Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1877 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18024-2015 proposto da:

B.A., BO.KH., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

CIRCI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI MAZZI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO

STUMPO, VINCENZO TRIOLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/2014 della CORVI:, D’APPELLO di MILANO del

11/06/2014, depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 9.1.2015, la Corte di appello di Milano respingeva il gravame proposto dai ricorrenti epigrafati avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato decaduti i predetti dalla domanda avanzata nei confronti del Fondo di Garanzia dell’INPS per il pagamento del tfr, per decorso del termine di un anno previsto L. N. 166 del 1991, ex art. 47.

La Corte richiamava l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a s. u. che aveva ritenuto che, nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte del D.P.R. n. 639 del 1970, i art. 47, comma 5, l momento di decorrenza del termine decadenziale di tre anni o di un anno andasse individuato nella scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, senza che potesse incidere sul decorso del termine sia la presentazione di un ricorso tardivo, sia l’assunzione di un provvedimento tardivo della P.A..

Per la cassazione di tale decisione ricorrono i lavoratori, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste l’INPS, con controricorso.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito in L. n. 438 del 1992, sostenendosi che il provvedimento dell’INPS di rigetto della domanda, emesso anche oltre il termine previsto dalla legge e dopo che si è formato il silenzio – rigetto di fatto e idoneo ad annullare gli effetti del precedente provvedimento implicito di rigetto, il quale esiste in quanto manchi e continui a mancare il provvedimento esplicito.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1, avendo il provvedimento adottato dall’INPS previsto espressamente che avverso il provvedimento di diniego era data facoltà all’interessato di ricorrere al Comitato Provinciale entro 90 giorni, trascorsi i quali era possibile adire l’autorità giudiziaria.

Con il terzo motivo, viene lamentata violazione falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 8, sul rilievo che il provvedimento dell’INPS era solo quello del 2.8.2010, essendo quelli precedenti solo provvedimenti con i quali si invitavano i richiedenti ad integrare la documentazione, e che pertanto da tale data non poteva ritenersi decorso il termine di decadenza annuale.

I tre motivi vanno trattati congiuntamente per la connessione delle questioni che costituiscono l’oggetto delle rispettive doglianze.

Premesso che il pagamento dei crediti per cui è causa era stato richiesto con domanda amministrativa del 4.10.2008 e che l’azione giudiziaria è stata intrapresa il 21.5.2010 (rectius: 2011), correttamente è stato ritenuto che fosse maturato il prescritto termine decadenziale di un anno e trecento giorni, in conformità all’orientamento espresso da Cass. S.U. n. 19992/09 e dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. s. u. 29 maggio 2009 n. 12718, Cass. 8 luglio 2014 n. 15531, Cass. 6 ottobre 2014 n. 21007, Cass. 4 dicembre 2015, n. 24730, tra le altre).

A tal proposito deve considerarsi che il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, dispone quanto segue:

“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 459 c.p.c., e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicatone della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentatone della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.

L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestatone, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.

E’ tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria”.

Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, comma 3, sicchè alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale.

Le Sezioni unite di questa S. C., risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi all’interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma 5, hanno fissato il principio secondo cui, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 47 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio del computo del termine decadenziale. Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento) esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47 (cfr., ancora, Cass. S. U. 2009/12718).

Nel caso di specie è pacifico che tra la data delle domande amministrative e quella di deposito del ricorso in via giudiziaria è decorso un arco di tempo superiore al termine di un anno e 300 giorni di cui si è detto, con conseguente intervenuta decadenza degli odierni ricorrenti dai diritti per cui è, causa, non potendo un ricorso tardivo o una ulteriore domanda amministrativa che reiteri il contenuto della precedente essere idonei a neutralizzare la decadenza già verificatasi, pur potendo incidere sulla procedibilità dell’azione giudiziaria (cfr. Cass. 8406/2010 e Cass. 1028/2014, 952/2014, 14479/2012- queste ultime in tema di perdita dei benefici in materia di amianto).

Di nessun rilievo è la circostanza che nel provvedimento di rigetto tardivamente intervenuto fosse indicato il termine di 90 gg per il ricorso al Comitato Provinciale, avuto riguardo alle considerazioni di carattere assorbente di cui sopra, senza considerare il carattere di novità della questione, proposta solo nella presente sede di legittimità. Si propone, per quanto detto, la decisione in sede camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, nel senso del rigetto del ricorso”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. L’INPS ha depositato memoria adesiva ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisando la corretta data del ricorso giudiziario. Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla richiamata giurisprudenza di legittimità, e che le stesse conducano complessivamente al rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 si impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento) della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo) a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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