Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18769 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 14/09/2011), n.18769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA’1 20, presso lo studio dell’avvocato DE MARCO ADA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARIGLIANI PIERLUIGI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE TRAPANI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio

dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CIARAVINO SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/05/2008 R.G.N. 1953/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato ARIGLIANI PIERLUIGI;

Udito l’Avvocato CIARAVINO SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trapani, in parziale accoglimento della domanda proposta da B.A.J., già dipendente del Comune di Trapani con la qualifica di comandante della polizia municipale, di impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dall’ente datore di lavoro con provvedimento del 9.6.2003, riconosceva solo il diritto dell’istante all’indennità di preavviso, ritenendo sussistente un giustificato motivo di licenziamento e non una giusta causa.

A seguito di appello principale del dipendente e appello incidentale del Comune, la Corte d’appello di Palermo rigettava tutte le domande proposte dal primo.

La Corte d’appello, preliminarmente al giudizio sulla sussistenza della dedotta giusta causa di licenziamento, esaminava – in relazione a quanto ancora rileva – la questione circa la configurabilità, nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, di licenziamenti per motivi disciplinari di dirigenti che siano sottratti alle garanzie previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale e in particolare alla garanzia della previa acquisizione del parere del comitato dei garanti, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 22.

La Corte forniva una risposta positiva, rilevando che la responsabilità dirigenziale ha un ambito particolare che, definito dalla legge nei termini del mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero dell’inosservanza delle direttive, inerisce a una valutazione di inidoneità alla funzione per incapacità gestionale o per il venir meno del rapporto fiduciario che la mancata osservanza dell’indirizzo politico-amministrativo esprime. Nella specie le contestazioni, dato il loro oggetto (avere falsamente rappresentato che l’utilizzazione del fratello, ingegnere in forza presso il settore protezione civile del Comune, per la redazione di elaborati tecnici relativi alla gestione del servizio di polizia municipale, non aveva prodotto alcun beneficio economico per il medesimo;

approvazione degli elaborati tecnici di detto fratello dopo essere stato richiamato a non utilizzare la sua collaborazione; indebita utilizzazione dell’autovettura di servizio per motivi personali addebito comunque non preso in considerazione nel merito dalla Corte per tardività della relativa contestazione; avere espresso parere favorevole alla collocazione di insegne pubblicitarie in violazione di prescrizioni di legge sulle distanze), non attenevano all’area della responsabilità dirigenziale, afferendo non alla scelte gestionali del dirigente ma ad obblighi incombenti sul medesimo così come su ogni altro lavoratore subordinato.

Il B. ricorre per cassazione con due motivi. Il Comune di Trapani resiste con controricorso.

Memorie di entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, denunciando vizi di motivazione circa un motivo decisivo della controversia e violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 21 (rectius del D.Lgs. n. 165 del 2001), sostiene che un’interpretazione sistematica dell’articolo citato e del successivo art. 22 sul comitato dei garanti, che tenga presente la finalità del sistema di rafforzare, anche nell’interesse pubblico, la posizione del dirigente di una pubblica amministrazione nei confronti del potere politico, comporta la operatività della regola sulla rilevanza del previo parere del comitato dei garanti in riferimento anche ad ogni ipotesi di licenziamento per ragioni disciplinari del dirigente.

Il motivo è infondato. Come già puntualmente rilevato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. n. 8329/2010), il parere del comitato dei garanti previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 22 è richiesto per l’adozione di provvedimenti sanzionatori della responsabilità dirigenziale disciplinata dall’art. 21 del medesimo testo, responsabilità dirigenziale che, sebbene possa comportare nei casi di maggiore gravità anche la risoluzione del rapporto, si distingue dalla responsabilità disciplinare del lavoratore dipendente, prevista dall’art. 2106 c.c. e regolata anche dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori, in quanto costituisce una “responsabilità di carattere gestionale, non riferibile a condotte realizzate in puntuale violazione di singoli doveri, e collegata invece ad un apprezzamento globale dell’attività del dirigente, il che ben spiega l’intervento dell’organo esterno all’Amministrazione in funzione di garanzia” (così la sentenza citata). Nella specie, come accertato dal giudice di merito con puntuale motivazione, il Comune ha fatto valere ragioni di responsabilità disciplinare e non di responsabilità dirigenziale.

Deve anche osservarsi che il conclusivo quesito di diritto, facendo riferimento specifico all’addebito relativo all’utilizzazione del fratello e procedendo apoditticamente all’inquadramento della fattispecie nell’ipotesi di inosservanza di direttive e di controversia su scelte gestionali, introduce inammissibilmente questioni diverse dal tema del motivo di ricorso e, surrettiziamente, anche questioni di fatto.

Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 2, e art. 21 dell’art. 30 del c.c.n.l. regioni ed enti locali 10.4.1996, della L. n. 300 del 1970, art. 18 e della L. n. 604 del 1966, oltre a vizi di motivazione su un punto decisivo, procede all’esame di varie teorie, anche in contrasto tra di loro, circa la posizione del dirigente delle pubbliche amministrazione, senza l’introduzione di linee argomentative di cui si riesca a identificare con chiarezza la portata e l’effettiva funzione. In particolare, nella parte espositiva del motivo è espressa anche la tesi, irrilevante nel quadro dell’accertamento di un licenziamento giustificato, che per il dirigente di seconda fascia, e quindi non apicale, deve ritenersi applicabile l’art. 18 st. lav., tesi poi recuperata nelle conclusioni del ricorso. Il conclusivo quesito di diritto si concentra, poi, sulla tesi secondo cui la perdita di fiducia nei confronti del dirigente può comportare la revoca dell’incarico dirigenziale ma non il licenziamento per giusta causa, da ritenersi infondata nelle sue implicite premesse, considerata la distinzione sopra enunciata tra responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale. In conclusione anche il secondo motivo non merita accoglimento.

Le spese del giudizio sono regolate in applicazione del criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro quaranta/00 per esborsi ed Euro quattromilacinquecento/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

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