Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1877 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1877 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 24304-2013 proposto da:
RENNA MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliata in
ROMA, Via Marianna Dionigi 17, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO SANTUCCI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ZUCCONI;
– ricorrente contro

COMUNE di NOVI LIGURE, in persona del Sindaco pro
2017
2936

DA

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza
Mazzini 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN
CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PATRIZIA MARIA GUGLIERMERO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 526/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 25/01/2018

di TORINO, depositata il 12/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2017 dal Consigliere LORENZO
ORILIA.

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Torino con sentenza 12.3.2013 ha accolto il
gravame proposto in via incidentale dal Comune di Novi Ligure, respingendo
l’impugnazione principale di Maria Maddalena Renna e, in riforma della
sentenza di primo grado (Tribunale di Alessandria – sez. dist. Novi Ligure n.
1421/2010), ha dichiarato che la via Gagliuffi di Novi Ligure è una strada

Per giungere a tale soluzione (che sanciva quindi la totale soccombenza
della Renna sulla domanda originariamente proposta, tendente a far dichiarare
l’inesistenza di servitù pubblica di passaggio sull’area ritenuta di sua
proprietà), la Corte di merito ha osservato:
– che il titolo di proprietà invocato dall’appellante (atto di compravendita
per notaio Borghero del 19.6.1958) era equivoco e dunque inidoneo a superare
la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 della legge n. 2248/1865 all. F;
– che la relazione 22.11.1988 a firma del Capo Servizio Edilizia del
Comune di Novi Ligure era un atto interno, contenente una mera opinione
personale e come tale, privo di valore probatorio;
– che l’Ordinanza Dirigenziale del 25.9.2001 costituiva un labile elemento
inidoneo anch’esso ad elidere la presunzione di proprietà pubblica dell’area.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Renna sulla
base di unica censura sviluppata in una plurima articolazione.
Il Comune di Novi Ligure resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Denunzia la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc,
violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 3 della legge 20.3.1865 n.
2248 all. F., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc.
Rimprovera alla Corte d’Appello di avere erroneamente ritenuto che nella
compravendita fosse compreso il mappale 654 in luogo del mappale 664.
Procede quindi ad analizzare il titolo alla luce dei canoni ermeneutici degli artt.
1362 e ss sottolineando innanzitutto il senso letterale delle espressioni usate.

pubblica anche nel tratto finale dedotto in causa dall’appellante principale.

Richiama i certificati catastali e la planimetria del vecchio catasto per
sostenere che l’area di sedime oggetto di causa era proprio quella da lei
acquistata. Richiama a favore della tesi della natura privata dell’area anche gli
altri documenti (la relazione 22.11.1988 a firma del Capo Servizio Edilizia del
Comune di Novi Ligure e l’Ordinanza Dirigenziale del 25.9.200t. Rileva poi che
l’accoglimento del ricorso comporterà la dichiarazione di insussistenza della

aveva invece riconosciuto.
2.1

II ricorso è inammissibile ove denunzia il vizio di omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione, non più previsto come motivo di
ricorso per cassazione (v. il nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cpc applicabile
ratione temporis alla fattispecie in esame, relativa ad una sentenza depositata
nel 2013).
2.2 La censura è infondata con riferimento alla dedotta violazione di
norme di diritto.
L’art. 22 comma 3 della legge 1865 n. 2248 all. E stabilisce che
“nell’interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli
spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però
ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti”.

