Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1877 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 24/02/2020, dep. 28/01/2021), n.1877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 27763-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

Contro

D.P.P., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Serra

elettivamente domiciliato in Roma via Paolo Emilio n. 57;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 507/01/13 depositata il 12/08/2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.02.2020

dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 507/01/13 depositata il 12.08.2013.

La vicenda trae origine dalla notifica al contribuente D.P.P., di professione architetto, di un avviso di accertamento notificato il 25.11.2010 con cui veniva dedotto un maggior reddito di Euro 160.082,00, in luogo di quello dichiarato di Euro 86.537,00, sul presupposto che le indagini bancarie condotte avevano evidenziato un reddito imponibile non dichiarato di Euro 73.545,00 (di cui Euro 62.025,00 per prelevamenti ed Euro 11.520,00 per versamenti non giustificati). L’Ufficio aveva invece giustificato prelevamenti per Euro 36.000,00 come utilizzo familiare.

Il contribuente opponeva l’avviso e la CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso nel senso di ritenere che i versamenti di 11.520,00, non potessero essere ripresi a tassazione ed andavano aggiunti al reddito dichiarato che da 86.537,00 veniva così innalzato ad Euro 98.040,00.

L’Ufficio appellava la decisione di primo grado, ma la CTR rigettava il gravame, ritenendo che il contribuente avesse dimostrato che le uscite (prelevamenti) dai conti correnti a lui facenti capo, pari ad Euro 62.025,00, fossero da riferire “a costi non deducibili…. nonchè alle normali spese di mantenimento familiare”. Il ricorso dell’Agenzia è basto su di un unico motivo riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ha resistito il contribuente con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In primo luogo, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in presenza di decisioni conformi nei due gradi di giudizio di merito infatti, come affermato da questa Corte “La previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012: (Sez. 5 -, 11/05/2018 n. 11439). Nel caso in esame l’appello innanzi alla CTP di Roma è stato introdotto con ricorso antecedente a tale data.

Va anche respinta l’eccezione di violazione del principio di autosufficienza posto che dalla lettura del ricorso dell’Ufficio risulta ricostruibile la vicenda negli sviluppi in cui si è articolata nei due gradi di giudizio.

Tanto premesso, va precisato che l’unico motivo di ricorso dedotto, per insufficiente motivazione, relativo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tenuto conto della data di deposito della sentenza impugnata (12/08/2013), va ammessa nei limiti della sua riformulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, Lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012.

In base alla suindicata modifica, può essere oggetto di censura l’omesso esame di fatti intesi in senso storico/naturalistico e non di mere argomentazioni, valutazioni, apprezzamenti, con esclusione di doglianze per motivazione insufficiente o contraddittoria.

Il motivo di ricorso, ricondotto all’alveo della richiamata nuova stesura, può, dunque, riguardare l’esame dei soli “fatti” dedotti dall’Ufficio per dimostrare la mancata prova che “le uscite rilevate nei conti correnti fossero da riferire…. alle normali spese di mantenimento familiare”, e, per converso, dimostrare che la somma di Euro 3.000,00 mensili, riconosciuta dall’Ufficio come “utilizzo familiare”, fosse insufficiente. Prova che, invece, la CTR ha ritenuto essere stata fornita dal contribuente, come affermato nella sentenza, senza però che la motivazione abbia dato conto dell’esame e della valutazione dei “fatti” di segno contrario dedotti dall’Amministrazione, quali desumibili dagli stralci delle controdeduzioni in primo grado e dell’atto d’appello.

I fatti dedotti, che, se esaminati, avrebbero, per la loro rilevanza, dato luogo, con ragionevole certezza, ad una diversa decisione, sono i seguenti:

1) La circostanza che al mantenimento dei due figli del ricorrente – il cui onere è da questi richiamato come giustificazione della inadeguatezza della somma mensile di Euro 3.000,00 – contribuisse al 50% la moglie, che svolgeva autonoma attività lavorativa.

2) La mancata prova del fatto, dedotto dal ricorrente, che, nell’anno 2005, la moglie del ricorrente non avesse potuto contribuire alle esigenze dei figli per aver dovuto farsi carico di un finanziamento infruttifero di Euro 27.100,00 a favore della società “Rilevarch” srl, della quale la stessa era socia al 95%.

3) La circostanza che di tale cospicuo impegno di spesa, asseritamente sostenuto dalla moglie, il contribuente non aveva fatto alcun cenno, in sede di contraddittorio e di tentativo di adesione, malgrado la rilevanza di tale evento ai fini ricostruttivi degli oneri familiari da lui sostenuti;

4) La circostanza che l’esborso non aveva trovato alcun riscontro in documenti idonei a provare l’effettivo versamento (bonifico bancario, assegno bancario).

5) L’inidoneità di un “mastrino contabile” – prodotto solo in fase di giudizio – a provare che la spesa in esso annotata fosse stata realmente sostenuta.

6) Il fatto che la somma di Euro 3000,00 mensile, e quindi di Euro 36.000,00 annui, era pari a circa il 34% della somma di Euro 98.040,00, reddito dichiarato nella misura maggiorato dal primo giudice. Percentuale non certo trascurabile, destinata anche alle esigenze dei figli, a beneficio dei quali era ulteriormente destinato il contributo economico, del 50%, della madre, moglie del ricorrente.

7) La circostanza che, alla misura indicata per le spese familiari, si dovevano aggiungere le somme prelevate da bancomat e i pagamento effettuati tramite carta di credito, tal che l’importo mensile complessivo disponibile per quelle finalità era, in sostanza, superiore ad Euro 3.000,00.

Ora, nessuno dei fatti suindicati è stato oggetto di specifica motivazione nella sentenza impugnata, per respingere l’appello e ritenere provato che fossero state sostenute dal ricorrente spese per utilizzi familiari in misura superiore a quelle (Euro 36.000,00 annui) riconosciute dall’Ufficio. In altri termini, benchè avesse omesso di esaminare quei fatti, la CTR aveva ritenuto provato che i “prelevamenti”, di Euro 62.025,00, ritenuti dall’Ufficio non giustificati, fossero stati utilizzati per fronteggiare costi non deducibili e “normali spese di mantenimento familiare” e non costituissero, quindi, “reddito imponibile non dichiarato”.

Pertanto, nei termini indicati in motivazione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, per il riesame della controversia ed anche per la determinazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei termini precisati in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione per il riesame della controversia nei termini precisati in motivazione, oltre che per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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