Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18769 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18769 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

C.C. 03/05/18

sul ricorso proposto da
Mohamed Daily Roberts Jafar, domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Roberto Caranzano, per procura speciale in calce al
ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni
relativa al processo presso il fax n. 0141/322070 e la p.e.c.
caranzano.roberto@ordineavvocatiasti.eu );
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– ricorrente nei confronti di
Questore della Provincia di Milano e Ministero dell’Interno;

– intimati avverso il decreto del Giudice di pace di Torino in data 29

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2018

maggio 2017, RG. n. 10136/2017;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Data pubblicazione: 13/07/2018

Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. Il Questore di Milano ha notificato, in data 26 maggio
2017, al sig. Mohamed Daily Roberts Jafar, cittadino

C.P.R. di Torino – Brunelleschi per il tempo necessario
alla

rimozione

degli

ostacoli

esistenti

per

l’accompagnamento alla frontiera.
2. Il Giudice di pace di Torino all’udienza del 29 maggio
2017 ha convalidato il provvedimento ritenendo
sussistenti i presupposti di cui all’art. 13 del d.lgs. n.
286/1998 e rilevando l’intervenuto giudicato sul
rigetto della domanda di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi umanitari.
3. Ricorre per cassazione il sig. Mohamed Daily Roberts
3afar per violazione degli artt. 24 Cost., 3 comma 1
del D.P.R. n 394/1999, 13 comma 5 bis e 14 comma 4
del decreto legislativo n. 286/1998. Lamenta il
ricorrente il mancato avviso al difensore di fiducia
dell’udienza di convalida del trattenimento e ritiene
che la conseguente mancata partecipazione all’udienza
ha reso invalido il procedimento di convalida e il
provvedimento del Giudice di Pace. Rileva altresì di
aver nominato tempestivamente come suo difensore
2

nigeriano, provvedimento di trattenimento presso il

di fiducia

l’avv.

Luca

Corbellini

(designazione

perfezionata il 27 maggio 2017 alle ore 19.20 come da
richiesta di nomina prodotta in copia). Ma il Centro
Brunelleschi aveva provveduto a comunicare alla
Cancelleria del Giudice di pace tale nomina solo in

di convalida.
4. Non svolge difese il Ministero dell’Interno citato
unitamente al Questore di Milano.
RITENUTO CHE
5. Il ricorso è fondato. Come la giurisprudenza di
legittimità ha ripetutamente affermato “in tema di
procedimento di convalida del trattenimento dello
straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai
sensi dell’art. 14 del d.lgs n. 25 del 2008, le garanzie
del contraddittorio, consistenti nella partecipazione
necessaria

del

difensore

e

nell’audizione

dell’interessato, trovano applicazione senza che sia
necessaria la richiesta dell’interessato di essere sentito
(Cass. civ. sez. VI-1 n. 26803 del 13 novembre 2017).
Tale giurisprudenza è costante nel ritenere che la
mancata partecipazione del difensore di fiducia nel
procedimento

di

convalida

della

misura

di

trattenimento presso un centro di permanenza
temporanea adottata dal Questore, a causa del
3

data 30 maggio 2017 dopo lo svolgimento dell’udienza

mancato avviso al difensore nominato della data
fissata per la relativa udienza non può essere sanata
da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in
udienza del difensore designato dal giudice di pace,
atteso che, ai sensi del citato art.14, comma 4, si

di trattenimento le disposizioni di cui al sesto e
settimo periodo del comma 8 del precedente art. 13,
dove viene esplicitamente affermato che solo qualora
lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà
assistito da uno nominato d’ufficio (Cass. civ. sez. I n.
16212 del 17 luglio 2006). A tal fine, la richiesta di
convalida e gli atti che la corredano devono pervenire
all’ufficio del giudice di pace in tempo utile perché,
previa convocazione dell’interessato e del difensore,
possa tenersi l’udienza camerale ed essere assunto il
decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione
della richiesta, ai sensi del quarto comma dell’art. 14,
cit., ma prima della scadenza del termine assegnato a
suo tempo con la convalida (Cass. civ. sez. I, n. 13767
dell’8 giugno 2010, Cass. civ. sez. VI-1 n. 13117 del
15 giugno 2011, n. 15279 del 21 luglio 2015, n.
12709 del 20 giugno 2016 e n. 2997 del 7 febbraio
2018). Nella specie vi è la prova della tempestiva
nomina del difensore di fiducia da parte del ricorrente
4

applicano all’udienza di convalida del provvedimento

sicché il Giudice di pace qualora avesse ricevuto
tempestiva comunicazione di essa da parte del centro
di permanenza presso cui si trovava il sig. Mohammed
Daily Roberts Jafar non avrebbe potuto emanare la
convalida in assenza del difensore di fiducia. Va

effettiva nomina di un difensore di fiducia prima
dell’udienza di convalida del provvedimento di
trattenimento rende necessaria la partecipazione del
difensore che deve essere consentita mediante una
puntuale specificazione e comunicazione del luogo e
del tempo in cui si svolgerà l’udienza di convalida.
6. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con
conseguente cassazione del provvedimento di
convalida e decisione nel merito di annullamento del
provvedimento del Questore di Milano emesso nei
confronti di Mohamed Daily Roberts Jafar il 25 maggio
2017 di trattenimento presso il Centro di permanenza
per i rimpatri di Torino Brunelleschi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato
e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento emesso
dal Questore di Milano, in data 25 maggio 2017, nei
confronti di Mohamed Daily Roberts Jafar che ha disposto il
suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i
5

pertanto affermato il principio di diritto secondo cui la

rimpatri di Torino Brunelleschi. Condanna l’Amministrazione
resistente al pagamento delle spese processuali del giudizio
di cassazione liquidate in complessivi 2.150 euro di cui 100

per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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