Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18768 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2123-2015 proposto da:

G.A., G.S.H., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ZAULI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28 SC D INT. 1, presso lo studio dell’avvocato PIER GIORGIO

COATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FIORAVANTE CARLETTI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

28/D, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTE CARLETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER GIORGIO COATTI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

F.C., GH.GR., GH.GU., F.O.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO RANIERI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.M.R., CONDOMINIO (OMISSIS), S.L.,

L.G., FONDIARIA SAI SPA, M.S., SA.CA., ACMI AUTO

CLUB MEDICO D’ITALIA, R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2075/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per ricorsi rigettati;

udito l’Avvocato FIORAVANTE CARLETTI;

udito l’Avvocato FRANCESCO RANIERI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nella notte tra il (OMISSIS) morivano per intossicazione da monossido di carbonio i giovani Gh.Cr. e F.A.R. in un appartamento sito in (OMISSIS) di proprietà di Z.S., che l’aveva concesso in comodato a Gh.Cr.. Da ciò conseguiva l’esercizio di azione penale contro vari soggetti, tra cui la Z., che sfociava in un giudizio davanti al Pretore di Ravenna in cui si costituivano come parti civili i congiunti dei due deceduti. La posizione della Z. – che si era gravemente ammalata veniva dapprima stralciata, successivamente sospendosi sine die il processo penale nei suoi confronti con ordinanza del 18 novembre 1998. Il giudizio penale nei suoi confronti si concludeva poi all’udienza del 3 gennaio 2001, dichiarandosi l’estinzione essendo ella deceduta il 10 novembre 2000.

Durante la sospensione del giudizio penale, i parenti dei defunti, cioè Gu. e Gh.Gr., O. e F.C. e B.M.R., notificavano atto di citazione davanti al Tribunale civile di Ravenna alla Z. e alle sue figlie A. e G.S. per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni derivati dalla morte dei congiunti; e il 7 dicembre 1998 gli stessi proponevano nei confronti delle suddette anche azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in relazione alla donazione dalla madre alle figlie dell’appartamento di (OMISSIS) dove era avvenuta la disgrazia. Le convenute si costituivano resistendo e nel giudizio venivano introdotte attraverso chiamate in causa altre parti, come si vedrà in seguito per quanto qui interessa.

Riassunto il giudizio civile dopo l’interruzione per la sopravvenuta morte della Z., con sentenza del 18 aprile 2011 il Tribunale di Ravenna condannava le G., in solido tra loro e con M.S. (installatore della caldaia dell’appartamento Z., da cui sarebbe provenuto il monossido di carbonio, condannato in sede penale con pronuncia divenuta definitiva) per il 50% al risarcimento dei danni chiesti dagli attori.

Avendo proposto appello principale le due G. e appello incidentale sulle spese il chiamato in causa condominio “(OMISSIS)” – di cui era componente l’appartamento de quo la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 19 settembre-27 ottobre 2014, li rigettava entrambi, tranne, quanto all’appello principale, per la disposizione della richiesta cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901 c.c., che il giudice di primo grado aveva omesso; le appellanti principali venivano condannate a rifondere le spese a tutte le altre parti in causa.

2. Hanno presentato ricorso le due G., sulla base di dieci motivi, e hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Sì difendono con controricorso Gu. e Gh.Gr., O. e F.C. e B.M.R., che pure hanno depositato memoria. Si difende altresì con controricorso C.P., proprietaria di un negozio di giocattoli sottostante all’appartamento de quo; e sempre con controricorso si difende P.S., proprietario di uno studio dentistico anch’esso sottostante; questi ultimi due controricorrenti hanno depositato congiuntamente memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame dei motivi d’appello riguardanti la richiesta di rinnovazione della c.t.u. perchè il relativo elaborato sarebbe affetto da gravissimi vizi logici, tecnici e ricostruttivi. Gli ausiliari del giudice non avrebbero tenuto conto di prove decisive, quali la relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero, Ing. Ra.Du., le testimonianze rese al Giudice Istruttore civile e al Pretore penale da Br.Br., caposquadra dei Vigili del Fuoco intervenuti, la relazione in sede penale e la successiva deposizione di A.T., consulente tecnico di parte in sede penale delle ricorrenti, il quale avrebbe deposto su circostanze rispetto alle quali sarebbe stato teste oculare. Il motivo poi si dispiega in varie argomentazioni fattuali (pagine 26-43 del ricorso), per concludere che il giudice d’appello avrebbe soltanto trascritto “passi “ascientifici” della c.t.u. in totale “appiattimento” ” ad essa e senza esaminare fatti decisivi.

