Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1877 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 24/01/2019, dep. 28/01/2020), n.1877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19714/2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE GALVAGNO, GIUSEPPA

CANNIZZARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1027/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2016 r.g.n. 7281/2013;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza pubblicata in data 26.2.2016, la Corte di Appello di Roma, riformando la pronunzia emessa dal Tribunale della stessa sede n. 1241/2013, depositata il 22.5.2013, ha dichiarato “la nullità del termine apposto al primo contratto stipulato” tra L.G.V. ed Obiettivo Lavoro, “con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato”, nonchè “la prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 15.1.2005, ancora in atto a tutt’oggi con Poste Italiane S.p.A. con inquadramento nel livello E ccnl di settore” ed ha condannato Poste Italiane S.p.A. “a corrispondere al lavoratore l’indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, nella misura di 8 mensilità, oltre rivalutazione e interessi dalla presente sentenza”;

che la Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto che la decisione con la quale il primo giudice ha dichiarato “inammissibile l’impugnazione della nullità del termine decorsi i 270 giorni previsti dalla L. n. 183 del 2010, art. 32”, non fosse condivisibile, poichè ha reputato “di aderire all’orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21916 del 27/10/2015 secondo cui in tema di somministrazione di lavoro, il regime di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, novellato art. 6, esteso dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis, del medesimo articolo, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 10 del 2011, si applica ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto”, rilevando che, nella fattispecie, tutti i contratti impugnati erano scaduti alla data di entrata in vigore della disciplina invocata;

che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che il L. ha resistito con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti; che il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso, con correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., in relazione al primo motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, anche in relazione agli artt. 11 e 12 delle disp. gen., per avere la Corte territoriale affermato la inapplicabilità dei termini di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dall’art. 32 citato, anche ai contratti di somministrazione stipulati prima dell’entrata in vigore della medesima L. n. 183 del 2010, in quanto i giudici di Appello, nel fare proprie le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 21916 del 2015, hanno ritenuto che “dal tenore letterale della norma (art. 32 cit.) si evince che, mentre per i contratti a termine in senso stretto la nuova disciplina si applica non solo a quelli in corso, ma anche a quelli già conclusi, cioè a quelli il cui termine è scaduto alla data di entrata in vigore della legge, per i contratti a termine in somministrazione non vi è analoga previsione, il che significa che, per questi ultimi, la nuova disciplina sulla decadenza di applica solo per quelli in corso (o stipulati successivamente) alla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010) e non anche per quelli già conclusi, il cui termine, cioè, sia già scaduto al 24 novembre 2010”; al riguardo, si lamenta che, nella sentenza impugnata, non si sarebbe tenuto conto che il regime della decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come novellato dalla L. n. 183 del 2010, deve ritenersi applicabile ai sensi dell’art. 32, di quest’ultima legge, pure in relazione agli artt. 11 e 12 delle disp. gen., ed all’art. 252 disp. att. c.c., anche ai contratti di somministrazione già scaduti alla data di entrata in vigore della legge, anche alla stregua del recente orientamento di legittimità espresso nella sentenza n. 2743 del 2016, secondo la quale “dispone la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, che Le disposizioni di cui alla L. n. 606 del 1966, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre, n. 368, artt. 1, 2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”; si osserva, altresì, che l’art. 252 disp. att. c.c., testimonia della normale applicabilità di nuovi più brevi termini di prescrizione e decadenza anche a fronte di diritti sorti anteriormente ed infine che, comunque, tutto ciò non comporta una retroattività propriamente detta, ma soltanto l’assoggettamento di un diritto già acquisito ad un termine di decadenza per HO suo esercizio; si deduce, pertanto, che, pacificamente, l’ultimo contratto di cui si tratta è scaduto il 31.1.2007 e che il L. ha impugnato i contratti solo con la richiesta del tentativo di conciliazione del 10 dicembre 2007, sicchè lo stesso avrebbe dovuto procedere al deposito del ricorso giudiziale entro il successivo termine di 270 giorni dal 24 novembre 2010, ovvero entro il 21 agosto 2011, mentre il ricorso di primo grado è avvenuto il 12 marzo 2012, senza, peraltro, impugnare nel termine di 60 giorni dall’I. gennaio 2012 i contratti di cui si discute; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 421 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si assume che la decisione della Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta dalla società relativamente alla legittimità dei contratti sia sotto il profilo formale che sotto quello della effettività della causale degli stessi; 3) la nullità della sentenza per violazione del diritto alla prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte distrettuale dato ingresso alla prova testimoniale formulata dalla società, sebbene richiesta anche nella memoria difensiva in appello;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, dovendosi, comunque, correggere la motivazione della sentenza impugnata nei termini di seguito esplicitati; è da premettere che, come riferito in narrativa, la sentenza oggetto del presente giudizio, preso atto del contrasto degli arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, ha reputato di aderire al precedente orientamento espresso da Cass. ord. n. 21916/2015, alla stregua della quale “In tema di somministrazione di lavoro, il regime della decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, novellato art. 6, esteso dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis, del medesimo articolo, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv., con modif., dalla L. n. 10 del 2011, si applica ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge (24 novembre 2010), e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto” e, pertanto, non ha ritenuto che tale regime potesse applicarsi ai contratti di cui si tratta, già “conclusi” al momento di entrata in vigore della stessa legge;