La norma

sancisce dunque una presunzione “iuris tantum” di proprietà pubblica di quegli
spazi adiacenti alle strade comunali che, per l’immediata accessibilità,
appaiono parte integrante (pertinenza) della strada, salvo prova contraria
idonea a dimostrare il carattere privato degli stessi spazi (cfr. Sez. 2, Sentenza
n. 4975 del 02/03/2007 Rv. 596944). Anche le sezioni unite nel 1996 avevano
chiarito che la presunzione di demanialità stabilita dall’art. 22 della legge n.
2248 del 1865, all. F – la quale non si riferisce ad ogni area comunicante con la
strada pubblica, ma solo a quelle aree che, per l’immediata accessibilità,
appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, in guisa da
costituire pertinenza della strada – ha carattere relativo e, come tale, e
destinata a cadere di fronte all’esistenza di elementi probatori che, secondo il
prudente ed incensurabile apprezzamento del giudice di merito, siano idonei a
dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi (Cass. civ., SS.UU., Sent.

servitù di pubblico passaggio pedonale e veicolare che il giudice di primo grado

17 giugno 1996, n. 5522 e più di recente Sez. 2, Sentenza n. 2795 del
02/02/2017 Rv. 642811).
Rientra quindi nelle prerogative del giudice di merito stabilire se gli
elementi probatori addotti da chi contesti la presunzione di demanialità siano
idonei a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi.
Avendo la ricorrente lamentato la violazione di norme di diritto, è

un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un
problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione
della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna
all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto
l’aspetto del vizio di motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del
11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv.
638171; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L,
Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; più di recente, v. anche Sez. 2
– , Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame è evidente che la critica mossa dalla
ricorrente non investe affatto la ricognizione della fattispecie astratta recata da
una norma di legge e quindi non pone nessun problema interpretativo dell’art.
22 comma 3 della legge 1865 n. 2248 all. E nel senso sopra delineato, ma
riguarda solamente l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa e precisamente la ritenuta inidoneità degli elementi
istruttori a superare la presunzione di demanialità dell’area di sedime di cui si
discute: si tende insomma a sostituire, attraverso una alternativa valutazione
del materiale istruttorio (titolo di proprietà, relazione 22.11.1988 del Capo
Servizio Edilizia del Comune e ordinanza dirigenziale 25.9.2001), la soluzione
adottata dal giudice di merito con quella ritenuta più favorevole (superamento
della presunzione e conseguentemente accertamento della proprietà esclusiva
dell’area), sollecitandosi in tal modo la Corte Suprema ad un compito che il
giudizio di legittimità non le assegna.

opportuno a questo punto chiarire che tale vizio consiste nella deduzione di

Neppure sussiste la violazione degli artt. 1362 e ss cc in materia di
interpretazione dei contratti (doglianza, non formalmente dedotta nella rubrica
del motivo, ma da ritenersi di fatto sollevata a pagg. 6 e ss del ricorso): ed
infatti, sempre per giurisprudenza costante di questa Corte (v. tra le più
recenti, Sez. 2 – , Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246, soprattutto
in motivazione) l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in

nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui
all’art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea
a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla
decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre
non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante
specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse

fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non

contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il (Q

giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza —)
dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione
delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà,
come nel caso di specie, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.
26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di
legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere
l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili
e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass.
22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede
di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal
giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una
diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicché,
quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni,
non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa
dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata
privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009; Sez. 1, Sentenza n. 6125
del 17/03/2014).

Nel caso di specie, come si è visto, la critica sull’interpretazione del
contratto di compravendita del 19.6.1958 è ancora una volta incentrata su una
interpretazione diversa da quella, sicuramente plausibile, fornita dalla Corte
d’Appello che, con motivazione adeguata e ormai, come già detto, neppure più
censurabile in cassazione, ha passato in rassegna i tre dati processuali posti a
base della domanda della Renna (il titolo, la relazione del capo servizio edilizia

suddetti atti a vincere la presunzione di demanialità.
In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla
parte soccombente.
Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso
sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto il comma 1 —quater all’art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente grado di giudizio che liquida in complessivi C. 2.200,00 di cui C.
200,00 per esborsi oltre spese generali in misura del 15°/à( -Al—sensi dell’art. 13,
comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1,comma 17,
della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 14.11. 2017.
Il Presidente
F

o Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERiA

Roma,

25 GEL 2018

e l’ordinanza dirigenziale) pervenendo alla conclusione della inidoneità dei

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