Si tratta, ictu ocull, non tanto di una doglianza sul diniego della rinnovazione della c.t.u. diniego le cui ragioni si evincono, per quanto implicite, dalla ben strutturata motivazione dell’impugnata sentenza, e precisamente da quanto espone sull’adeguata ricostruibilità del fatto alla luce della c.t.u. -, quanto piuttosto di una versione alternativa dell’esito del compendio probatorio, inammissibilmente perseguendo dal giudice di legittimità una cognizione che sarebbe propria di un terzo grado di merito in ordine all’accertamento della causa, esclusivamente individuata dalla corte territoriale nella caldaia dell’appartamento della Z., del decesso dei due giovani.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. quale disciplinante la legittimazione ad agire, nonchè violazione e/o disapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Nell’atto d’appello le attuali ricorrenti avevano chiesto di dichiarare il difetto di prova di legittimazione attiva, e quindi il difetto della legittimazione attiva stessa, dei parenti dei due giovani deceduti a chiedere il risarcimento dei danni. Infatti, gli attori nell’atto di citazione e nelle memorie successive non avrebbero mai qualificato il loro rapporto parentale con i defunti.

Il motivo è palesemente inammissibile, perchè miscela doglianze eterogenee, ovvero pretese violazioni di legge con asserito vizio motivazionale di omesso esame di fatto discusso e decisivo. Meramente ad abundantiam, quindi, si rileva che trattasi di riproposizione sostanziale di un motivo d’appello – il primo – ben confutato dalla corte territoriale (motivazione, pagine 910), tra l’altro rilevando come le stesse attuali ricorrenti avevano dato atto del notorio e incontroverso legame parentale nella comparsa conclusionale depositata in primo grado.

3.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa disapplicazione dell’art. 75 c.p.p., commi 1, 2 e 3, e della sentenza n. 354/1996 della Corte Costituzionale, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

I parenti dei defunti non avrebbero trasferito l’azione civile nel giudizio civile, bensì avrebbero mantenute due azioni civili identiche, una in sede civile e l’altra in sede penale.

Il motivo è privo di consistenza, in quanto ripropone ancora una questione denunciata come secondo motivo d’appello e che è stata ampiamente e adeguatamente affrontata dalla corte territoriale, con argomenti (pagine 10-12 della motivazione della sentenza impugnata, motivazione tutt’altro che mancante), anche in riferimento all’intervento della Consulta, del tutto condivisibili e che le ricorrenti non riescono ad effettivamente confutare.

3.4 n quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 secondo l’interpretazione nomofilattica, “motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” su tre fatti discussi e decisivi.

Viene richiamato il primo motivo quanto alla trascrizione, laddove viene illustrato, delle “prove fondamentali” rappresentate dalla relazione dell’Ing. Ra.Du., dalla testimonianza in sede civile del Br. e dalla testimonianza in sede civile del T.; si fa riferimento a “due ulteriori fondamentali prove”, rappresentate dalla relazione penale del T. e dalla testimonianza in sede penale del Br.. Viene poi riportato uno stralcio della motivazione della sentenza impugnata sull’assenza di una concausa accanto alla caldaia dell’appartamento Z., che viene quindi censurata perchè “solo apparente e manifestamente contraddittoria” in rapporto alla testimonianza penale di Gh.Gr., alla testimonianza del Br. e alle dichiarazioni di un “non tecnico”, il maresciallo dei carabinieri Me., che giunto sul luogo avrebbe trovato la caldaia calda. Che la caldaia quando arrivarono i soccorsi fosse accesa o spenta sarebbe fatto decisivo; fatti decisivi sarebbero altresì l’immissione di fumi dalla canna fumaria all’interno dell’appartamento Z. e le risultanze delle prove tecniche eseguite dall’Ing. Ra.Du. (si richiama peraltro anche la relazione del T. depositata in Procura della repubblica); e si argomenta pure sulle dichiarazioni del Br..

