procedimenti (nella specie, l’uno
promosso per accertare la proprieta’ esclusiva di un immobile e
l’altro per il pagamento”pro quota” del canone di locazione di
quello stesso immobile), pendenti dinanzi a giudici diversi o
sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario,non giustifica la
sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., dovendo in tal
caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al
capo dell’ufficio,affinche’ provveda ai sensi degli artt. 273 e
274 cod. proc. civ.; pertanto, allorche’ il giudice di merito si
trovi in una situazione in cui avrebbe dovuto riferire al capo
dell’ufficio, il provvedimento di sospensione deve essere
considerato illegittimo, a meno che, in relazione allo stato
raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, debba escludersi la
possibilita’ di adottare il “modus procedendi” imposto dalle norme
citate.» (Cass.13330/12).
n. -O D’Ascola rei
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procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale
Parte resistente non ha dedotto o comprovato l’esistenza,
all’epoca del ricorso, di situazione processuale incompatibile con
la riunione; ha svolto complesse deduzioni relativamente alla
sorte delle preclusioni istruttorie maturate nei diversi processi
273 cpc o della sospensione ex art. 295 c.p.c.
Questa seconda opzione è da escludere, in conformità a quanto più
volte statuito dal Supremo Collegio, poiché il giudice del
processo asseritamente pregiudicato avrebbe dovuto favorire la
riunione dei giudizi.
A tal fine avrebbe dovuto disporre ordinanza ex art. 274 c.p.c.
comma secondo.
Ne discende l’accoglimento del primo motivo di ricorso, restando
assorbito il secondo.
La ordinanza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto
e la cognizione rimessa al tribunale di provenienza, tenuto conto
dei provvedimenti di revisione della geografia giudiziaria
eventualmente divenuti efficaci nelle more, per la prosecuzione
del giudizio e liquidazione delle spese di questo procedimento.
Riassunzione come per legge.
PQM
La Corte accoglie
il ricorso.
Cassa la ordinanza impugnata e
rimette le parti al Tribunale di provenienza, con riassunzione
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entro il termine di legge. Spese al merito.
n. -O D’Ascola rei
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e ha concluso (pag. 8) per la legittimità della riunione ex art.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della
sesta 2^ sezione civile il 23 ottobre 2013
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Il Pres