che, al riguardo, va sottolineato che tale orientamento non è stato confermato dalle successive, numerose, pronunzie di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 2734/2016; 2420/2016; 7788/2017; 23619/2018; ord. n. 32702/2018), secondo cui il detto regime di decadenza di applica “anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto, ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perchè ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività”: a tale ultimo – ed ormai consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando motivi per discostarsene, date le convincenti valutazioni operate nelle pronunzie che lo hanno affermato, anche con riguardo al fatto che non sussiste retroattività ove la nuova norma disciplini gli atti di un procedimento, anche se riguardanti eventi ed effetti sostanziali già compiuti e si tratti della sua applicazione agli atti da compiere, oppure, come nella fattispecie, quando la nuova norma disciplini situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu effetti di un pregresso fatto generatore, siano distinti ontologicamente e funzionalmente (indipendentemente dal fatto generatore), in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l’esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la disciplina precedente;

che, in particolare, “proprio la disciplina contenuta nel D.L. n. 225 del 2010, consente di applicare il nuovo regime decadenziale a fattispecie (licenziamenti o altre ipotesi regolate dalla L. n. 183 del 2010, art. 32) intervenute prima del 24.11.2010, in quanto, la rimessione in termini al 31.12.2011 risponde alla ratio legis di risolvere, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione ex novo del suddetto termine di decadenza” (cfr. Cass. n. 7788/2017, cit.);

che, comunque, anche a seguito dell’applicazione del predetto termine decadenziale – ed in tal senso, va corretta la motivazione della Corte di Appello al riguardo, ex art. 384 del codice di rito, con riferimento al presente motivo -, il calcolo operato dalla società datrice non è corretto, poichè l’ultimo contratto di somministrazione è scaduto il 31.1.2007 ed il lavoratore ha impugnato i contratti il 10.12.2007; il termine decadenziale di 270 giorni entro il quale il lavoratore doveva depositare il ricorso decorre, non dal 24.11.2010, ma dal 31.12.2011, secondo quanto indicato dalle citate sentenze di legittimità (conformemente alla modifica apportata all’art. 32 cit. dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, c.d. Milleproroghe, introduttivo del comma 1-bis, in base al quale “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 … acquistano efficacia a decorrere dal 31.12.2011…”) che hanno ritenuto applicabile il nuovo regime della decadenza ai contratti di somministrazione già scaduti alla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010 (24.11.2010);

che, quindi, il ricorso è stato tempestivamente depositato il 12.3.2012, entro il termine decadenziale vigente ratione temporis;

che il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, non sono meritevoli di accoglimento, in quanto, nella sostanza, tendono ad ottenere una nuova valutazione del fatto, che, in questa sede, non può trovare ingresso; peraltro, premesso che, alla stregua degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., ord. n. 23513/2017; sentt. nn. 17540/2014; 20598/2013), “In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e ss., la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, con la conseguenza che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c., per il caso di difetto di forma scritta, si estende all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore”; che, nella fattispecie, con apprezzamento in fatto del tutto condivisibile ed in linea con il quadro normativo di riferimento e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, i giudici di seconda istanza hanno ritenuto che non sussistesse, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nei contratti di lavoro stipulati con il L., in quanto non conforme alla contrattazione collettiva prodotta in atti da Poste Italiane S.p.A., che, non ha portato a sostegno dei propri assunti alcun elemento delibatorio;

che è stato motivatamente ritenuto dalla Corte di merito che il contratto di somministrazione di cui si discute fa, invece, genericamente riferimento a “ragioni di carattere sostitutivo”, in ordine alle quali la società ha prodotto allegazioni incoerenti e carenti soprattutto sotto l’aspetto della dimostrazione della insufficienza dell’organico rispetto all’incremento dell’attività aziendale, che non può certo derivare da una presunzione, ma deve risultare da dati obiettivi che, nel caso di specie, sono di segno contrario;

che la contestazione della società ricorrente, circa la pretesa erronea non ammissione della prova testimoniale da parte dei giudici di merito – peraltro, lo si ripete, palesemente tesa a sollecitare un nuovo esame del merito, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014) – risulta superata dalla congrua e logica motivazione con la quale è stato dato conto della impossibilità, nel caso di specie, di controllare, in concreto, la rispondenza tra la causale enunciata e la reale assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, data la mancanza di specifiche allegazioni documentali da parte della società;

che, per le considerazioni in precedenza svolte il ricorso va respinto; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquiate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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