Questo motivo è, evidentemente, una sorta di appendice del primo: come quest’ultimo è assai ampio (è steso nelle pagine 58-78 del ricorso), e in modo del tutto analogo prospetta una valutazione alternativa dell’esito del compendio probatorio, così perseguendo inammissibilmente un giudizio di merito dal giudice di legittimità. E anche qui non si può non notare, per quanto ad abundantiam, che la ricostruzione del giudice d’appello è stata esternata con una motivazione ben strutturata e chiara, del tutto esente da perplessità e da manifeste contraddittorietà, bensì compiutamente idonea a far ripercorrere l’iter che il giudice ha seguito per pervenire all’accertamento di fatto sulla origine causale del sinistro.

3.5 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione o disapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per essere state le attuali ricorrenti condannate a rifondere le spese a C.P. e a P.S.; denuncia altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa motivazione sul motivo d’appello in ordine all’attinente rapporto processuale in relazione all’art. 112 c.p.c.

La corte territoriale non avrebbe esaminato il motivo del regolamento delle spese con i suddetti, “le cui caldaie hanno prodotto il monossido di carbonio che ha ucciso Gh.Cr. e F.A.R.”.

Ancora una volta il motivo non trova riscontro nell’effettivo contenuto della sentenza impugnata. A parte che la censura insinua un elemento di fatto che è stato comunque smentito dal giudice di merito, cioè la sussistenza di concause in aggiunta alla caldaia dell’appartamento dove i due giovani morirono, non è sostenibile che vi sia stata omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d’appello (v. motivazione della sentenza impugnata, pagine 25s.). Quanto poi alla corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la corte territoriale ha seguito il principio della soccombenza, che è concetto di lata accezione – confinato soltanto dalla compensazione o dall’arbitrarietà dell’estensione dei rapporti processuali – così come consolidatamente inteso dalla giurisprudenza nomofilattica (oltre a Cass. sez. 1, 14 maggio 2012 n.7431 e Cass. sez. 3, 10 giugno 2005 n.12301, citate appunto dal giudice d’appello, cfr. ex multis Cass. sez. 3, 2 aprile 2004 n.6514; Cass. sez. 1, 4 maggio 1990 n.3729; Cass. sez. 3, 11 novembre 1988 n.6081; Cass. sez. 3, 24 settembre 1981 n.5173; Cass. sez. 1, 10 giugno 1981, n.3770; Cass. sez. 1, 19 febbraio 1979 n. 1072), nel senso che si estende anche ai rapporti processuali conseguiti a quello instaurato dal soccombente purchè le chiamate in causa non siano state palesemente arbitrarie e dunque superflue (motivazione, pagina 26).

3.6 Il sesto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna delle ricorrenti a rifondere le spese a due chiamati in causa dalla C., cioè Roberto Rosetti e il condominio (OMISSIS), nonchè omessa motivazione sull’attinente motivo d’appello, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.: nel motivo d’appello, infatti, sarebbe stato addotto che, quando la C. aveva depositato la comparsa di risposta ove chiedeva la chiamata in causa, non era stata ancora depositata la sentenza d’appello penale, per cui il R. era ancora condannato per omicidio colposo e non si era formato giudicato penale quanto al condominio.

Si tratta, evidentemente, di un tentativo di riproposizione del precedente motivo: la corte territoriale non è discesa su questi aspetti, evidentemente secondari e inconferenti, bensì ha fornito una motivazione sufficiente sulla condanna alla rifusione delle spese dei relativi rapporti processuali dal momento che la chiamata in causa non costituì un abuso di difesa, per cui non poteva essere limitato l’effetto della soccombenza, come si è osservato, appunto, a proposito del motivo precedente.

3.7 Il settimo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per condanna delle attuali ricorrenti a rifondere le spese a M.S. e mancanza di motivazione sul motivo d’appello attinente al relativo rapporto processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.

Il Tribunale aveva respinto la domanda delle attuali ricorrenti avverso il M. perchè con essa “in sostanza” queste avrebbero cercato di attribuire a lui l’intera responsabilità, contro il giudicato. Obietta il motivo in esame che il giudicato penale non ha rilevanza esterna nei confronti delle parti che non furono in condizione di difendersi nel processo penale. Pertanto il M. doveva essere chiamato in causa, e “l’eventuale accertamento di una responsabilità paritetica avrebbe dovuto essere frutto di una valutazione autonoma”, che il giudice d’appello ha fatto, però “in maniera erronea”, senza affrontare l’autonomo motivo sulla “assurdità logica e giuridica della liquidazione delle spese” del M. “a carico delle chiamanti”.

Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.

Nell’atto d’appello le attuali ricorrenti avevano proposto ben tredici motivi, tra cui l’ottavo riguardava l’asseritamente erronea attribuzione a loro di un concorso di colpa nell’evento che aveva cagionato la morte dei due giovani, vista la responsabilità esclusiva o, almeno, nettamente prevalente del M. nella denegata ipotesi che la causa della morte fosse stata individuata nella caldaia dell’appartamento Z.; e il dodicesimo motivo del loro appello riguardava proprio la loro condanna a rifondere le spese al M.. Su quest’ultimo, pur sinteticamente, la corte territoriale ha deciso, affermando la loro soccombenza anche nei suoi confronti (pagina 26 della motivazione); e sull’ottavo motivo d’appello ha deciso ampiamente, effettuando una valutazione autonoma (“a prescindere” dall’accertamento penale effettuato contro il M.) rispetto al giudicato penale sul concorso di responsabilità al 50% della proprietaria dell’appartamento (pagine 22 s.). Sotto ogni profilo, quindi, il motivo è infondato.

3.8 L’ottavo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per essere state le attuali ricorrenti condannate a rifondere le spese a Sa.Ca., non da loro chiamato in causa, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione quanto al motivo d’appello sull’attinente rapporto processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.

Lamentano le ricorrenti che il giudice d’appello avrebbe respinto il motivo con “la formula generica e indeterminata della necessità della chiamata”.

Come già rilevato a proposito delle analoghe doglianze precedenti, la corte non ha errato nel valorizzare la soccombenza delle attuali ricorrenti riferimento alle spese di un soggetto che era stato chiamato in causa dalla C.: dalla pagina 26 della motivazione della sentenza impugnata emerge, ictu oculi, che non vi è stata nè violazione dell’art. 91 c.p.c. nè carenza motivazionale nè omessa pronuncia. Il motivo è quindi infondato.

3.9 Il nono motivo denuncia violazione e/o disapplicazione dell’art. 91 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè mancanza materiale di motivazione perchè totalmente inidonea, solo apparente, “del tutto illogica, incoerente, avulsa dalle risultanze di causa”, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quanto alla condanna delle attuali ricorrenti a rifondere le spese a Fondiaria Sai, non chiamata in causa da loro ma da altre parti – la C. e il condominio (OMISSIS) -.

La doglianza è intessuta di argomenti inconferenti: quel che rileva è, in realtà, la presenza effettiva di una motivazione (che si rinviene, ancora una volta, a pagina 26 della sentenza impugnata) e la corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. operata dal giudice d’appello come già rilevato a proposito degli affini motivi precedenti (v. ancora pagina 26 della motivazione della sentenza impugnata). Il motivo è quindi privo di consistenza.

3.10 Il decimo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2901 c.c. quanto alla statuizione della corte territoriale sul motivo riguardante l’infondatezza dell’azione revocatoria, nonchè motivazione apparente e perplessa e obiettivamente incomprensibile sul relativo fatto discusso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Anche questo motivo è intessuto in argomenti inconferenti, e anche questo rimane comunque infondato per la sussistenza di una motivazione che non è affetta dai vizi qui denunciati, risultando al contrario del tutto adeguata, nonchè per la mancanza della addotta violazione dell’art. 2901 c.c.: è sufficiente a dimostrarlo il richiamo delle inequivoche pagine che la corte territoriale ha dedicato a questo profilo (motivazione, pagine 23-24).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse – delle ricorrente alla rifusione a ciascuno dei controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente le ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate per Gh.Gu., Gh.Gr., F.O., F.C. e B.M.R. in un totale di Euro 5130, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge, liquidate per C.P. in un totale di Euro 5130, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge, e liquidate per P.S. in un totale di Euro 5130, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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